domenica 2 novembre 2008

L’incredibile rischio civile e penale del contadino per i rifiuti agricoli che produce!

L’incredibile rischio civile e penale del contadino per i rifiuti agricoli che produce!
L’incredibile rischio civile e penale del contadino per i rifiuti agricoli che produce!
di Antonio Bruno

Il Dottore Agronomo Anselmo Montermini Direttore del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia http://www.fitosanitario.re.it/index.php il 31 ottobre a Lecce per il seminario di Alta Formazione organizzato dal Dott. Agr. Gianni GEMMA nell’ambito delle attività della Organizzazione dei Produttori Olivicoli della Provincia di Lecce ha svolto una relazione sul tema “GESTIONE RIFIUTI E CERTIFICAZIONE DI QUALITA’”.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini esordisce affermando che il problema dei rifiuti lo risolviamo se tutti insieme ci ragioniamo sopra. Devo purtroppo registrare che ci ha cercato di scrivere delle norme riguardanti i rifiuti in agricoltura ha fatto purtroppo una grande confusione. La questione è sempre la stessa ed è quella di chi non essendo Dottore Agronomo e non avendo le necessarie competenze si avventura nella regolamentazione di un settore, come quello dei rifiuti agricoli, che deve essere regolato, gestito e verificato esclusivamente dal Professionista Dottore Agronomo (n.d.r.). Il Dott. Agr. Anselmo Montermini precisa che i rifiuti agricoli che sono una SEZIONE DEL MONDO DEI RIFIUTI PIU’ GENERALE E’ HA UNA QUANTITA’ RISPETTO AL TOTALE DEI RIFIUTI ESTREMAMENTE PICCOLA. La particolare conformazione del settore agricolo e la piccolissima quantità, secondo il Dott. Agr. Anselmo Montermini, non si può pretendere soggiacciano a delle normative che riguardano tutti i rifiuti che sono ESTREMAMENTE COMPLESSE, ANZI PER DIRLA TUTTA ESTREMAMENTE COSTOSE.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini fa riferimento a una richiesta da parte del Presidente dell’Aprol Francesco GUIDO finalizzata all’intervento pubblico che dovrebbe far si che l’agricoltore PAGHI MENO per lo smaltimento dei rifiuti. A questo proposito il Dott. Agr. Anselmo Montermini fa presente che la richiesta del Predidente Francesco Guido non può essere presa in considerazione poiché UNO DEI CARDINI DEL REGOLAMENTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA E’ QUELLO SECONDO CUI CHI PRODUCE I RIFIUTI LI DEVE SMALTIRE A SUE SPESE! E A QUESTO PRINCIPIO NESSUNO PUO’ DEROGARE!
Spera di essere bravo poiché promette che alla fine di questa trattazione tutti colori i queli avranno la pazienza di leggere fino in fondo sapranno come fare a raggiungere il risultato di smaltire i rifiuti in agricoltura a spese proprie.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini annuncia che tratterà del DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 recanteNorme in materia ambientale,spiegando COSA SONO I RIFIUTI AGRICOLI http://www.fitosanitario.re.it/dl.php?id=640 e in cosa consiste la LORO GESTIONE a chi è attribuita LA RESPONSABILITA’ QUELI SONO I COSTI ED INFINE il Dott. Agr. Anselmo Montermini illustrerà LA CONFUSIONE del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/08004dl.htm .
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini comincia la trattazione illustrando il

DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006
recante
Norme in materia ambientale
PARTE QUARTA
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di Bonifica dei siti inquinati
TITOLO I
Gestione dei Rifiuti
Articolo 183 - Definizioni
Articolo 184 – Classificazione …… 3) Rifiuti SPECIALI
a) I rifiuti agricoli e agro- industriali
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini definisce cosa sia il rifiuto ovvero qualsiasi cosa di cui noi ci vogliamo liberare, di cui ci vogliamo privare, che desideriamo distruggere e di cui non sappiamo cosa fare diventa rifiuto.
Ma se noi in questa cosa individuiamo una qualunque cosa che vogliamo e possiamo RIUTILIZZARE allora il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto il CONCETTO DI SOTTOPRODOTTI.
Tale concetto è di grande importanza poiché quando in una cosa si individua una qualunque forma di riutilizzo come sottoprodotto di quella cosa non dobbiamo più prendere in esame l’aspetto dello SMALTIMENTO ma quello del RIUTILIZZO.
Il produttore è colui il quale produce il rifiuto e sia per il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 che per Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha tutta una serie di incombenze e prescrizioni a cui deve sottostare.
Poi c’è il gestore che è la figura a cui il produttore coinvolge conferendogli il rifiuto e che ha tutti quegli obblighi in seguito alla raccolta o meno e alla gestione del rifiuto allo smaltimento e all’indirizzo secondo la legge in discarica o inceneritore o termovalorizzatore. Oppure come la legge ci invita a fare indirizzando tutto verso il recupero e il riciclaggio.
Come già ricordato il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 all’ Articolo 183 – Definizioni e classifica i Rifiuti solidi urbani ma i Rifiuti agricoli non sono rientrati in questa categoria e per questo vengono considerati RIFIUTI SPECIALI e tra questi sono stati classificati come a) I rifiuti agricoli e agro- industriali che sono come detto i rifiuti che otteniamo dall’attività agricola in tutte le sue forme.
Prima domanda provocatoria del Dott. Agr. Anselmo Montermini :Voi sapete quanti sono i rifiuti agricoli che si producono in Provincia di Lecce? E ancora: Il vostro Dirigente della Regione sa quanti sono i Rifiuti Agricoli che si producono nella Regione Puglia? Alla domanda del Dott. Agr. Anselmo Montermini è seguito un imbarazzato silenzio dei dirigenti presenti mitigato dalla rivelazione che ha fatto successivamente ovvero che il guaio più grosso è che NESSUNO SA QUANTI RIFIUTI AGRICOLI SI PRODUCONO IN ITALIA.
E’ COMPRENSIBILE CHE NON AVENDO QUESTO DATO NON SI PUO’ AFFRONTARE IL PROBLEMA POICHE’ NON SE NE CONOSCONO LE DIMENSIONI!
Ma il Dott. Agr. Anselmo Montermini chiarisce che sapendo quanti sono i rifiuti agricoli impariamo anche un’altra cosa ovvero di che tipo sono i rifiuti agricoli.
E’ del tutto evidente, aggiunge il Dott. Agr. Anselmo Montermini, che conosciuto questo dato iniziale sarà più facile trovare una soluzione, una risposta adeguata ai problemi.
C’è da aggiungere che abbiamo anche i RIFIUTI PERICOLOSI che è un mondo a se molto complesso.
Poi il Dott. Agr. Anselmo Montermini passa a chiedersi in maniera retorica cosa deve fare questo povero agricoltore una volta stabilito che è lui il responsabile UNICO dei rifiuti che produce in funzione sia del il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 che per il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ?
Attenzione ciò che deve fare lo fa sotto la sua responsabilità! Di tutto quello che farà, sottolinea ancora il Dott. Agr. Anselmo Montermini, ne è responsabile, lui il contadino, e solo lui, al 100% CIVILMENTE E PENALMENTE.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini sottolinea che questo aspetto della responsabilità CIVILE E PENALE DEL CONTADINO, sfugge ma è la parte importantissima e molto pesante di tutta la problematica sui rifiuti agricoli.
La cosa diviene ancora più seria perché è sempre il contadino che deve cercare il gestore del rifiuto e lo deve cercare assumendosi la responsabilità che il gestore sia in regola con la legge.
L’impresa deve essere autorizzata per i, trasporto lo stoccaggio, smaltimento ed eventuale recupero. Questo significa che se passa una persona che gli dice che non deve preoccuparsi, che ci pensa lui a smaltire i suoi rifiuti, NON SI DEVE FIDARE MA SI DEVE FAR MOSTRARE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI CHE PREVEDE LA LEGGE PER I GESTORI DI RIFIUTI, e deve controllare perché se il gestore non ha le autorizzazioni e il contadino non ha verificato che ce l’abbia è IL CONTADINO CHE NE RISPONDE CIVILMENTE E PENALMENTE!
Poi nel parlare delle responsabilità cita il formulario e lo fa dicendo che questo che lui chiama marchingegno lo devono compilare gli agricoltori. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini tiene a precisare che tutto ciò che sta dicendo lo sta dicendo in funzione degli agricoltori poiché lui è il Direttore di un Consorzio Obbligatori che appunto ha al centro l’interesse degli agricoltori.
Dice che nella sua zona il 57% dei contadini ha più di 65 anni e quindi sono anziani, e l’85 – 87 % delle aziende sono PICCOLE insomma una situazione non dissimile rispetto a quella della Provincia di Lecce.
Inoltre il Dott. Agr. Anselmo Montermini afferma che non bisogna dimenticare l’Universo della nostra agricoltura e dei nostri contadini a cui quando diamo in mano un formulario o sviene, o gli viene una sincope oppure reagisce violentemente a questa vera e propria violenza fatta alla sua cultura.
Poi siccome i presenti in sala all’ascolto di queste affermazioni hanno riso il Dott. Agr. Anselmo Montermini ha affermato “Voi ridete! Ma non sapete che cos’è un formulario perché se no vi mettereste a piangere!”. PER CAPIRE LA ASSOLUTA CONCRETEZZA DI QUESTA AFFERMAZIONE POTETE VEDERE CHE COSA E’ UN FORMULARIO LEGGENDONE LA DESCIRIZIONE ALLA FINE DEL MIO ARTICOLO (n.d.r.)
Attenzione però! Il contadino ha la responsabilità CIVILE E PENALE DI TUTTO QUERLLO CHE PRODUCE COME RIFIUTO E SOLO QUANDO AVRA’ IN MANO LA QUARTA COPIA DEL FORMULARIO NON AVRA’ PIU’ NESSUNA RESPONSABILITA’. Per chi volesse approfondire per sapere cos’è e come si compila un formulario dopo l’articolo viene riportata la spiegazione e mentre si legge si tenga presente che a compilare tutto quanto riportato dovrebbe essere un contadino che ha più di 65 anni di età e una PICCOLISSIMA AZIENDA NELL’87% DEI CASI!
Comunque ritornando alla trattazione del Dott. Agr. Anselmo Montermini considerato che la responsabilità del contadino si esaurisce all’arrivo della quarta copia del formulario se dopo i 90 giorni (novanta giorni) la quarta copia non arriva al contadino cosa deve fare?
La risposta del Dott. Agr. Anselmo Montermini è inquietante e riassumibile nella parola PREOCCUPATI! Perché non sei tranquillo fino a quando non hai la quarta copia in mano!
Tutti leggiamo i giornali e tutti abbiamo la consapevolezza che il MONDO DEI RIFIUTI è un mondo pericolosissimo. E se il contadino non trova nessuno che gli faccia il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti agricoli? Che cosa succede?
Anche questa risposta è assolutamente inquietante perché, AFFERMA IL Dott. Agr. Anselmo Montermini, la LEGGE DICE CHE TI DEVI ARRANGIARE!
Caro contadino il problema è solo tuo! Io legislatore non ti posso risolvere questo problema.
Altro aspetto della legge è il trasporto e la stessa è molto aperta da questo punto di vista perché permette all’agricoltore di organizzarsi come ritiene più opportuno, ognuno può trasportare in proprio i rifiuti agricoli oppure da terzi ma in base al Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 vi sono tutta una serie di prescrizioni fatte in modo da complicare un po’ la vita.

Il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 diceva che il contadino si deve iscrivere a un certo albo se svolge un’attività ordinaria e regolare e se non la svolge non paga il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che a Reggio sono stati così bravi perché sono riusciti a dimostrare che non è un’attività ordinaria e regolare ma loro hanno cambiato quella legge due anni dopo e per il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 hanno detto che l’attività deve essere integrata e accessoria a quello che tu fai. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che a Reggio hanno un grande difetto infatti si dice che i reggiani hanno la testa quadra, NON HANNO MOLLATO, HANNO LETTO TUTTE LE DIRETTIVE DELLA COMUNITA’ EUROPEA e hanno scoperto che il contadino PAGA QUESTA TASSA SOLO SE SVOLGE L’ATTIVITA’ DEI TRASPORTATORE DI RIFIUTI COME ATTIVITA’ PROFESSIONALE!
In pratica paga la tassa chi di mestiere fa il trasportatore. Ad esempio se tu che mi leggi ti organizzi e ti raccogli i rifiuti della tua strada facendoti dare 10 euro da ognuno devi iscriverti all’albo!
Se tu che mi leggi ti organizzi e ti raccogli i rifiuti della tua strada e lo fai gratis NON LO PUOI FARE PERCHE’ NON SI PUO’ FARE IL TRASPORTO PER CONTO TERZI!
Ma se tu che mi leggi in proprio trasporti i tuoi rifiuti NON TI DEVI ISCRIVERE A QUYESTO ALBO!
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che POI DIRA’ QUANTO COSTA L’ISCRIZIOINE ALL’ALBO!
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini ritorna sul tema della responsabilità data agli agricoltori che lui definisce “incredibile” uno potrebbe fare questo ragionamento: “Ho i miei rifiuti, potrei trasportarli io ma per non avere grane me li faccio venire a prendere da casa!”
Invece no! Il contadino ha la responsabilità di CONTROLLARE CHE IL MEZZO DI TRASPORTO USATO PER I SUOI RIFIUTI SIA IDONEO! Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che TUTTI devono immaginare il contadino che gira intorno al furgoncino venuto a casa sua per prendere i rifiuti per controllare se sia a norma, se è tutto regolare, controllare i documenti. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che dal suo punto di vista tutto questo ha dell’incredibile!
Veniamo al formulario la legge dice che deve essere compilato dal produttore in 4 copie, la prima rimane a lui e 3 controfirmate e datate le consegna al trasportatore. Il trasportatore da una copia al destinatario, una la tiene per se e la quarta copia deve tornare entro 90 giorni al contadino. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini sottolinea che finché il contadino non ha in mano la quarta copia deve stare molto preoccupato.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini passa poi in rassegna i costi. Il contadino deve provvedere all’acquisto dei formulari vari presso i rivenditori di stampati per ufficio, poi si deve iscrivere a un servizio di raccolta rifiuti che da un indagine fatta costa dai 25 ai 50 euro all’anno che devi pagare come quota fissa solo perché esisti. Solo perché mi chiedi il servizio intanto mi dai una cifra che va da 25 ai 50 euro all’anno per avere la possibilità di usufruire del servizio di raccolta rifiuti agricoli.
Quella famosa tassa del perché trasporti rifiuti costa 50 euro all’anno rinnovabile, ovvero rideterminabile così dice la legge, una di quelle parole terribili dice il Dott. Agr. Anselmo Montermini. Poi conclude che la prima iscrizione per il primo anno tra tasse, bolli ecc costa 306 euro (trecentoseieuro/00). Poi c’è tutta la tenuta dei registri carico e scarico, la denuncia annuale MUD e solo alla fine c’è IL COSTO DELLO SMALTIMENTO.
Da una ricerca fatta il Dott. Agr. Anselmo Montermini afferma che il contadino per smaltire 10 euro di rifiuti agricoli, pagano all’anno da 100 a 300 euro per costi vari come specificamente descritto precedentemente.
Il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 all’articolo 181 comma 4 così recita:
4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.
In questo modo la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA LA POSSIBILITA’ DI SEMPLIFICARE TUTTO QUANTO DESCRITTO PRIMA E INOLTRE RICORRE ANCHE A STRUMENTI ECONOMICI !
E’ una grande opportunità che ha dato il legislatore tanto che a Reggio già nel 1998 si sottoscrisse il primo accordo di programma aggiornato nel 2000, rifatto nel 2006 alla luce del DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006e poi il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice testualmente “puntini…. puntini” perché esce questo FAMIGERATO Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, CHE ALL’ARTICOLO 206 RECITA: Accordi, contratti di programma, incentivi1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorita' competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria…..(OMISSIS)
Come è evidente gli ACCORDI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E INDENTIVI POSSONO ESSERE STIPULATI SOLO DAL MINISTEROI DELL’AMBIENTE e non più dalle REGIONI e altri ENTI LOCALI!
Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, afferma il Dott. Agr. Anselmo Montermini, blinda, blocca tutto! E il Dott. Agr. Anselmo Montermini afferma che non ha paura nell’affermare che l’accordo di programma esistente oggi a Reggio E’ ILLEGALE! OVVERO QUELL’ACCORDO DI PROGRAMMA E’ FUORI LEGGE! E il Dott. Agr. Anselmo Montermini AFFERMA CHE AL MOMENTO il loro lavoro continua nell’attesa di veder come affrontare e risolvere l’incresciosa vicenda.
A questo punto il Dott. Agr. Anselmo Montermini AFFERMA che il Ministero deve farsi promotore di tutto quanto è riportato nel decreto e specificamente:
Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
Sono tutte attività, DICE il Dott. Agr. Anselmo Montermini, che devono rispettare i PILASTRI IMPOSTI DALLA COMUNITA’ EUROPEA CHE SONO SINTETIZZABILI IN TU PRODUCI IL RIFIUTO E TU PAGHI LO SMALTIMENTO E INOLTRE DEVI RIUSARE E RECUPERARE IL PIU’ POSSIBILE!
E ANCORA SI LEGGE NEL Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
A questo punto il Dott. Agr. Anselmo Montermini si rivolge al Dott. Agr. Giuseppe Ferro Direttore Generale dell’Assessorato alle Politiche Agricole della Regione Puglia, che sta coordinando il tavolo stato regioni di fare presente questo grosso problema, bisogna che il Governo ovvero lo Stato solleciti il Ministero dell’Ambiente in concerto possibilmente con il Ministro delle Politiche Agricole, per dare la possibilità agli Enti locali che sono a stretto contatto del territorio, perché è la Provincia di Lecce che conosce le esigenze del Territorio provinciale e ha il polso della situazione ed è logico che tale gestione degli accordi di programma venga fatto a livello territoriale. Lo Stato deve dare le linee guida che poi vengono prese in mano dalle Regioni che danno altre linee guida, ma l’attuazione deve essere date alle Province e la Provincia di Lecce sicuramente dovrà attuare tale direttiva poiché ha già la delega da parte della Regione Puglia in materia ambientale!
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini forte dei suoi 10 anni di esperienza, poiché il primo accordo di programma a Reggio è del 1998, afferma che la strada da intraprendere sia quella appena esposta.
MA UNA COSA DEVE ESSERE CHIARA, DICE il Dott. Agr. Anselmo Montermini, GLI ACCORDI DI PROGRAMMA NON POSSONO VARIARE I REGOLAMENTI DELLA COMUNITA’ NE’ LA LEGGE DELLO STATO MA POSSONO SEMPLIFICARE LE PROCEDURE E TROVARE SOLUZIONI CHE SIANO PIU’ ECONOMICHE.
In definitiva si chiede il Dott. Agr. Anselmo Montermini cosa cambia con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4?????
Cambia tutto!
Poiché ha fatto saltare per aria uno strumento operativo per la gestione dei rifiuti agricoli che erano gli accordi di programma con gli enti locali che funzionava assolutamente bene!
L’UNICA COSA POSITIVA DEL Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è QUALLA FINESTRA PER LA QUALE SE DI UNA COSA MI VOGLIO DISFARE QUELLA COSA E’ UN RIUFIUTO MA SE LA POSSO UTILIZZARE ALLORA QUELLA COSA E’ UN SOTTOPRODOTTO!

Fine della Prima parte della Relazione del Dott. Agr. Anselmo Montermini nei prossimi articoli
LA RELAZIONE SULL’ACCORDO DI PROGRAMMA IN SENSO STRETTO DEL Dott. Agr. Anselmo Montermini, LA RELAZIONE DEL Direttore per l'area politiche per lo sviluppo rurale DELLA REGIONE PUGLIA Dott. Agr. Giuseppe FERRO

******Continua nel prossimo articolo la relazione SULL’ACCORDO DI PROGRAMMA IN SENSO STRETTO del Dott. Agr. Anselmo Montermini Direttore del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, la relazione del Dott. Agr. Giuseppe Ferro Direttore per l'area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia e quello del Dott. Enzo Russo Assessore alle Risorse agroalimentari - Agricoltura, Alimentazione, Acquacoltura, Foreste, Caccia e pesca della Regione Puglia




APPENNDICE
CHE COS’E’ IL FORMULARIO

L’attività di spandimento si configura come un’attività di recupero,
è quindi necessario tenere il registro di carico e scarico come
confermato dallo stesso articolo 14 del Dlgs 99/1992 e fare il MUD
per questa attività.
Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento ed
utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere
corredati da una Scheda di accompagnamento (allegato III A al
Dlgs 99/1992) compilata dal produttore o detentore e consegnata a
chi prende in carico i fanghi
L’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, aveva escluso l’applicazione delle
disposizioni relative al trasporto dei rifiuti in caso di utilizzazione
dei fanghi in agricoltura, disponendo sufficiente la scheda di
accompagnamento.
Il Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha modificato il c. 8 dell’art. 193
prevedendo che;“La scheda di accompagnamento di cui all’articolo
13 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all’utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di
identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui
all’allegato III A del d.lgs. n. 99 del 1992 non previste nel modello
del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello
spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario”.
Da ciò deriva che dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore
del Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4, durante il trasporto dei fanghi di
depurazione destinati all’utilizzazione in agricoltura è obbligatoria la
presenza del solo formulario di trasporto dei rifiuti (anche se
integrato nello spazio annotazioni con alcune informazioni richieste
dall’allegato III A del Dlgs. n. 99/1992 e non previste dal
formulario, quali ad esempio le informazioni relative al processo di
stabilizzazione adottato e lo stato fisico).
COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
Intestazione
SERIE E NUMERO
Sono indicati i prefissi alfabetici di serie e il numero progressivo
attribuito dalla tipografia autorizzata ( es. XRB 303851/07)
DATA
La data che deve essere riportata a fianco dei suddetti "serie e
numero" è la data di emissione, cioè di compilazione, del
formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro
le copie.
La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla
voce "data/…….inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario.
Quest'ultima si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.
NUMERO REGISTRO
Questo numero è quello proprio del registro del soggetto che
rimane in possesso della copia del formulario di sua competenza. Di
conseguenza, è un numero che varia sulle diverse copie del
formulario, poiché il produttore/detentore, il trasportatore e il
destinatario finale apporranno ciascuno il numero del proprio
registro, nel rispetto delle diverse cadenze di annotazione .
Il numero di registro non sarà indicato subito ma dovrà essere
riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del
trasportatore e del destinatario smaltitore o recuperatore) nel
rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare
l'annotazione delle operazioni di carico/scarico.
Le annotazioni nel registro di carico e scarico devono avvenire
secondo le cadenze temporali previste dall’art. 190, comma 1,
D.Lgs. 152/2006.
Per tutta la fase del trasporto il formulario, quindi, è sprovvisto del
numero di registro in quanto solo a seguito della predetta
annotazione sarà possibile individuare il "numero di registro".
Come indicare il numero di registro se il soggetto non è obbligato alla
tenuta ?
Qualora un soggetto non sia obbligato alla tenuta di tale registro pur essendo
tuttavia obbligato in ordine al formulario per la fase di trasporto, provvederà
ad indicare l’esonero dall’obbligo di registro nell’apposito spazio “annotazioni
del formulario, e conserverà il formulario.
Casella 1
PRODUTTORE /
DETENTORE
Dati identificativi del produttore o detentore che effettua la
spedizione dei rifiuti:
- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impianto o unità locale di partenza del
rifiuto;
- Il numero di iscrizione all’Albo gestori ambientali o
l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di
recupero/smaltimento o gli estremi della
comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi
dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.
Casella 2
IMPIANTO
DESTINATARIO
Dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o
smaltimento:
- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto;
- Il numero di iscrizione all’Albo gestori ambientali o
l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di
recupero/smaltimento o gli estremi della
comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi
dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.
Casella 3
TRASPORTATORE DEL
RIFIUTO
Dati relativi all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:
- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impresa;
Per tutti i soggetti coinvolti (produttore/detentore, destinatario,
trasportatore) nel modulo è inoltre indifferentemente prevista la
possibile indicazione del numero di autorizzazione o di iscrizione
all'Albo gestori ambientali, mentre per:
- produttore/detentore e destinatario è indicata
l'eventuale possibilità di dare una delle indicazioni o,
come un'ulteriore alternativa, di indicare gli estremi
della denuncia di inizio di attività ;
- il trasportatore deve indicare il numero di iscrizione
all'Albo Gestori Ambientali, che equivale alla data di
prima iscrizione o di nuova iscrizione. Qualsiasi
integrazione dell’iscrizione all’albo integra l’iscrizione
originaria senza modificarne la data .
Qualora si tratti di trasporto conto proprio che numero di protocollo e
data va inserito nei formulari ?
Sul formulario il trasportatore in conto proprio, fino al momento in cui verrà
emesso il relativo provvedimento di iscrizione, deve essere indicato il numero
di protocollo e la data della ricevuta rilasciata dalla Sezione regionale
dell’Albo e attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di iscrizione.
Successivamente al rilascio del provvedimento il trasportatore deve indicare
il numero di iscrizione all’Albo e la relativa data, come per tutte le altre
tipologie di iscrizione all’Albo gestori ambientali.
Annotazioni
In questa sezione devono essere riportate eventuali annotazioni
quali si propongono alcuni esempi non esaustivi :
􀂉esenzione dalla tenuta del registro ;
􀂉nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare
destinatario, ad esempio perché quello previsto è
impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il
nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione;
􀂉nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti
tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso
trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli
estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo,
c.fisc., n.aut./albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa
automezzo), il nominativo del conducente e la firma di
assunzione di responsabilità;
􀂉in caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia,
gomma/nave), la tratta ferroviaria o marittima interessata (al
formulario devono essere altresì allegati i documenti previsti
dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o
marittimo);
􀂉in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso
effettuato per motivi eccezionali con la conseguente
emissione di un nuovo formulario relativo al quantitativo di
rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto, in questo
nuovo formulario (in cui il trasportatore deve figurare come
detentore), il motivo del trasbordo, il codice del primo
formulario e il nominativo del produttore di origine; mentre
sul primo formulario di identificazione, il codice alfanumerico
del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del
trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore
iniziale dovrà comunque essere restituita la quarta copia del
primo e del secondo formulario emesso.
Casella 4 - Caratteristiche del rifiuto
DESCRIZIONE DEL
CODICE RIFIUTO
Descrizione codificata indicata nell’Elenco europeo dei rifiuti e, se
necessario qualunque altro elemento utile che consenta di
identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, in
particolare nel caso di codici generici (quelli con 99 alle ultime due
cifre).
CODICE EUROPEO
(CER):
Va riportato il codice CER completo (sei cifre) e il relativo nome
codificato.
STATO FISICO
Va riportato il codice o la descrizione dello stato fisico del rifiuto::
- Solido polverulento;
- Solido non polverulento;
- Fangoso palabile;
- Liquido.
CARATTERISTICHE DI
PERICOLO
Solo per i rifiuti pericolosi devono essere riportate le caratteristiche
codificate di pericolo (codici H da 1 a 14 indicati nell’allegato D al
D.M. 145/98). Vedi i capitoli specifici sull’argomento 13 e 14.
N. COLLI /
CONTENITORI
Può essere indicato il numero delle unità trasportate.
Nel caso di trasportatori che prendono da più soggetti durante il
tragitto le medesime tipologie di rifiuti (es conferimento di rifiuti
ospedalieri), al fine di poter identificare ciascuna parte del carico
con relativo formulario, sarebbe opportuno che i vari colli o fusti
fossero contraddistinti da etichetta che riporti anche il numero del
formulario
Casella 5
DESTINAZIONE DEL
RIFIUTO
In questa casella va inserita l'indicazione se il rifiuto è destinato ad
operazioni di recupero o di smaltimento. Dovrebbe altresì essere
riportato il codice di una delle operazioni elencate negli allegati C e
B del D.Lgs. 152/2006.
CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE
Solo nel caso di smaltimento in discarica (operazioni D1, D5 e D12)
devono essere specificate le caratteristiche necessarie per
dimostrare l’ammissibilità del rifiuto in relazione al tipo di discarica
e la compatibilità del rifiuto stesso con le prescrizioni
dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e del
D.M. 13 marzo 2003.
In ogni caso le caratteristiche chimico fisiche possono essere
indicate allegando un certificato di analisi.
Casella 6
QUANTITÀ, PESO A
DESTINO
Va indicata la quantità dei rifiuti trasportati espresse in Kg o in litri.
La quantità dei rifiuti trasportati indicata dal produttore/detentore
sul formulario può essere, per la natura del rifiuto o per
l'indisponibilità di un sistema di pesatura, approssimativa e solo
stimata.
In questo caso però deve essere contrassegnata la casella "(.)"
relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino". La quantità
ricevuta sarà precisata pertanto dal destinatario nella quarta copia
del formulario.
Pertanto, nel caso si sia nell’impossibilità di indicare con precisione
il peso del rifiuto oggetto del trasporto è opportuno indicare la
quantità (volume) sul formulario in litri barrando la casella per la
verifica del peso a destino. Sul registro in modo analogo si
indicherà la quantità e, sulla base della verifica del peso effettivo
risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà in seguito
a completare i dati annotando, con data e firma, la quantità
effettiva nella casella “Annotazioni”.
Gestione della quarta copia
Ai sensi dell'art. 193 D.lgs 152/2006il formulario deve essere redatto in
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere
presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che
provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono
essere conservate per 5 anni, assieme al registro di carico e scarico su cui
sono annotate le operazioni dei trasporti relativi ai formulari in oggetto.
Inoltre, condizione necessaria e sufficiente all'esclusione di responsabilità del
detentore dei rifiuti relativamente al loro successivo recupero o smaltimento
(D.Lgs. 152/2006, articolo 188, comma 3). Nel senso che la responsabilità
del detentore sul corretto smaltimento/recupero dei rifiuti cessa in caso di:
- conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di
smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del
formulario di identificazione controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
entro 3 mesi (6 per le spedizioni transfrontaliere) dalla data di conferimento
dei rifiuti al trasportatore.
- comunicazione alla Provincia (alla Regione per le spedizioni
transfrontaliere) della mancata ricezione del formulario non avendo ricevuto
la quarta copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario alla scadenza
dei 3 mesi .
Nel caso in cui non si riceva la quarta copia del formulario,è possibile
richiedere (poco prima dello scadere del terzo mese) al trasportatore se ha
spedito la quarta copia e ulteriori spiegazioni; ma sicuramente allo scadere
del terzo mese, qualora non si reperisse la quarta copia, va effettuata la
comunicazione alla Provincia.
Casella 7
PERCORSO
Il percorso, ossia l'istradamento, deve essere indicato solo se
diverso dal più breve.
Casella 8
NORMATIVA ADR O
RID
Se, per le specifiche caratteristiche del rifiuto, il trasporto è
sottoposto alle norme:
- ADR (trasporto su strada di merci pericolose)
- RID (trasporto per ferrovia di merci pericolose)
deve essere contrassegnata la casella (SI). In caso contrario la
casella (NO).
Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione
prevista da dette norme.
Come è disciplinato il trasporto di rifiuti oltre frontiera?
Ai sensi dell’articolo 193, comma 7, Dlgs 152/2006 il formulario è
validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai
documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui al regolamento (Ce)
259/1993, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale
Anche se non espressamente previsto , in applicazione dei principi
generali in materia , si ritiene che la sostituzione del formulario con i
documenti per il trasporto internazionale opera esclusivamente nel caso in
cui il tragitto dal sito di partenza fino alla frontiera e viceversa, non sia
interrotto da uno stoccaggio.
L’articolo 188, comma 3, lettera b), Dlgs 152/2006 stabilisce inoltre che in
materia di esclusione della responsabilità del produttore per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti, il termine per il produttore per ricevere la quarta
copia del formulario(documenti per il trasporto internazionale) è elevato da
tre a sei mesi e che, in caso di mancato ricevimento, costui deve effettuar la
comunicazione alla Regione. Ma in nessun articolo era previsto l'obbligo di
controfirma a destino e restituzione entro tre (sei) mesi al produttore.
Si ricorda che la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione
all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di
smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non
rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l),
alle seguenti condizioni:
- siano dettate da esigenze di trasporto
- non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla
circolazione.
Casella 9 - Firme del produttore/detentore e del
trasportatore
FIRME PRODUTTORE E
TRASPORTATORE
Nella casella vanno riportate le firme del produttore / detentore e
del trasportatore.
Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte
della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa
responsabilità.
La firma comporta l'assunzione della responsabilità delle
informazioni riportate nel formulario.
Casella 10
COGNOME E NOME
DEL CONDUCENTE
Devono essere indicati in modo leggibile il cognome e il nome del
conducente del mezzo.
TARGA AUTOMEZZO
Deve essere sempre indicato in modo leggibile l'identificativo del
mezzo di trasporto. Si ricorda che il mezzo deve essere iscritto
all'Albo Nazionale Gestori al trasporto dello specifico rifiuto20.
TARGA RIMORCHIO
Deve essere indicata la targa del mezzo che effettua il trasporto.
DATA/ORA INIZIO
TRASPORTO
Deve essere sempre indicata la data e l'ora di partenza.
Casella 11
ESITO DEL
TRASPORTO
Nello spazio riservato il destinatario dichiara che il carico è stato:
􀂉accettato per intero;
􀂉accettato per la seguente quantità;
􀂉respinto per le seguenti motivazioni;
􀂉Data, ora e firma del destinatario.
Nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare
destinatario, ad esempio perché quello previsto e' impossibilitato a
ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i
motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio
del formulario riservato alle annotazioni.
Il carico può essere accettato parzialmente o respinto per
motivazioni che attengono, per esempio, alla non corretta
classificazione del rifiuto o alla non conformità con il certificato
analitico che lo accompagnano.


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