La FORESTA DEGLI ULIVI della terra di Lecce: raccogliere o non raccogliere le Olive? Questo è il problema!
La FORESTA DEGLI ULIVI della terra di Lecce: raccogliere o non raccogliere le Olive? Questo è il problema!
di Antonio Bruno*
"Per ormai inutile utilizzo, offresi azienda olivicola di 100 ettari per l'installazione di pannelli solari. Il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di biglietti del superenalotto che consideriamo un investimento più sicuro".
NELLA FOTO: L'impianto di pannelli che si può ammirare sulla Sogliano Cavour _ Galatina e che potrebbe sostituire LA FORESTA DEGLI ULIVI DELLA TERRA DI LECCE
Una trovata di un burlone? No! E’ lo striscione di un olivicoltore pugliese che non sa se raccogliere o non raccogliere le olive.
Io lo scrivo a chiare lettere: NON POSSIAMO SOSTITUIRE LA TECNICA DI COLTIVAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA.
Chi rappresenta i contadini? Le organizzazioni di categoria e sono sempre queste che hanno determinato dagli anni 60 ai giorni nostri e che ancora determinano la politica del governo in tema di agricoltura. Oggi c’è l’olio che non si vende e determina la protesta. Ma anche l’olio dell’anno scorso non si è venduto. A Lecce i nostri amici olivicoltori sono dei simpatici vecchietti che continuano a raccogliere le olive. Hanno fatto laureare i loro figli che sono oggi medici, avvocati ed ingegneri con i raccolti della loro terra e questi però della “terra madre” non ne vogliono più sapere lasciando al nostro arzillo contadino, anche se oramai verso il tramonto, il compito di continuare a trarre da quella madre il nutrimento per il nostro territorio.
La polverizzazione delle aziende olivicoli che poteva essere un punto di forza se indirizzato alla tipicizzazione dei prodotti con il conseguente mercato di nicchia ad altissimi prezzi è invece in Terra di Lecce una debolezza.
Provincia
Numero Aziende
Superficie Totale
Superficie SAU
Lecce
78.672
163.438
152.284
Fonte ISTAT
Si affrontano i problemi con l’emergenza, si convocano politici, associazioni di categoria e si utilizzano anche trovate geniali come quelle del Collega Dottore Agronomo Ministro Zaia che, chiamato in causa da pugliesi e calabresi, promette risultati concreti: "il Consiglio Ue - ha affermato - sta discutendo un progetto di regolamento che prevede la possibilità di inserire anche l’olio d’oliva nel programma di distribuzione di derrate a favore degli indigenti".
“Con il regolamento CE n. 983/2008 votato dalla Commissione lo scorso 3 ottobre – ha spiegato Zaia - è stato approvato il piano di ripartizione delle risorse per l’esercizio finanziario 2009, con il quale l’Italia dispone di risorse pari a 129.220.273 euro, finalizzate all’acquisto sul mercato comunitario di determinati prodotti alimentari da distribuire agli indigenti, come i cereali, il riso e il latte scremato in polvere”.
“Lavorerò personalmente – conclude il Ministro - affinché anche l’olio d’oliva, quanto prima, venga inserito in questa lista e possa essere distribuito agli indigenti nella Comunità, consentendo così la ripresa del mercato”.
Sono tutte belle intenzioni ma a San Cesario di Lecce più volte abbiamo riscontrato che le vie dell’inferno sono lastricate di belle e buone intenzioni.
La PAC che poi sarebbe la politica agricola COMUNE, quella che ha visto fioccare integrazioni di prezzo all’olio per anni sin dai lontani anni 60 che ha sostenuto questo settore ne ha anche decretato lo stato in cui langue in questi giorni.
C’è chi si appella a lasciare morire la foresta degli ulivi di Lecce così come si vuol lasciare morire la povera Eliana Cuccurullo.
Non ci sono più agricoltori che decidono che si affidano ognuno al suo Dottore AGRONOMO con il quale affrontare e risolvere i problemi dell’azienda.
Al posto di questa sana impostazione ci sono carte da compilare, moduli, richieste, premi e punizioni dopo controlli che hanno reso il settore olivicolo molto simile al gioco a quiz televisivo allontanandolo dalla realtà.
Chi gestisce tutto questo? Uffici di persone competenti che però compilano carte su carte e che con queste carte hanno affogato la foresta degli ulivi della Terra di Lecce.
Ma qual è la realtà?
La prima è quella della tutela del territorio.
La FORESTA DEGLI ULIVI della terra di Lecce, quella che ha sostituito il leccio (la lizza) e che ha alimentato con i residui della potatura i camini delle cucine economiche della terra di Lecce e con l’olio ha illuminato per anni Mosca e San Pietrobrugo in Russia luoghi dai quali provenivano i velieri raffigurati nei bei quadri del porto di Gallipoli dei secoli scorsi deve vivere affinché la nostra penisola bagnata dai due mari non diventi il deserto dei due mari.
Ma quest’estate avete guardato le campagne del paesaggio agrario salentino? Gli incendi che hanno distrutto centinaia di alberi di olivo. L’oliveto è l’unico bosco rimasto nel Salento. L’olivo nei millenni scorsi dopo l’arrivo dei Romani, ha rubato il posto alla Quercia, al Leccio, alla Lizza che aveva invaso tutto il nostro territorio, e l’energia che la foresta di Quercia forniva sotto forma di legna, fu sostituita dalla legna della potatura di questi alberi di olivo altissimi che lasciavano cadere le preziose drupe per terra perchè non serviva fossero raccolte dall’albero tanto l’olio lampante serviva appunto ad illuminare tutta Europa e i proventi di quel commercio hanno prodotto il barocco leccese che è sotto gli occhi di tutti con il suo fraseggio scintillante e sfavillante pieno di sfarzo eccessivo e sovrabbondante.
Il Salento era l’Arabia Saudita del 1600, forniva l’energia per l’illuminazione in tutta Europa, il porto di Gallipoli ospitava navi di grande stazza che caricavano e partivano per i porti del Nord Europa cariche di olio e di quant’altro proveniva dalle nostre ricche terre. Era fiorente il commercio e i vari sedili di foggia Veneziana testimoniano a Lecce e a Nardò la discesa di quei mercanti che per fare affari si trasferirono in quel tempo nella nostra terra.
Adesso queste persone vengono da tutta Europa per visitare quello che può definirsi “IL MUSEO DIFFUSO E L’ALBERGO DIFFUSO SALENTU LU SULE LU MARE LU IENTU”.
Ma adesso che un litro d’olio lampante (la maggior parte della nostra produzione) costa quanto un litro di gasolio cosa fanno gli agricoltori? Trascurano la coltivazione dell’oliveto, non sono tempestivi nel togliere le erbacce e fiorenti masserie sono divenute ruderi circondati dai residui dell’incendio che le rende simili a un territorio di guerra incendiato dai conquistatori.
L’oliveto non può essere sostituito se non dopo un’autorizzazione rilasciata dall’Assessorato dell’Agricoltura della Puglia, l’oliveto non ha più la stessa capacità produttiva di un tempo ma è una foresta, l’unica foresta che il Salento possiede e che funziona proteggendo il Suolo ed evitando danni immani da rischio idrogeologico (si chiama così il rischio delle alluvioni).
Ma fare le lavorazioni per togliere le erbe secche ed evitare di avere la propagazione degli incendi ha un costo e gli agricoltori che non riescono più a vendere quel prodotto non hanno alcuna intenzione di sborsare dei soldi che non gli verranno mai restituiti dalla terra, la madre terra che nei millenni passati ha nutrito e curato le generazioni che ci hanno preceduti.
Servono soldi che provengano dalle attività che producono risorse utilizzando il territorio. “IL MUSEO DIFFUSO E L’ALBERGO DIFFUSO SALENTU LU SULE LU MARE LU IENTU” deve mettere mano al portafoglio e finanziare la foresta oliveto perché se il turista troverà, tra un paese e l’altro del Salento, un territorio bruciato con delle rovine anch’esse bruciate non verrà mai più.
Se l’impresa agricola del Salento diverrà economica raddoppiando nel prossimo quinquennio la produzione di ricchezza (passando dall’oderno 2,5% del PIL Prodotto Interno Lordo del Salento al 6%) allora le foreste d’olivo potranno essere finanziate da questa ricchezza. Se ciò non avverrà allora dovremmo pensare seriamente di far rientrare gli oliveti nel demanio forestale dello stato.
La Foresta degli Ulivi della Terra di Lecce è sicuramente oggetto della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che dal luglio del oramai lontano 2004 è attuata anche in Provincia di Lecce che viene denominata Direttiva VAS che impone di valutare gli effetti sull’ambiente delle scelte programmatiche e pianificatorie.
Come? Chiedete cosa ci sia di programmato nella crisi del settore olivicolo di questi giorni? Ma come non lo vedete? Eppure è sotto gli occhi di tutti! C’è l’abbandono a se stesso del mercato dell’olio e di conseguenza l’abbandono programmato degli oliveti che porterà a gravissime conseguenze ambientali nel nostro territorio.
Chi è responsabile non può far finta di non sapere che quel cartellone che sulla strada statale pubblicizza a caratteri cubitali una bottiglia di OLIO EXTRA VERGINE d’oliva a € 2,80 con un costo della sola confezione (di bottiglia ed etichetta) di € 1,50 sta COMMETTENDO L’OMICIDIO DEGLI OLIVICOLTORI DELLA TERRA DI LECCE!
Come fanno a vedere l’olio extravergine a € 1,30?
Poi c’è il problema della desertificazione che è una conseguenza del mancato apporto di Sostanza organica nel terreno.
E solo alla fine c’è il problema del reddito agricolo degli olivicoltori.
Coda appare oggi?
Un manipolo di contadini “fanno casino” perché non vendono l’olio. Nessuno che ponga il vero problema e cioè quello del rischio idrogeologico (che tradotto significa che senza la foresta degli ulivi della Terra di Lecce c’è il rischio delle alluvioni), quello del rischio paesaggistico (pensate che sarebbe la Terra di Lecce senza la sua foresta di Ulivi e al turista che passerebbe attraverso il deserto per andare a Gallipoli o a Otranto) con conseguenze sull’economia del turismo.
Il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola ha convocato per lunedì 24 c.m. alle ore 17.30 presso la sala Giunta della Presidenza tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine e i soggetti istituzionali preposti al controllo antisofisticazione della filiera olivicola-olearia.
All’incontro parteciperà anche l’Assessore alle Risorse Agroalimentari Enzo Russo che questa mattina ha incontrato i rappresentati degli olivicoltori, giunti a Bari da tutta la provincia per protestare.
Al bravo Assessore Russo rivolgo un appello affinché, passata l’emergenza, affidi all’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Lecce il compito di affrontare e risolvere il problema della conservazione e promozione della FORESTA DEGLI ULIVI DELLA TERRA DI LECCE.
Ricordo all’Assessore che il professore Sacco dell’Università degli Studi di Bari ha scoperto un metodo che non lascia margini ad errori per analizzare la PROVENIENZA DELL’OLIO D’OLIVO, io ne ho scritto e chuonque può leggere il report http://monasteroinvisibilesance.splinder.com/post/17842799/Una+carta+d%E2%80%99identit%C3%A0+all%E2%80%99
Si tratta adesso di salvare i ìl salvabile oggi ma nello stesso tempo di affrontare con noi professionisti il domani.
*Dottore Agronomo (Esperto in diagnostica urbana e territoriale titolo Universitario International Master’s Degree IMD in Diagnostica Urbana e territoriale Urban and Territorial Diagnostics).
dott. Agr. Antonio BRUNO
Esperto in Diagnostica Urbana e Territoriale
Via Vittorio Emanuele III, n° 160
73016 SAN CESARIO DI LECCE
TEL 0832200708
Cell. 3398853904
sabato 22 novembre 2008
lunedì 10 novembre 2008
Legislazione prof.ssa Angela BARBANENTE ovvero Città e paesi in grado di confrontarsi con l’eredità del nostro millenario passato
Legislazione prof.ssa Angela BARBANENTE ovvero Città e paesi in grado di confrontarsi con l’eredità del nostro millenario passato
di Antonio Bruno
L’Assessore Angela Barbanente http://www.regione.puglia.it/index.php?page=rubrica&opz=scheda&ss_id=2&dp_id=6 crede che la Puglia sia una Regione grande, popolosa e articolata che risulta ricca di patrimonio materiale e immateriale. La prof.ssa Barbanente invita tutti noi a pensare a quanta è lunga la Puglia a quanto sono estese le sue coste, alla diffusione nel territorio pugliese dei beni culturali, e poi la magnificenza dei centri sorici dei comuni della Puglia, la bellezza e la storia che essi esprimono.
E poi ci sono le persone che abitano la Puglia tutte ricche di capacità e tra le quali ve ne sono alcune ricche di conoscenze e di professionalità.
Se ci si avventura fuori dai confini regionali si è subito consapevoli di quanti siano sparsi Pugliesi in Italia e nel Mondo e di come gli stessi si distinguano ovunque siano per la qualità del loro lavoro: i pugliesi lavorano bene e soprattutto lavorano con tante idee.
E’ evidente la potenzialità della Puglia e allo stesso tempo ahimè è sotto gli occhi di tutti la discrepanza tra queste potenzialità e i metodi di governo.
In pratica una grande ricchezza di risorse umane e fisiche che si scontrano con il modo di governare queste risorse.
Il principale motore dell’azione della prof.ssa Barbanente è stato quello di cercare di ridurre questo divario (gap) tale azione è frutto dell’orientamento della Giunta regionale Pugliese e della maggioranza che governa questa Regione.
Tradotto significa per la prof.ssa Barbanente avere una Puglia che innova e soprattutto chiedersi per avere le idee chiare cosa significhi INNOVARE nel campo della gestione e del governo del territorio.
Il primo comandamento per chi desideri avventurarsi nella difficile disciplina del governo del territorio, dice la prof.ssa Barbanente, è chiudere definitivamente con la QUANTITA’ per passare alla QUALITA’.
Tale comandamento si traduce nell’abbandono definitivo dell’espansione quarantennale delle nostre città per cominciare a riqualificare le nostre realtà urbane. Ciò comporta la consapevolezza di lasciare da parte un’urbanistica astratta basata sui FABBISOGNI TUTTI SULLA CARTA per mettere in pratica finalmente un’urbanistica CONCRETA CHE GUARDA AI BISOGNI DOVE EMERGONO e costruisce un urbanistica che realizza strumenti adatti a rispondere tempestivamente a quei bisogni e capace di restituire QUALITA’ ai nostri insediamenti urbani.
La constatazione della prof.ssa Barbanente è amara perché parte dalla constatazione che siamo chiamati tutti a restituire qualità in conseguenza della costruzione negli ultimi quarant’anni di pezzi di città CHE NON SONO STATI IN GRADO DI CONFRONTARSI CON LA QUALITA’ EREDITATA DAL NOSTRO MILLENARIO PASSATO .
La prof.ssa Barbanente afferma che non intende nella maniera più assoluta dare indicazioni finalizzate alla riduzione degli interventi ma bensì la sua azione è finalizzata a riorientare gli stessi.
La prof.ssa Barbanente ancora più determinata afferma che lei sostiene la necessità inderogabile di produrre in modo diverso e non pensa minimamente di agire per fare in modo di ridurre la produzione o di ridurre l’attività.
L’azione della prof.ssa Barbanente è invece indirizzata a far aumentare l’attività orientandola però in modo diverso.
Tutto questo nella consapevolezza, aggiunge la prof.ssa Barbanente, che il modo di trasformare le città e i luoghi abitati e tutto il territorio che abbiamo alle spalle ha creato spesso più problemi rispetto a quelli che ha risolto. Per meglio dire ne ha risolti alcuni, poiché l’urbanistica dei quarant’anni passati, quella quantitativa, ha dato un tetto a qualcuno che non l’aveva a scapito della qualità del vivere e dell’abitare, tra l’altro ha ghettizzato le persone nelle periferie ostruendo in modo povero tanto che è sotto gli occhi di tutti il degrado rapido degli edifici costruiti in quegli anni.
La prof.ssa Barbanente riferisce che un Sindaco del nord della Puglia gli faceva presente che i manufatti realizzati negli anni 60 e 70 oggi stanno cadendo a pezzi.
Aggiunge la prof.ssa Barbanente che abbiamo dilatato la superficie occupata dalle nostre città ed oggi abbiamo tutti una grande difficoltà a sostenere anche dal punto di vista economico la manutenzione della viabilità urbana che è il primo biglietto da visita di una città.
E naturalmente, afferma la prof.ssa Barbanente, una città che non risulta confortevole per i suoi abitanti e che non sia ospitale in quanto non da qualità è una città RESPINGENTE anche per gli ospiti e i turisti che vengono a visitarla. Per questo la qualità diffusa per chi abita la città è l’elemento più importante per attrarre dall’esterno della città quegli investimenti, quei flussi anche turistici che tutti desideriamo al fine di fare crescere anche dal punto di vista economico la nostra regione.
Quindi, aggiunge la prof.ssa Barbanente, un’urbanistica non vista esclusivamente come un insieme di norme, procedure e regole ma UN URBANISTICA PERCEPITA COME UNO STRUMENTO A SOSTEGNO DI UNA IDEA DI SVILUPPO DIVERSO BASATO SULLA QUALITA’ DELL’INSEDIAMENTO.
La prof.ssa Barbanente passa poi a illustrare i RISCHI conseguenti all’applicazione di questa idea di sviluppo di cui è consapevole.
Ma prima di passare a questa illustrazione afferma che ha basato QUESTA INNOVAZIONE SULL’ASCOLTO che ha fatto comprendere a fondo i problemi dei territori, passando da quelli dei Comini per giungere a quelli delle Province con queste ultime si è anche provveduto a stipulare un’intesa costruendo assieme il documento generale di assetto regionale e continua affermando che l’ascolto dei comuni è più difficile e complesso poiché comporta un lavoro quotidiano da parte dell’Assessore e dei suoi uffici.
Dall’ascolto sono emersi i problemi ai quali la prof.ssa Barbanente ha cercato di dare risposta con le leggi approvate. Aggiunge poi la prof.ssa Barbanente che sarebbe presuntuosa, astratta, lontana e non coerente con la sua idea di governo che è basata sull’ascolto se oggi non fosse anche consapevole dei RISCHI DELL’INNOVAZIONE.
Il rischio è rappresentato dalla non applicazione di questa INNOVAZIONE NORMATIVA, il rischio è che tutto rimanga SULLA CARTA.
Il rischio è che questa serie di leggi risultino un fiore all’occhiello della Regione Puglia, del governo regionale e della giunta Vendola che sia un motivo per essere invitati da tutta Italia perché su queste norme di appunta l’attenzione nazionale MA CHE POI NON TROVINO IN PUGLIA NEGLI ASSESSORI E SINDACI PUGLIESI APPLICAZIONE OPERATIVA.
Questo problema, dive la prof.ssa Barbanente, è STRUTTURALE DEL NOSTRO PAESE prima ancora che della Regione Puglia.
Il problema strutturale consiste in una SPAVENTOSA PRODUZIONE NORMATIVA LARGAMENTE DESTINATA A RIMANERE SULLA CARTA.
Certo per il legislatore l’approvazione della norma rappresenta il punto d’arrivo, ma la fatica della norma comincia nel momento stesso in cui viene approvata.
Questo perché la norma va attuata per costruire nella pratica del concreto la visione che è sottesa alla norma e che nel caso specifico è L’INSEDIAMENTO DI QUALITA’ E’ UNA CITTA’ RIQUALIFICATA E’ UNA CITTA’ RIGENERATA E’ UNA CITTA’ CHE NON ABBANDONA LE PERSONE E LE FAMIGLIE CHE HANNO BASSO REDDITO E INCAPACI DI ACCEDERE ALLA CASA SUL LIBERO MERCATO. Questo è quello che la prof.ssa Barbanente aspira a fare e a ottenere.
(Fine Prima Parte continua)
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sabato 8 novembre 2008
Pioggia di MILIONI DI EURO su San Cesario di Lecce grazie al nostro paesano Salvatore Capone
Pioggia di MILIONI DI EURO su San Cesario di Lecce grazie al nostro paesano Salvatore Capone
Pioggia di MILIONI DI EURO su San Cesario di Lecce grazie al nostro paesano Salvatore Capone
di Antonio Bruno
L’Architetto Roberto Giudo martedì 5 novembre 2008 nella sala 4 della Multisala Massimo Viale Lo Re a Lecce ha tenuto una relazione sulla legislazione della Regione Puglia riguardante i programmi integrati di riqualificazione delle periferie e i programmi integrati di rigenerazione urbana.
L’Architetto Roberto Giudo ricorda che nel 2006 è stato fatto un bando dei famosi Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP), e rileva che su questi c’è stato un grande sforzo culturale, economico e finanziario nonché politico di 129 realtà della nostra regione che hanno fatto in modo di procedere a questo appalto. I lavori della commissione sono sintetizzati nel documento scaricabile http://www.regione.puglia.it/web/files/ediliziaresidenziale/relazionepirp.pdf
Ed è possibile anche prendere visione della graduatoria provvisoria http://www.regione.puglia.it/web/files/ediliziaresidenziale/pirpdue.pdf da cui si evince che al nostro paesello San Cesario di Lecce sono stati concessi € 2.000.000 (2 milioni di EURO) degli 82 MILIONI DI EURO messi a disposizione dalla Regione Puglia.
Il nostro paese è stato uno dei 74 Comuni che hanno avuto finanziato il suo programma. Tutto questo è potuto avvenire grazie al lavoro svolto dai Consiglieri Comunali di San Cesario di Lecce.
Vi è da aggiungere che l’Architetto Raffaele Guido è anche il tecnico che è stato incaricato di predisporre il PUG di San Cesario di Lecce che nello scorso dicembre 2007 è stato presente in un assemblea pubblica voluta dai Consiglieri Comunali del nostro Comune.
Una ulteriore riflessione è venuta dalla Giunta Regionale che ha proposto che i programmi integrati di rigenerazione urbana che non vengono finanziati ora potranno essere finanziati dai prossimi programmi operativi FESR 2007 – 2013 http://pugliattiva.regione.puglia.it/web/programmazione_2007_2013/pofesr.pdf http://www.regione.puglia.it/porpuglia/programma.php .
Tali fondi sono quelli relativi all’asse 7 Asse VII: Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani Che ha due obiettivi che sono:
1. Contrasto dell’abbandono, che genera degrado, marginalità, esclusione sociale, ingiustizie ambientali
2. Il secondo obiettivo, evidentemente complementare al primo, riguarda il rafforzamento dei caratteri identitari dei luoghi come risorse da tutelare, valorizzare, costruire, ri-costruire per favorire il progresso socioeconomico e la crescita dell’occupazione
Secondo l’Architetto Roberto Giudo la Regione Puglia ha approvato una serie di leggi in quest’anno che consentono UN RISCATTO DELLA CITTA’ COSTRUITA RISPETTO ALLA CITTA’ DEL COSTRUIRE ovvero rispetto alle nuove espansioni.
Le leggi sono LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 12 “Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale” e questo è un fatto nuovo che permette ai Comuni di utilizzare parte delle aree ad urbanizzazione secondaria previste negli strumenti urbanistici generali quando queste superano i limiti previsti dal DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1968, N. 1444 LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I FABBRICATI E RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, AL VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765 http://www.dipist.unina.it/2.PDF ossia 18 metri quadri abitante.
A Lecce 33 metri quadri abitante, molti comuni hanno 23 – 25 metri quadri abitante questi possono essere accorpati per essere utilizzati ai fini dell’edilizia residenziale sociale. Questo sforzo premette di superare l’antica Legge 18 aprile 1962, n.167 Aree per l'edilizia economica e popolare http://www.softwareparadiso.it/studio/lex-167del62.htm#01 che ghettizzava e l’Archietto Roberto Giudo rafforza dicendo che ogni Comune ha la sua 167, ogni Comune ha la sua COREA questa norma (LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 12) ci permette di superare l’anacronismo della 167 e quindi impedisce di ghettizzare l’edilizia residenziale sovvenzionata e sia l’edilizia residenziale sociale e permette di FARE UN MIX SOCIALE DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO. L’architetto Raffaele Guido afferma che questi sono elementi nuovi e che in conseguenza di ciò i Comuni dovrebbero attrezzarsi. Ricordo che tali affermazioni sono immediatamente appicabili da parte dell’Architetto Raffaele Guido al Comune di San Cesario di Lecce considerato che il tecnico che redige il PUG è proprio lui stesso.
Vi è da evidenziare la Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile” http://www.regione.puglia.it/web/files/ediliziaresidenziale/abitarelegge.pdf L’architetto Raffaele Guido sostiene in pratica che con questa legge si chiede la certificazione di qualità sull’abitazione. Su questo ci sono tutta una serie di meccanismi e la Regione Puglia dovrà fare un capitolato d’oneri per quanto riguarda la qualità e su questo sono chiamati anche i Comuni e la Provincia a coordinare tutto questo sistema di norme che devono essere immesse nella nuova strumentazione urbanistica e anche per questo aspetto essendo l’Architetto Raffaele Guido Tecnico del PUG di San Cesario di Lecce avrà cura di applicare quanto affermato nel nostro Comune.
Tutto questo per permettere di agevolare l’impresa, il privato o l’Ente Pubblico a costruire in modo diverso ovvero in modo eco - compatibile delle abitazioni ecologicamente corrispondenti allo sotto dei luoghi e ai siti dove di va a costruire. E’ un fatto di estrema importanza per la sostenibilità del territorio e per questo motivo la Regione Puglia da degli incentivi attraverso il finanziamento dell’adeguamento degli strumenti a questa nuova normativa.
L’Architetto Raffaele Guido ha proseguito illustrando la Legge Regionale n. 14 del 10 giugno 2008, Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, con la quale la regione si pone all'avanguardia nazionale riconoscendo il legame tra architettura, urbanistica e sviluppo sostenibile http://www.regione.puglia.it/web/files/territorio/architetturalegge.pdf . Grazie a questa legge finalmente si possono fare i concorsi di idee e la Regione Puglia ha costituito un fondo per i Concorsi di idee che possono essere usate dalle amministrazioni Comunale e anche dai privati che possono accedere a questi fondi quando vogliono realizzare delle opere attraverso il concorso di idee.
I fondi di finanziamento creano premi e iniziative per la schedatura, il monitoraggio, la promozione e la tutela della qualità architettonica e urbanistica, intesa come frutto di uno sviluppo progettuale partecipato nel processo e coerente con esigenze funzionali, estetiche e di armonico inserimento nel contesto dell'ambiente urbano e rurale.
Per accrescere la consapevolezza della responsabilità culturale in tutti i soggetti che operano nel settore, questa legge punta a promuovere lo sviluppo, la conoscenza e la memoria delle opere di architettura e di trasformazione del territorio e incentiva la ricerca, l'innovazione e la qualificazione professionale a esse collegate.
La legge riconosce la competizione sul piano del confronto delle idee come garanzia di qualità e disciplina le modalità di espletamento di alcuni tipi di concorsi di idee e di progettazione.
Nasce il Premio Apulia, speciale riconoscimento annuale per le opere inserite in un elenco degli edifici o manufatti (creato per promuovere iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico regionale) che costituiscono testimonianza significativa dell'architettura moderna e contemporanea (ultimi 50 anni).
E' inoltre istituito presso la Regione un fondo per il finanziamento parziale delle spese per tali concorsi, con particolari condizioni per i giovani professionisti e riduzioni degli oneri di urbanizzazione per le opere a concorso.
Prendono vita grazie a questa legge anche un Osservatorio regionale per il monitoraggio dell'applicazione della legge del 3 marzo 1960 contenente le norme per l'arte nei pubblici edifici e la Conferenza permanente per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito, con lo scopo di promuovere e valorizzare le opere di architettura e di trasformazione del territorio di epoca moderna e contemporanea.
L’Architetto Raffaele Guido ha proseguito illustrando DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 2008, n. 1548 Bando di gara per l’accesso ai finanziamentiper il programma di riqualificazione urbanaper alloggi a canone sostenibile – Decreto 26marzo 2008 del Ministero delle Infrastrutturein G.U. del 17/05/2008, n. 115. http://www.regione.puglia.it/web/files/ediliziaresidenziale/deliberealloggi.pdf
Ha detto che sono i famosi PRU che riguardano le fasce sociali meno abbienti e su questa delibera c’è un finanziamento di 28 MILIONI DI EURO compresa la partecipazione ai Comuni che consentono il recupero della vecchia edilizia e la creazione di infrastrutture nei quartieri esistenti.
L’Architetto Raffaele Guido ha continuato con la LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008, n. 21 “Norme per la rigenerazione urbana” http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=2.htm&anno=xxxix&num=124 . E’ un intervento legislativo che mette ordine a quello che invece sino ad ora era stato realizzato attraverso leggi speciali o eccezionali partendo dai PRUST, Contratti di quartiere i PIRP ecc. La Regione ha fatto diventare ordinario ciò che prima era speciale in maniera tale che si può comunque sempre procedere alla rigenerazione urbana recuperando i quartieri degradati.
Come non ricordare l’ampio spazio delle Case Popolari in Via Liguria in pieno degrado nonché la spoglia e scarna Piazza Verdi che potrebbero essere oggetto dell’Attenzione della Pubblica Amministrazione del nostri sperduto e abbandonato paesello.
Siccome anche San Cesario di Lecce è nella CEE e in funzione della scelta della rigenerazione urbana fatta dalla CEE il nostro paesello certamente trarrà benefici da questa legge anche perché il tutto potrebbe essere messo nella CARTA DELLA CITTA’ che ha illustrato il nostro Progettista del PUG Architetto Raffaele Guido.
Precisa l’Architetto che i finanziamenti saranno tutti convogliati nell’ambito della rigenerazione urbana. L’Architetto Raffaele Guido dice che nell’ambito della legislazione esiste una procedura più leggera che lui in quanto tecnico del PUG di San Cesario di Lecce applicherà al nostro paesello poiché questa procedura è adatta ai Comuni inferiori ai 20.000 abitanti e noi che siamo appena 8.000 anime peraltro in pena perché residenti in un paesello in degrado potremo godere di questi finanziamenti grazie all’Architetto Raffaele Guido e al nostro Paesano Salvatore Capone che è suo amico e che lo ha come iscritto all’interno del Partito Democratico di cui il nostro PAESANO è il LEADER MAXIMO!
L’Architetto Raffaele Guido lo grida a chiare lettere che lui farà in modo che il nostro paesello in degrado deve riprendersi la qualità della vita e dell’edilizia attraverso la sua progettazione del PUG e attraverso le azioni messe in atto dal nostro paesano Salvatore Capone.
Ma c’è di più sia l’Architetto Raffaele Guido che il nostro paesano Salvatore Capone dicono che il PUG di san Cesario di Lecce lo faranno con l’unico elemento che aumenta la qualità che è LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.
I CITTADINI DI SAN CESARIO DI LECCE SONO GLI ATTORTI PRINCIPALI E SIA sia l’Architetto Raffaele Guido che il nostro paesano Salvatore Capone HANNO AVUTO LA CONFERMA DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL LORO PARTITO.
L’Architetto Raffaele Guido afferma che Giunta e Regione hanno fatto un lavoro eccezionale che lo mette nelle condizioni di ridisegnare con il PUG una San Cesario di Lecce che vedrà applicate nel suo territorio tutte queste leggi, che vedrà arrivare una pioggia di MILIONI DI EURO.
L’Architetto Raffaele Guido dice che la Regione Puglia partiva da un handicap legislativo sia da un punto di vista culturale soprattutto rispetto all’Emilia Romagna e alla Lombardia e dice l’Architetto che grazie al partito del nostro paesano Salvatore Capone questo handicap in due anni l’hanno superato.
Sempre grazie al partito del nostro paesano Salvatore Capone la legislazione della Regione Puglia è la migliore nel settore urbanistico.
L’Architetto Raffaele Guido ammette che adesso spetta a lui con i professionisti, gli imprenditori e gli amministratori applicare la legge per raccogliere MILIONI E MILIONI DI EURO!
Se questi soldi non arriveranno sarà solo per colpa dei progettisti, imprenditori e amministratori. Grazie a questo noi sappiamo che avendo come tecnico del PUG di San Cesario di Lecce ABBIAMO LA GARANZIA CHE AVREMO TUTTI I BENEFICI DELLE LEGGI CHE HA VOLUTO Il partito del nostro paesano Salvatore Capone.
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Pioggia di MILIONI DI EURO su San Cesario di Lecce grazie al nostro paesano Salvatore Capone
di Antonio Bruno
L’Architetto Roberto Giudo martedì 5 novembre 2008 nella sala 4 della Multisala Massimo Viale Lo Re a Lecce ha tenuto una relazione sulla legislazione della Regione Puglia riguardante i programmi integrati di riqualificazione delle periferie e i programmi integrati di rigenerazione urbana.
L’Architetto Roberto Giudo ricorda che nel 2006 è stato fatto un bando dei famosi Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP), e rileva che su questi c’è stato un grande sforzo culturale, economico e finanziario nonché politico di 129 realtà della nostra regione che hanno fatto in modo di procedere a questo appalto. I lavori della commissione sono sintetizzati nel documento scaricabile http://www.regione.puglia.it/web/files/ediliziaresidenziale/relazionepirp.pdf
Ed è possibile anche prendere visione della graduatoria provvisoria http://www.regione.puglia.it/web/files/ediliziaresidenziale/pirpdue.pdf da cui si evince che al nostro paesello San Cesario di Lecce sono stati concessi € 2.000.000 (2 milioni di EURO) degli 82 MILIONI DI EURO messi a disposizione dalla Regione Puglia.
Il nostro paese è stato uno dei 74 Comuni che hanno avuto finanziato il suo programma. Tutto questo è potuto avvenire grazie al lavoro svolto dai Consiglieri Comunali di San Cesario di Lecce.
Vi è da aggiungere che l’Architetto Raffaele Guido è anche il tecnico che è stato incaricato di predisporre il PUG di San Cesario di Lecce che nello scorso dicembre 2007 è stato presente in un assemblea pubblica voluta dai Consiglieri Comunali del nostro Comune.
Una ulteriore riflessione è venuta dalla Giunta Regionale che ha proposto che i programmi integrati di rigenerazione urbana che non vengono finanziati ora potranno essere finanziati dai prossimi programmi operativi FESR 2007 – 2013 http://pugliattiva.regione.puglia.it/web/programmazione_2007_2013/pofesr.pdf http://www.regione.puglia.it/porpuglia/programma.php .
Tali fondi sono quelli relativi all’asse 7 Asse VII: Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani Che ha due obiettivi che sono:
1. Contrasto dell’abbandono, che genera degrado, marginalità, esclusione sociale, ingiustizie ambientali
2. Il secondo obiettivo, evidentemente complementare al primo, riguarda il rafforzamento dei caratteri identitari dei luoghi come risorse da tutelare, valorizzare, costruire, ri-costruire per favorire il progresso socioeconomico e la crescita dell’occupazione
Secondo l’Architetto Roberto Giudo la Regione Puglia ha approvato una serie di leggi in quest’anno che consentono UN RISCATTO DELLA CITTA’ COSTRUITA RISPETTO ALLA CITTA’ DEL COSTRUIRE ovvero rispetto alle nuove espansioni.
Le leggi sono LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 12 “Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale” e questo è un fatto nuovo che permette ai Comuni di utilizzare parte delle aree ad urbanizzazione secondaria previste negli strumenti urbanistici generali quando queste superano i limiti previsti dal DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1968, N. 1444 LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I FABBRICATI E RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, AL VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765 http://www.dipist.unina.it/2.PDF ossia 18 metri quadri abitante.
A Lecce 33 metri quadri abitante, molti comuni hanno 23 – 25 metri quadri abitante questi possono essere accorpati per essere utilizzati ai fini dell’edilizia residenziale sociale. Questo sforzo premette di superare l’antica Legge 18 aprile 1962, n.167 Aree per l'edilizia economica e popolare http://www.softwareparadiso.it/studio/lex-167del62.htm#01 che ghettizzava e l’Archietto Roberto Giudo rafforza dicendo che ogni Comune ha la sua 167, ogni Comune ha la sua COREA questa norma (LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 12) ci permette di superare l’anacronismo della 167 e quindi impedisce di ghettizzare l’edilizia residenziale sovvenzionata e sia l’edilizia residenziale sociale e permette di FARE UN MIX SOCIALE DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO. L’architetto Raffaele Guido afferma che questi sono elementi nuovi e che in conseguenza di ciò i Comuni dovrebbero attrezzarsi. Ricordo che tali affermazioni sono immediatamente appicabili da parte dell’Architetto Raffaele Guido al Comune di San Cesario di Lecce considerato che il tecnico che redige il PUG è proprio lui stesso.
Vi è da evidenziare la Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile” http://www.regione.puglia.it/web/files/ediliziaresidenziale/abitarelegge.pdf L’architetto Raffaele Guido sostiene in pratica che con questa legge si chiede la certificazione di qualità sull’abitazione. Su questo ci sono tutta una serie di meccanismi e la Regione Puglia dovrà fare un capitolato d’oneri per quanto riguarda la qualità e su questo sono chiamati anche i Comuni e la Provincia a coordinare tutto questo sistema di norme che devono essere immesse nella nuova strumentazione urbanistica e anche per questo aspetto essendo l’Architetto Raffaele Guido Tecnico del PUG di San Cesario di Lecce avrà cura di applicare quanto affermato nel nostro Comune.
Tutto questo per permettere di agevolare l’impresa, il privato o l’Ente Pubblico a costruire in modo diverso ovvero in modo eco - compatibile delle abitazioni ecologicamente corrispondenti allo sotto dei luoghi e ai siti dove di va a costruire. E’ un fatto di estrema importanza per la sostenibilità del territorio e per questo motivo la Regione Puglia da degli incentivi attraverso il finanziamento dell’adeguamento degli strumenti a questa nuova normativa.
L’Architetto Raffaele Guido ha proseguito illustrando la Legge Regionale n. 14 del 10 giugno 2008, Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, con la quale la regione si pone all'avanguardia nazionale riconoscendo il legame tra architettura, urbanistica e sviluppo sostenibile http://www.regione.puglia.it/web/files/territorio/architetturalegge.pdf . Grazie a questa legge finalmente si possono fare i concorsi di idee e la Regione Puglia ha costituito un fondo per i Concorsi di idee che possono essere usate dalle amministrazioni Comunale e anche dai privati che possono accedere a questi fondi quando vogliono realizzare delle opere attraverso il concorso di idee.
I fondi di finanziamento creano premi e iniziative per la schedatura, il monitoraggio, la promozione e la tutela della qualità architettonica e urbanistica, intesa come frutto di uno sviluppo progettuale partecipato nel processo e coerente con esigenze funzionali, estetiche e di armonico inserimento nel contesto dell'ambiente urbano e rurale.
Per accrescere la consapevolezza della responsabilità culturale in tutti i soggetti che operano nel settore, questa legge punta a promuovere lo sviluppo, la conoscenza e la memoria delle opere di architettura e di trasformazione del territorio e incentiva la ricerca, l'innovazione e la qualificazione professionale a esse collegate.
La legge riconosce la competizione sul piano del confronto delle idee come garanzia di qualità e disciplina le modalità di espletamento di alcuni tipi di concorsi di idee e di progettazione.
Nasce il Premio Apulia, speciale riconoscimento annuale per le opere inserite in un elenco degli edifici o manufatti (creato per promuovere iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico regionale) che costituiscono testimonianza significativa dell'architettura moderna e contemporanea (ultimi 50 anni).
E' inoltre istituito presso la Regione un fondo per il finanziamento parziale delle spese per tali concorsi, con particolari condizioni per i giovani professionisti e riduzioni degli oneri di urbanizzazione per le opere a concorso.
Prendono vita grazie a questa legge anche un Osservatorio regionale per il monitoraggio dell'applicazione della legge del 3 marzo 1960 contenente le norme per l'arte nei pubblici edifici e la Conferenza permanente per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito, con lo scopo di promuovere e valorizzare le opere di architettura e di trasformazione del territorio di epoca moderna e contemporanea.
L’Architetto Raffaele Guido ha proseguito illustrando DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 2008, n. 1548 Bando di gara per l’accesso ai finanziamentiper il programma di riqualificazione urbanaper alloggi a canone sostenibile – Decreto 26marzo 2008 del Ministero delle Infrastrutturein G.U. del 17/05/2008, n. 115. http://www.regione.puglia.it/web/files/ediliziaresidenziale/deliberealloggi.pdf
Ha detto che sono i famosi PRU che riguardano le fasce sociali meno abbienti e su questa delibera c’è un finanziamento di 28 MILIONI DI EURO compresa la partecipazione ai Comuni che consentono il recupero della vecchia edilizia e la creazione di infrastrutture nei quartieri esistenti.
L’Architetto Raffaele Guido ha continuato con la LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008, n. 21 “Norme per la rigenerazione urbana” http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=2.htm&anno=xxxix&num=124 . E’ un intervento legislativo che mette ordine a quello che invece sino ad ora era stato realizzato attraverso leggi speciali o eccezionali partendo dai PRUST, Contratti di quartiere i PIRP ecc. La Regione ha fatto diventare ordinario ciò che prima era speciale in maniera tale che si può comunque sempre procedere alla rigenerazione urbana recuperando i quartieri degradati.
Come non ricordare l’ampio spazio delle Case Popolari in Via Liguria in pieno degrado nonché la spoglia e scarna Piazza Verdi che potrebbero essere oggetto dell’Attenzione della Pubblica Amministrazione del nostri sperduto e abbandonato paesello.
Siccome anche San Cesario di Lecce è nella CEE e in funzione della scelta della rigenerazione urbana fatta dalla CEE il nostro paesello certamente trarrà benefici da questa legge anche perché il tutto potrebbe essere messo nella CARTA DELLA CITTA’ che ha illustrato il nostro Progettista del PUG Architetto Raffaele Guido.
Precisa l’Architetto che i finanziamenti saranno tutti convogliati nell’ambito della rigenerazione urbana. L’Architetto Raffaele Guido dice che nell’ambito della legislazione esiste una procedura più leggera che lui in quanto tecnico del PUG di San Cesario di Lecce applicherà al nostro paesello poiché questa procedura è adatta ai Comuni inferiori ai 20.000 abitanti e noi che siamo appena 8.000 anime peraltro in pena perché residenti in un paesello in degrado potremo godere di questi finanziamenti grazie all’Architetto Raffaele Guido e al nostro Paesano Salvatore Capone che è suo amico e che lo ha come iscritto all’interno del Partito Democratico di cui il nostro PAESANO è il LEADER MAXIMO!
L’Architetto Raffaele Guido lo grida a chiare lettere che lui farà in modo che il nostro paesello in degrado deve riprendersi la qualità della vita e dell’edilizia attraverso la sua progettazione del PUG e attraverso le azioni messe in atto dal nostro paesano Salvatore Capone.
Ma c’è di più sia l’Architetto Raffaele Guido che il nostro paesano Salvatore Capone dicono che il PUG di san Cesario di Lecce lo faranno con l’unico elemento che aumenta la qualità che è LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.
I CITTADINI DI SAN CESARIO DI LECCE SONO GLI ATTORTI PRINCIPALI E SIA sia l’Architetto Raffaele Guido che il nostro paesano Salvatore Capone HANNO AVUTO LA CONFERMA DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE DEL LORO PARTITO.
L’Architetto Raffaele Guido afferma che Giunta e Regione hanno fatto un lavoro eccezionale che lo mette nelle condizioni di ridisegnare con il PUG una San Cesario di Lecce che vedrà applicate nel suo territorio tutte queste leggi, che vedrà arrivare una pioggia di MILIONI DI EURO.
L’Architetto Raffaele Guido dice che la Regione Puglia partiva da un handicap legislativo sia da un punto di vista culturale soprattutto rispetto all’Emilia Romagna e alla Lombardia e dice l’Architetto che grazie al partito del nostro paesano Salvatore Capone questo handicap in due anni l’hanno superato.
Sempre grazie al partito del nostro paesano Salvatore Capone la legislazione della Regione Puglia è la migliore nel settore urbanistico.
L’Architetto Raffaele Guido ammette che adesso spetta a lui con i professionisti, gli imprenditori e gli amministratori applicare la legge per raccogliere MILIONI E MILIONI DI EURO!
Se questi soldi non arriveranno sarà solo per colpa dei progettisti, imprenditori e amministratori. Grazie a questo noi sappiamo che avendo come tecnico del PUG di San Cesario di Lecce ABBIAMO LA GARANZIA CHE AVREMO TUTTI I BENEFICI DELLE LEGGI CHE HA VOLUTO Il partito del nostro paesano Salvatore Capone.
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Enzo Russo Assessore all’agricoltura della Regione Puglia afferma “Programmazione Agricola = LIBRO DEI SOGNI tagli per circa 600 MILIONI DI EURO AL MO
Enzo Russo Assessore all’agricoltura della Regione Puglia afferma “Programmazione Agricola = LIBRO DEI SOGNI tagli per circa 600 MILIONI DI EURO AL MONDO AGRICOLO!
di Antonio Bruno
L’Assessore alle Risorse agroalimentari - Agricoltura, Alimentazione, Acquacoltura, Foreste, Caccia e pesca della Regione Puglia Enzo Russo ha preso la parola in occasione del Seminario di Alta Formazione organizzato nell’ambito delle attività della Organizzazione dei Produttori Olivicoli della Provincia di Lecce presso il Palazzo della Regione Puglia lo scorso 31 ottobre 2008 per relazionare affrontando l’argomento della sostenibilità ambientale e quindi del corretto smaltimento dei rifiuti agricoli che fa entrare nel merito del modo in cui l’azienda agricola si muove.
L’agricoltura pugliese e leccese in particolar modo è caratterizzata dalL
la polverizzazione delle imprese agricole e dalla presenza della maggior parte di persone anziane che, sottolinea l’Assessore Enzo Russo, bisogna comunque ringraziare poiché continuano ad occuparsi di un settore che in questo momento non da segni di ricambio generazionale.
Tutto questo assume una particolare importanza perché l’Agricoltura continua ad essere il settore primario della nostra economia.
L’Assessore Enzo Russo continua ribadendo che parlando di rifiuti agricoli ha l’opportunità di sottolineare alcuni aspetti del Mondo Agricolo e annuncia che alcune delle cose che dirà sono il frutto dell’attento ascolto delle Relazioni e degli interventi.
L’Assessore Enzo Russo afferma che rappresenterà nel suo intervento le indicazioni che vengono dal TUTTO il mondo dell’agricoltura poiché ricopre l’incarico di coordinatore degli Assessori dell’Agricoltura di tutte le Regioni, e da tale postazione l’osservazione del Mondo Agricolo risulta senz’altro privilegiata e informata.
Inoltre in qualità di Coordinatore degli assessori ha un rapporto continuo con il Governo del Paese e ciò rende la presenza dell’assessore Enzo Russo segno di conoscenza delle problematiche che si sono innescate all’interno del mondo dell’Agricoltura Italiana.
Sia chiaro, aggiunge l’Assessore Enzo Russo, che le considerazioni che andrà a rappresentare non derivano da una visione politica ma sono le esigenze che vengono in modo complessivo dall’Agricoltura.
Inoltre per la posizione a lui assegnata, dice l’Assessore Enzo Russo, è nelle condizioni di verificare se alcune enunciazioni legislative messe in campo trovino attuazione e siccome ha preso atto che le enunciazioni molte volte restano inapplicate ha trovato la spiegazione di tali gravi inadempienze, dice con amarezza l’Assessore Enzo Russo, nei modi di pensare diversi e poiché esiste negli osservatori che possono decidere una sorta di ipocrisia. L’ipocrisia deriva dall’affermare l’importanza del settore primario sostenendo che è il volano della nostra economia e che coniugata al turismo rappresenta un punto di forza al quali dobbiamo guardare con capacità progettuale ma ALLE PAROLE NON SEGUONO I FATTI infatti tutte queste affermazioni rimangono senza finanziamenti.
Tutte queste affermazioni vengono anche inserite nelle programmazioni amministrative CHE DIVIENGONO I LIBRI DEI SOGNI. A conferma di quanto affermato l’Assessore Enzo Russo è costretto a prendere atto che la finanziaria che il governo sta predisponendo (che è fatta di 36 MILIARDI di Euro) all’interno prevede tagli significativi PER L’AGRICOLTURA.
Infatti sta per scadere la fiscalizzazione contributiva e nella finanziaria non è previsto nulla, per non parlare della risorsa acqua risorsa che come tutti sappiamo non è presente nel nostro territorio E, nonostante questo, c’è un taglio di 500 milioni di euro su un piano irriguo che aveva determinato proprio l’ Assessore Enzo Russo della Regione Puglia. Ma le cattive notizie continuano perché l’Assessore Enzo Russo comunica l’ulteriore taglio,da parte del Governo, di 55 milioni di euro sui progetti già cantierizzati.
L’Assessore Enzo Russo ha poi annunciato l’incontro del Ministro Zaia a Bruxelles, tale incontro è di verifica sulla riforma della PAC ma va detto che purtroppo il documento essenziale che detta le condizioni del Paese Italia non si è ancora riusciti a concertarlo, e tutto ciò dimostra che oggi più che mai è necessaria una grande attenzione verso il settore dell’Agricoltura che ha necessità estrema di un supporto.
Circa i rifiuti l’Assessore Enzo Russo ricorda che il PSR della Regione indirizza l’Agricoltura Pugliese verso la certificazione di qualità che si coniuga con la sostenibilità ambientale e siccome il 50% del costo è a carico dell’Impresa dobbiamo porre molta attenzione nel cercare modalità che agevolino e aiutino ad andare verso la direzione della sostenibilità.
Poi ricorda i fondi FAS (Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate una quota pari a 875 milioni di euro delle risorse nazionali riservate alle aree sottosviluppate (Fas) per il periodo 2007-2013 n.d.r.) l’Assessore Enzo Russo dice che su quei 875 milioni di euro ci mette la mano sul fuoco perché c’è stata la delibera Cipe di assegnazione polemicamente afferma che non ci può essere Ministro Tremonti di turno che li può portare via, ma quando dal Dirigente Dott. Agr. Giuseppe Ferro viene la notizia che c’è un ulteriore assegnazione di fondi FAS alla Regione Puglia e che di questi circa 10 MILIONI DI EURO potrebbero andare allo smaltimento dei rifiuti agricoli, l’Assessore Enzo Russo dice che bisogna essere cauti perché il Piano non è stato ancora presentato e quando lo sarà ci vorrà il nulla osta dallo sviluppo economico per avere poi conferma della disponibilità effettiva da parte del Governo.
Per quanto riguarda poi la semplificazione amministrativa l’Assessore Enzo Russo auspica una decretazione che riduca i passaggi. L’Assessore ricorda che a Marzo scorso si era già definito nel Comitato tecnico agricoltura il decreto che doveva andare in conferenza per darci finalmente la semplificazione amministrativa in agricoltura. Tale decreto avrebbe evitato che l’impresa per avere il titolo per accedere a una agevolazione debba fare 23 passaggi. Ma, dice con amarezza l’Assessore, della cosa ancora si discute, la strada è molto lunga pur essendo tutti consapevoli che LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA IN AGRICOLTURA è una condizione indispensabile per accorciare la filiera e a questo proposito la creazione della filiera autogestita per i rifiuti agricoli è auspicabile.
L’ Assessore Enzo Russo annuncia che il Governo della Regione Puglia ha deciso di varare la semplificazione amministrativa su ciò che è si competenza regionale, auspica che lo Stato faccia altrettanto.
Inoltre l’ Assessore Enzo Russo, a proposito degli accordi di programma per la gestione dei rifiuti agricoli, dice che tutte le realtà che sono contestuali all’agricoltura vanno coinvolte. Tutto questo è rafforzato dal fatto che l’Agricoltura è divenuta MULTIFUNZIONALE e quindi deve interagire con tutte le realtà esistenti nel territorio.
Per quanto riguarda l’accordo di programma presentato l’ Assessore Enzo Russo sostiene che si può vedere quanto è recuperabile per essere utilizzato dalla regione Puglia e per quanto riguarda i finanziamenti dice che vedrà cosa potrà essere recuperato dalle risorse autonome per venire incontro a queste esigenze.
L’ Assessore Enzo Russo continua affrontando il problema delle acque di vegetazione della lavorazione delle olive. Dice che formerà un tavolo tecnico per risolvere il problema.
Il Coordinatore degli Assessori all’Agricoltura delle Regioni d’Italia dopo aver affermato che affronterà il problema dei rifiuti agricoli auspica una collaborazione con I DOTTORI AGRONOMI presenti per avere i supporti necessari perché PER L’ASSESSORE RUSSO la concertazione è la parola d’ordine della sua azione amministrativa e tutto ciò al fine di sostenere l’agro alimentare pugliese che ha dato + 2% di PIL e + 4% di esportazione e spera che attraverso l’aggregazione delle Imprese Agricola che lui ha voluto con il PSR le condizioni migliorino.
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di Antonio Bruno
L’Assessore alle Risorse agroalimentari - Agricoltura, Alimentazione, Acquacoltura, Foreste, Caccia e pesca della Regione Puglia Enzo Russo ha preso la parola in occasione del Seminario di Alta Formazione organizzato nell’ambito delle attività della Organizzazione dei Produttori Olivicoli della Provincia di Lecce presso il Palazzo della Regione Puglia lo scorso 31 ottobre 2008 per relazionare affrontando l’argomento della sostenibilità ambientale e quindi del corretto smaltimento dei rifiuti agricoli che fa entrare nel merito del modo in cui l’azienda agricola si muove.
L’agricoltura pugliese e leccese in particolar modo è caratterizzata dalL
la polverizzazione delle imprese agricole e dalla presenza della maggior parte di persone anziane che, sottolinea l’Assessore Enzo Russo, bisogna comunque ringraziare poiché continuano ad occuparsi di un settore che in questo momento non da segni di ricambio generazionale.
Tutto questo assume una particolare importanza perché l’Agricoltura continua ad essere il settore primario della nostra economia.
L’Assessore Enzo Russo continua ribadendo che parlando di rifiuti agricoli ha l’opportunità di sottolineare alcuni aspetti del Mondo Agricolo e annuncia che alcune delle cose che dirà sono il frutto dell’attento ascolto delle Relazioni e degli interventi.
L’Assessore Enzo Russo afferma che rappresenterà nel suo intervento le indicazioni che vengono dal TUTTO il mondo dell’agricoltura poiché ricopre l’incarico di coordinatore degli Assessori dell’Agricoltura di tutte le Regioni, e da tale postazione l’osservazione del Mondo Agricolo risulta senz’altro privilegiata e informata.
Inoltre in qualità di Coordinatore degli assessori ha un rapporto continuo con il Governo del Paese e ciò rende la presenza dell’assessore Enzo Russo segno di conoscenza delle problematiche che si sono innescate all’interno del mondo dell’Agricoltura Italiana.
Sia chiaro, aggiunge l’Assessore Enzo Russo, che le considerazioni che andrà a rappresentare non derivano da una visione politica ma sono le esigenze che vengono in modo complessivo dall’Agricoltura.
Inoltre per la posizione a lui assegnata, dice l’Assessore Enzo Russo, è nelle condizioni di verificare se alcune enunciazioni legislative messe in campo trovino attuazione e siccome ha preso atto che le enunciazioni molte volte restano inapplicate ha trovato la spiegazione di tali gravi inadempienze, dice con amarezza l’Assessore Enzo Russo, nei modi di pensare diversi e poiché esiste negli osservatori che possono decidere una sorta di ipocrisia. L’ipocrisia deriva dall’affermare l’importanza del settore primario sostenendo che è il volano della nostra economia e che coniugata al turismo rappresenta un punto di forza al quali dobbiamo guardare con capacità progettuale ma ALLE PAROLE NON SEGUONO I FATTI infatti tutte queste affermazioni rimangono senza finanziamenti.
Tutte queste affermazioni vengono anche inserite nelle programmazioni amministrative CHE DIVIENGONO I LIBRI DEI SOGNI. A conferma di quanto affermato l’Assessore Enzo Russo è costretto a prendere atto che la finanziaria che il governo sta predisponendo (che è fatta di 36 MILIARDI di Euro) all’interno prevede tagli significativi PER L’AGRICOLTURA.
Infatti sta per scadere la fiscalizzazione contributiva e nella finanziaria non è previsto nulla, per non parlare della risorsa acqua risorsa che come tutti sappiamo non è presente nel nostro territorio E, nonostante questo, c’è un taglio di 500 milioni di euro su un piano irriguo che aveva determinato proprio l’ Assessore Enzo Russo della Regione Puglia. Ma le cattive notizie continuano perché l’Assessore Enzo Russo comunica l’ulteriore taglio,da parte del Governo, di 55 milioni di euro sui progetti già cantierizzati.
L’Assessore Enzo Russo ha poi annunciato l’incontro del Ministro Zaia a Bruxelles, tale incontro è di verifica sulla riforma della PAC ma va detto che purtroppo il documento essenziale che detta le condizioni del Paese Italia non si è ancora riusciti a concertarlo, e tutto ciò dimostra che oggi più che mai è necessaria una grande attenzione verso il settore dell’Agricoltura che ha necessità estrema di un supporto.
Circa i rifiuti l’Assessore Enzo Russo ricorda che il PSR della Regione indirizza l’Agricoltura Pugliese verso la certificazione di qualità che si coniuga con la sostenibilità ambientale e siccome il 50% del costo è a carico dell’Impresa dobbiamo porre molta attenzione nel cercare modalità che agevolino e aiutino ad andare verso la direzione della sostenibilità.
Poi ricorda i fondi FAS (Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate una quota pari a 875 milioni di euro delle risorse nazionali riservate alle aree sottosviluppate (Fas) per il periodo 2007-2013 n.d.r.) l’Assessore Enzo Russo dice che su quei 875 milioni di euro ci mette la mano sul fuoco perché c’è stata la delibera Cipe di assegnazione polemicamente afferma che non ci può essere Ministro Tremonti di turno che li può portare via, ma quando dal Dirigente Dott. Agr. Giuseppe Ferro viene la notizia che c’è un ulteriore assegnazione di fondi FAS alla Regione Puglia e che di questi circa 10 MILIONI DI EURO potrebbero andare allo smaltimento dei rifiuti agricoli, l’Assessore Enzo Russo dice che bisogna essere cauti perché il Piano non è stato ancora presentato e quando lo sarà ci vorrà il nulla osta dallo sviluppo economico per avere poi conferma della disponibilità effettiva da parte del Governo.
Per quanto riguarda poi la semplificazione amministrativa l’Assessore Enzo Russo auspica una decretazione che riduca i passaggi. L’Assessore ricorda che a Marzo scorso si era già definito nel Comitato tecnico agricoltura il decreto che doveva andare in conferenza per darci finalmente la semplificazione amministrativa in agricoltura. Tale decreto avrebbe evitato che l’impresa per avere il titolo per accedere a una agevolazione debba fare 23 passaggi. Ma, dice con amarezza l’Assessore, della cosa ancora si discute, la strada è molto lunga pur essendo tutti consapevoli che LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA IN AGRICOLTURA è una condizione indispensabile per accorciare la filiera e a questo proposito la creazione della filiera autogestita per i rifiuti agricoli è auspicabile.
L’ Assessore Enzo Russo annuncia che il Governo della Regione Puglia ha deciso di varare la semplificazione amministrativa su ciò che è si competenza regionale, auspica che lo Stato faccia altrettanto.
Inoltre l’ Assessore Enzo Russo, a proposito degli accordi di programma per la gestione dei rifiuti agricoli, dice che tutte le realtà che sono contestuali all’agricoltura vanno coinvolte. Tutto questo è rafforzato dal fatto che l’Agricoltura è divenuta MULTIFUNZIONALE e quindi deve interagire con tutte le realtà esistenti nel territorio.
Per quanto riguarda l’accordo di programma presentato l’ Assessore Enzo Russo sostiene che si può vedere quanto è recuperabile per essere utilizzato dalla regione Puglia e per quanto riguarda i finanziamenti dice che vedrà cosa potrà essere recuperato dalle risorse autonome per venire incontro a queste esigenze.
L’ Assessore Enzo Russo continua affrontando il problema delle acque di vegetazione della lavorazione delle olive. Dice che formerà un tavolo tecnico per risolvere il problema.
Il Coordinatore degli Assessori all’Agricoltura delle Regioni d’Italia dopo aver affermato che affronterà il problema dei rifiuti agricoli auspica una collaborazione con I DOTTORI AGRONOMI presenti per avere i supporti necessari perché PER L’ASSESSORE RUSSO la concertazione è la parola d’ordine della sua azione amministrativa e tutto ciò al fine di sostenere l’agro alimentare pugliese che ha dato + 2% di PIL e + 4% di esportazione e spera che attraverso l’aggregazione delle Imprese Agricola che lui ha voluto con il PSR le condizioni migliorino.
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mercoledì 5 novembre 2008
L’agricoltura semplificata e con minor costi: intervento dell’Alto Dirigente della Regione Puglia Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro
L’agricoltura semplificata e con minor costi: intervento dell’Alto Dirigente della Regione Puglia Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro
di Antonio Bruno
Al seminario di Alta formazione organizzato dall’Aprol di Lecce ha preso la parola il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro Direttore per l'area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia http://www.regione.puglia.it/web/files/direttoriarea/cmgf.pdf . Il Dott. Agr. Giuseppe Ferro ha affermando che il seminario organizzato dall’Aprol è su una tematica nuova e interessante, inoltre grazie alle relazioni del Dott. Agr. Montermini si è potuti venire a conoscenza delle problematiche del mondo dei rifiuti agricoli.
Le notizie acquisite nel seminario, anche se riguardano la Provincia di Reggio, potranno vedere protagonista la Regione Puglia con decisioni nelle prossime settimane e mesi.
Il Dott. Agr. Giuseppe Ferro prende le mosse, nel suo intervento, dal regolamento che riguarda la qualità delle produzioni della Regione Puglia, nel rispetto dell’Ambiente. In quel regolamento, precisa il Dott. Agr. Giuseppe Ferro, si chiede la partecipazione dei produttori alla certificazione delle qualità delle varie produzioni, l’alto Dirigente Regionale afferma che da questo punto di vista sia a livello di aziende agricole che di organizzazioni si deve registrare un enorme avanzamento. La trattazione del Dott. Agr. Giuseppe Ferro continua facendo presente che a livello di certificazione di sistemi di sostenibilità ambientale la situazione della Regione Puglia è agli inizi perché è l’azienda che opera nel settore agro alimentare che deve accreditarsi come che ha messo in atto processi produttivi che hanno determinato un miglioramento della qualità ambientale coniugata a una riduzione dei costi.
Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro poi passa a enunciare gli obiettivi dell’azienda agro – alimentare precisando che questi sono interni ed esterni. L’azienda che aderisce a un sistema di certificazione ambientale, aggiunge il Dirigente della Regione Puglia, ha certamente un controllo e una riduzione dei rischi ambientali con una conseguente efficienza nella gestione delle risorse. Ecco che il Dott. Agr. Giuseppe Ferro rivela che tale comportamento virtuoso dell’azienda fa consegure alla stessa un riconoscimento da parte delle pubbliche amministrazioni e soprattutto da parte dei consumatori con una effetto positivo sull’immagine dell’azienda stessa. Tale circostanza è peraltro in linea, aggiunge il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro, con le esigenze del consumatore sempre più sensibile sia alla certificazione di qualità, sia che l’azienda sia certificata secondo le norme fondamentali di carattere internazionale UNI e ISO 14000 http://www.uni.com/uni/controller/it/grandi_temi/ISO14000/ e quella comunitaria che è il REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) http://www.artaabruzzo.it/emas/download/Regolamento_EMAS_CE_761-01.pdf (per approfondire vedi appendice dopo l’articolo).
Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro precisa che la normativa internazionale definisce 5 obiettivi fondamentali:
l’indicazione dei problemi ambientali relativi ad ogni singola attività;
le valutazioni di incidenza ambientale più significative;
la relazione tra i problemi ambientali correlati ai processi produttivi e all’organizzazione ambientale;
L’organizzazione della gestione ambientale;
l’indicazione delle migliori tecnologie disponibili.
Questi cinque obiettivi da conseguire gradualmente ne tempo divengono sempre più importanti sino a divenire fondamentali in contesto europeo e internazionale che va a riconoscere sempre più un valore aggiunto a chi si approccia al mercato nel rispetto dell’ambiente.
Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro rileva l’interesse del mercato che è relativo:
alla gestione ottimale dei controlli ambientali,
alla conformità amministrativa
alla sostenibilità dei propri processi produttivi.
Queste caratteristiche dell’azienda, come già ricordato, si trasformano in un valore aggiunto che l’azienda stessa acquisisce verso le istituzioni e verso i consumatori perché garantisce delle prestazioni ambientali suppletive e una maggiore sicurezza verso la quale c’è sempre più una attenta sensibilità da parte dei consumatori.
Per quando riguarda le organizzazioni dei produttori la definizione delle buone pratiche dell’agricoltura collegate a una sostenibilità ambientale è stato il primo passo per contribuire anche alla sostenibilità. Tale studio ha portato a una migliore gestione del suolo con regimazione delle acque superficiali, allo studio delle lavorazioni principali del terreno, delle tecniche colturali sempre coniugate con la regimazione delle acque superficiali, alla scelta degli avvicendamenti, alle cure colturali, inclusa la difesa delle colture, la lotta fitosanitaria, il diserbo e la raccolta sia come gestione del prodotto principale che come gestione dei residui colturali.
Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro afferma che mettendo in atto le buone pratiche agricole già si ottengono dei buoni risultati. Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro precisa che la scelta del legislatore attraverso il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" circa la definizione di sottoprodotto è stato già affrontato e risolto dall’Aprol quando era sotto la sua guida. Infatti il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro registrando il problema di collocazione sul mercato della sansa vergine che invece per anni aveva dato un contributo economico al frantoio e alla cooperativa da parte dei sansifici. Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro ha affermato senza paura di smentita che le somme rivenienti dalla vendita della sansa per anni hanno fatto bilancio sia nelle cooperative che nei frantoi.
Attraverso l’azione dell’Aprol che ha determinato l’imporsi della qualità dell’olio con una conseguente maggiore richiesta dell’olio extra vergine di oliva si è dovuto registrare che l’olio di dì sansa ha perso importanza.
Il problema si risolse grazie all’intervento delle istituzione specificamente l’ l'Istituito di Produzione Vegetale di Udine diretto dal Prof. Paolo Sequi (autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, oltre ad un centinaio di lavori minori. Ha coordinato la pubblicazione del testo universitario Chimica del suolo.) che permise attraverso i suoi studi sulla sansa vergine dimostrò che la stessa era un ottimo ammendante.
Per quando riguarda invece i rifiuti speciali, dice il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro, ancora molto c’è da fare e chiede alle Istituzioni una maggiore presenza per affrontare e risolvere il problema e auspica che l’Aprol contribuisca a risolvere il problema. Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro comunica che la Regione si sforzerà di recuperare sia l’accordo di programma di Reggio Emilia che quello di Bari anche perché proprio nell’ultima Giunta regionale l’Assessore Enzo Russo ha affermato che tra i primi obiettivi da raggiungere c’è appunto la semplificazione unitamente alla riduzione dei costi.
Appendice
La sigla ISO 14000 identifica una serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni.
La sigla «ISO 14001» identifica uno di questi standard, che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione. Lo standard ISO 14001 (tradotto in italiano nella UNI EN ISO 14001:2004) è uno standard certificabile, ovvero è possibile ottenere, da un organismo di certificazione accreditato che operi entro determinate regole, attestazioni di conformità ai requisiti in essa contenuti. Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria dell'azienda/organizzazione che decide di stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. È inoltre importante notare come la certificazione ISO 14001 non attesti una particolare prestazione ambientale, né tantomeno dimostri un particolarmente basso impatto, ma piuttosto stia a dimostrare che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. Utile sottolineare ancora che la ISO 14001 non è una certificazione di prodotto.
Sono state rilasciate in Italia 12.251 certificazioni ISO 14001 (nell'ambito dell'accreditamento nazionale, dati al 31 marzo 2008), di cui 434 relative non ad aziende (organizzazioni private), bensì a pubbliche amministrazioni (comuni, province, aree protette, autorità portuali ed altre amministrazioni).
Perché registrarsi EMAS
Perché un’impresa, o un’organizzazione in genere, dovrebbe scegliere di dotarsi di un SGA (Sistemi di Gestione Ambientale) normato, quale quello previsto da EMAS?
I vantaggi che possono scaturire da una registrazione EMAS sono legati a due aspetti fondamentali del Regolamento: la Dichiarazione Ambientale, importante documento destinato soprattutto al pubblico, e l’SGA adottato dall’organizzazione.
Con la Dichiarazione Ambientale, l’impresa si dota di una nuova strategia imprenditoriale, in stretto rapporto con i propri consumatori, impegnandosi a realizzare un progetto di continuo miglioramento delle performance in tutta trasparenza, nello stesso tempo è un documento destinato anche alla Pubblica Amministrazione, competente per i controlli ambientali: la cadenza annuale dell’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale e la relativa convalida da parte di un Verificatore accreditato, è garanzia di un comportamento conforme alle normative ambientali vigenti, e limita dunque il rischio di incorrere a sanzioni penali e civili.
L’aumento del valore di un’impresa, o di un’organizzazione, è legato anche al riconoscimento dei benefici di un Sistema di Gestione Ambientale da parte del mondo economico: l’effettivo miglioramento interno della gestione dei rischi, controllata periodicamente da verificatori competenti, dà maggiore credibilità alle istituzioni finanziarie. EMAS potrebbe, quindi, fungere da garanzia verso i soggetti finanziatori e verso le assicurazioni, permettendo alle organizzazioni accreditate, e soprattutto alle PMI, di ottenere migliori condizioni di finanziamento e più bassi premi assicurativi. Un SGA comporta anche degli innegabili vantaggi interni all’organizzazione grazie all’ottimizzazione e gestione dei processi produttivi, mettendo in luce ogni singolo aspetto, in modo da prevenire episodi che possano bloccare o ritardare le attività. Il successo è inoltre garantito dal coinvolgimento di tutti i livelli aziendali, instaurando così un atteggiamento di collaborazione e responsabilità che sono alla base, per effettuare il salto di qualità nel sistema di gestione dell’azienda.
Di seguito sono stati indicati alcuni dei principali benefici che si hanno con l’adesione al sistema EMAS:
Sicurezza Giuridica
Rispetto e documentabilità di tutti i requisiti normativi nazionali, regionali e locali, eliminando i rischi di incorrere in sanzioni penali o civili
Efficienza interna
Vista come ottimizzazione dell’organizzazione tra i reparti aziendali e crescita della flessibilità per rispondere rapidamente ai cambiamenti strutturali del mercato
Riduzione rischio incidenti
Individuazione delle aree di inefficienza dei processi produttivi grazie a una migliore informazione sui potenziali di rischio, ed una corretta gestione degli impianti, delle procedure di lavoro, e delle emergenze.
Risparmio di costi
In particolare dell’energia, delle materie prime, di smaltimento dei rifiuti, del personale (grazie all’ottimizzazione dei processi)
Crediti più vantaggiosi
Grazie ad agevolazioni finanziarie per gli investimenti ambientalmente favorevoli o finalizzati all’introduzione di un SGA
Collaborazioni
Maggiore disponibilità, dall’esterno di instaurare rapporti con personale qualificato
Vantaggi competitivi
Conquista o mantenimento di quote di mercato, soprattutto per chi esporta nei Paesi che hanno una cultura ambientale, dove è lo stesso cliente finale ad operare la selezione e la scelta dei prodotti o dei propri fornitori
Miglioramento immagine aziendale
È dovuta ad una maggiore credibilità rispetto ad altri attori economici, grazie all’utilizzazione del logo EMAS e alla dichiarazione ambientale come documenti pubblici
Valorizzazione dei siti certificati
La registrazione EMAS, eventualmente riconosciuta dai mercati finanziari, potrebbe aumentare il fattore commerciale dell’attività
Miglioramento dei rapporti con le autorità
Le autorità di controllo possono considerare, in fase di autorizzazione e controllo, gli sforzi compiuti dalle imprese e l’atteggiamento responsabile nel rispetto della legge, testimoniato dalla registrazione EMAS del sito
Semplificazioni procedure amministrative
Possibilità di autocertificazione per le imprese registrate EMAS, per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all’Albo (art. 18 della L.93/2001)
Diminuzione dei costi assicurativi
Una diminuzione dell’importo del premio assicurativo dimostrando di avere ridotto le probabilità di rischio di incidenti o di avere diminuito l’entità dei potenziali effetti
Motivazione degli addetti
Maggiore senso di responsabilità e coinvolgimento del personale verso una efficienza eco-compatibile, grazie all’informazione e sensibilizzazione operata dai vertici aziendali
L’esperienza delle organizzazioni europee, che hanno implementato un Sistema di Gestione Ambientale aderendo ad EMAS già dal 1995, ha permesso di valutare gli effetti ambientali all’interno di ogni sito. Il risultato dell’analisi condotta ha portato ad un bilancio economico positivo, legato principalmente alla diminuzione di:
acqua approvvigionata
rifiuti prodotti e relativa ottimizzazione delle materie prime impiegate nei processi
consumi energetici
emissioni atmosferiche inquinanti
di Antonio Bruno
Al seminario di Alta formazione organizzato dall’Aprol di Lecce ha preso la parola il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro Direttore per l'area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia http://www.regione.puglia.it/web/files/direttoriarea/cmgf.pdf . Il Dott. Agr. Giuseppe Ferro ha affermando che il seminario organizzato dall’Aprol è su una tematica nuova e interessante, inoltre grazie alle relazioni del Dott. Agr. Montermini si è potuti venire a conoscenza delle problematiche del mondo dei rifiuti agricoli.
Le notizie acquisite nel seminario, anche se riguardano la Provincia di Reggio, potranno vedere protagonista la Regione Puglia con decisioni nelle prossime settimane e mesi.
Il Dott. Agr. Giuseppe Ferro prende le mosse, nel suo intervento, dal regolamento che riguarda la qualità delle produzioni della Regione Puglia, nel rispetto dell’Ambiente. In quel regolamento, precisa il Dott. Agr. Giuseppe Ferro, si chiede la partecipazione dei produttori alla certificazione delle qualità delle varie produzioni, l’alto Dirigente Regionale afferma che da questo punto di vista sia a livello di aziende agricole che di organizzazioni si deve registrare un enorme avanzamento. La trattazione del Dott. Agr. Giuseppe Ferro continua facendo presente che a livello di certificazione di sistemi di sostenibilità ambientale la situazione della Regione Puglia è agli inizi perché è l’azienda che opera nel settore agro alimentare che deve accreditarsi come che ha messo in atto processi produttivi che hanno determinato un miglioramento della qualità ambientale coniugata a una riduzione dei costi.
Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro poi passa a enunciare gli obiettivi dell’azienda agro – alimentare precisando che questi sono interni ed esterni. L’azienda che aderisce a un sistema di certificazione ambientale, aggiunge il Dirigente della Regione Puglia, ha certamente un controllo e una riduzione dei rischi ambientali con una conseguente efficienza nella gestione delle risorse. Ecco che il Dott. Agr. Giuseppe Ferro rivela che tale comportamento virtuoso dell’azienda fa consegure alla stessa un riconoscimento da parte delle pubbliche amministrazioni e soprattutto da parte dei consumatori con una effetto positivo sull’immagine dell’azienda stessa. Tale circostanza è peraltro in linea, aggiunge il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro, con le esigenze del consumatore sempre più sensibile sia alla certificazione di qualità, sia che l’azienda sia certificata secondo le norme fondamentali di carattere internazionale UNI e ISO 14000 http://www.uni.com/uni/controller/it/grandi_temi/ISO14000/ e quella comunitaria che è il REGOLAMENTO (CE) N. 761/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) http://www.artaabruzzo.it/emas/download/Regolamento_EMAS_CE_761-01.pdf (per approfondire vedi appendice dopo l’articolo).
Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro precisa che la normativa internazionale definisce 5 obiettivi fondamentali:
l’indicazione dei problemi ambientali relativi ad ogni singola attività;
le valutazioni di incidenza ambientale più significative;
la relazione tra i problemi ambientali correlati ai processi produttivi e all’organizzazione ambientale;
L’organizzazione della gestione ambientale;
l’indicazione delle migliori tecnologie disponibili.
Questi cinque obiettivi da conseguire gradualmente ne tempo divengono sempre più importanti sino a divenire fondamentali in contesto europeo e internazionale che va a riconoscere sempre più un valore aggiunto a chi si approccia al mercato nel rispetto dell’ambiente.
Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro rileva l’interesse del mercato che è relativo:
alla gestione ottimale dei controlli ambientali,
alla conformità amministrativa
alla sostenibilità dei propri processi produttivi.
Queste caratteristiche dell’azienda, come già ricordato, si trasformano in un valore aggiunto che l’azienda stessa acquisisce verso le istituzioni e verso i consumatori perché garantisce delle prestazioni ambientali suppletive e una maggiore sicurezza verso la quale c’è sempre più una attenta sensibilità da parte dei consumatori.
Per quando riguarda le organizzazioni dei produttori la definizione delle buone pratiche dell’agricoltura collegate a una sostenibilità ambientale è stato il primo passo per contribuire anche alla sostenibilità. Tale studio ha portato a una migliore gestione del suolo con regimazione delle acque superficiali, allo studio delle lavorazioni principali del terreno, delle tecniche colturali sempre coniugate con la regimazione delle acque superficiali, alla scelta degli avvicendamenti, alle cure colturali, inclusa la difesa delle colture, la lotta fitosanitaria, il diserbo e la raccolta sia come gestione del prodotto principale che come gestione dei residui colturali.
Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro afferma che mettendo in atto le buone pratiche agricole già si ottengono dei buoni risultati. Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro precisa che la scelta del legislatore attraverso il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" circa la definizione di sottoprodotto è stato già affrontato e risolto dall’Aprol quando era sotto la sua guida. Infatti il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro registrando il problema di collocazione sul mercato della sansa vergine che invece per anni aveva dato un contributo economico al frantoio e alla cooperativa da parte dei sansifici. Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro ha affermato senza paura di smentita che le somme rivenienti dalla vendita della sansa per anni hanno fatto bilancio sia nelle cooperative che nei frantoi.
Attraverso l’azione dell’Aprol che ha determinato l’imporsi della qualità dell’olio con una conseguente maggiore richiesta dell’olio extra vergine di oliva si è dovuto registrare che l’olio di dì sansa ha perso importanza.
Il problema si risolse grazie all’intervento delle istituzione specificamente l’ l'Istituito di Produzione Vegetale di Udine diretto dal Prof. Paolo Sequi (autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, oltre ad un centinaio di lavori minori. Ha coordinato la pubblicazione del testo universitario Chimica del suolo.) che permise attraverso i suoi studi sulla sansa vergine dimostrò che la stessa era un ottimo ammendante.
Per quando riguarda invece i rifiuti speciali, dice il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro, ancora molto c’è da fare e chiede alle Istituzioni una maggiore presenza per affrontare e risolvere il problema e auspica che l’Aprol contribuisca a risolvere il problema. Il Dott. Agr. Giuseppe Mauro Ferro comunica che la Regione si sforzerà di recuperare sia l’accordo di programma di Reggio Emilia che quello di Bari anche perché proprio nell’ultima Giunta regionale l’Assessore Enzo Russo ha affermato che tra i primi obiettivi da raggiungere c’è appunto la semplificazione unitamente alla riduzione dei costi.
Appendice
La sigla ISO 14000 identifica una serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni.
La sigla «ISO 14001» identifica uno di questi standard, che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione. Lo standard ISO 14001 (tradotto in italiano nella UNI EN ISO 14001:2004) è uno standard certificabile, ovvero è possibile ottenere, da un organismo di certificazione accreditato che operi entro determinate regole, attestazioni di conformità ai requisiti in essa contenuti. Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria dell'azienda/organizzazione che decide di stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. È inoltre importante notare come la certificazione ISO 14001 non attesti una particolare prestazione ambientale, né tantomeno dimostri un particolarmente basso impatto, ma piuttosto stia a dimostrare che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. Utile sottolineare ancora che la ISO 14001 non è una certificazione di prodotto.
Sono state rilasciate in Italia 12.251 certificazioni ISO 14001 (nell'ambito dell'accreditamento nazionale, dati al 31 marzo 2008), di cui 434 relative non ad aziende (organizzazioni private), bensì a pubbliche amministrazioni (comuni, province, aree protette, autorità portuali ed altre amministrazioni).
Perché registrarsi EMAS
Perché un’impresa, o un’organizzazione in genere, dovrebbe scegliere di dotarsi di un SGA (Sistemi di Gestione Ambientale) normato, quale quello previsto da EMAS?
I vantaggi che possono scaturire da una registrazione EMAS sono legati a due aspetti fondamentali del Regolamento: la Dichiarazione Ambientale, importante documento destinato soprattutto al pubblico, e l’SGA adottato dall’organizzazione.
Con la Dichiarazione Ambientale, l’impresa si dota di una nuova strategia imprenditoriale, in stretto rapporto con i propri consumatori, impegnandosi a realizzare un progetto di continuo miglioramento delle performance in tutta trasparenza, nello stesso tempo è un documento destinato anche alla Pubblica Amministrazione, competente per i controlli ambientali: la cadenza annuale dell’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale e la relativa convalida da parte di un Verificatore accreditato, è garanzia di un comportamento conforme alle normative ambientali vigenti, e limita dunque il rischio di incorrere a sanzioni penali e civili.
L’aumento del valore di un’impresa, o di un’organizzazione, è legato anche al riconoscimento dei benefici di un Sistema di Gestione Ambientale da parte del mondo economico: l’effettivo miglioramento interno della gestione dei rischi, controllata periodicamente da verificatori competenti, dà maggiore credibilità alle istituzioni finanziarie. EMAS potrebbe, quindi, fungere da garanzia verso i soggetti finanziatori e verso le assicurazioni, permettendo alle organizzazioni accreditate, e soprattutto alle PMI, di ottenere migliori condizioni di finanziamento e più bassi premi assicurativi. Un SGA comporta anche degli innegabili vantaggi interni all’organizzazione grazie all’ottimizzazione e gestione dei processi produttivi, mettendo in luce ogni singolo aspetto, in modo da prevenire episodi che possano bloccare o ritardare le attività. Il successo è inoltre garantito dal coinvolgimento di tutti i livelli aziendali, instaurando così un atteggiamento di collaborazione e responsabilità che sono alla base, per effettuare il salto di qualità nel sistema di gestione dell’azienda.
Di seguito sono stati indicati alcuni dei principali benefici che si hanno con l’adesione al sistema EMAS:
Sicurezza Giuridica
Rispetto e documentabilità di tutti i requisiti normativi nazionali, regionali e locali, eliminando i rischi di incorrere in sanzioni penali o civili
Efficienza interna
Vista come ottimizzazione dell’organizzazione tra i reparti aziendali e crescita della flessibilità per rispondere rapidamente ai cambiamenti strutturali del mercato
Riduzione rischio incidenti
Individuazione delle aree di inefficienza dei processi produttivi grazie a una migliore informazione sui potenziali di rischio, ed una corretta gestione degli impianti, delle procedure di lavoro, e delle emergenze.
Risparmio di costi
In particolare dell’energia, delle materie prime, di smaltimento dei rifiuti, del personale (grazie all’ottimizzazione dei processi)
Crediti più vantaggiosi
Grazie ad agevolazioni finanziarie per gli investimenti ambientalmente favorevoli o finalizzati all’introduzione di un SGA
Collaborazioni
Maggiore disponibilità, dall’esterno di instaurare rapporti con personale qualificato
Vantaggi competitivi
Conquista o mantenimento di quote di mercato, soprattutto per chi esporta nei Paesi che hanno una cultura ambientale, dove è lo stesso cliente finale ad operare la selezione e la scelta dei prodotti o dei propri fornitori
Miglioramento immagine aziendale
È dovuta ad una maggiore credibilità rispetto ad altri attori economici, grazie all’utilizzazione del logo EMAS e alla dichiarazione ambientale come documenti pubblici
Valorizzazione dei siti certificati
La registrazione EMAS, eventualmente riconosciuta dai mercati finanziari, potrebbe aumentare il fattore commerciale dell’attività
Miglioramento dei rapporti con le autorità
Le autorità di controllo possono considerare, in fase di autorizzazione e controllo, gli sforzi compiuti dalle imprese e l’atteggiamento responsabile nel rispetto della legge, testimoniato dalla registrazione EMAS del sito
Semplificazioni procedure amministrative
Possibilità di autocertificazione per le imprese registrate EMAS, per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all’Albo (art. 18 della L.93/2001)
Diminuzione dei costi assicurativi
Una diminuzione dell’importo del premio assicurativo dimostrando di avere ridotto le probabilità di rischio di incidenti o di avere diminuito l’entità dei potenziali effetti
Motivazione degli addetti
Maggiore senso di responsabilità e coinvolgimento del personale verso una efficienza eco-compatibile, grazie all’informazione e sensibilizzazione operata dai vertici aziendali
L’esperienza delle organizzazioni europee, che hanno implementato un Sistema di Gestione Ambientale aderendo ad EMAS già dal 1995, ha permesso di valutare gli effetti ambientali all’interno di ogni sito. Il risultato dell’analisi condotta ha portato ad un bilancio economico positivo, legato principalmente alla diminuzione di:
acqua approvvigionata
rifiuti prodotti e relativa ottimizzazione delle materie prime impiegate nei processi
consumi energetici
emissioni atmosferiche inquinanti
martedì 4 novembre 2008
La nuova legge per lo smaltimento dei rifiuti agricoli decuplica le spese!
La nuova legge per lo smaltimento dei rifiuti agricoli decuplica le spese!
di Antonio Bruno
Il Dottore Agronomo Anselmo Montermini Direttore del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia http://www.fitosanitario.re.it/index.php , il 31 ottobre a Lecce per il seminario di Alta Formazione organizzato dal Dott. Agr. Gianni GEMMA nell’ambito delle attività della Organizzazione dei Produttori Olivicoli della Provincia di Lecce, ha svolto una seconda relazione sull’accordo di programma in senso stretto per lo smaltimento e riutilizzo dei Rifiuti Agricoli.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini espone la scansione della sua relazione che parte dal D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 il cosiddetto “decreto Ronchi” inventore degli accordi di programma http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/97022dl.htm da cui scaturisce l’Esperienza di Reggio Emilia del 1998. La relazione continuerà con il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 recante Norme in materia ambientale, spiegando COSA SONO I RIFIUTI AGRICOLI http://www.fitosanitario.re.it/dl.php?id=640 che fa nascere la NUOVA esperienza di Reggio Emilia. Infine il Dott. Agr. Anselmo Montermini tratterà del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/08004dl.htm e quindi esporrà qual è la situazione attuale.
Partiamo dal:
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 - Supplemento Ordinario n. 33
e si può leggere l’articolo 2:
ART. 2(Finalita')
1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
Poi all’articolo 4 si legge:
ART. 4(Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:a) il reimpiego ed il riciclaggio;b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita' di stabilire procedure semplificate ed il ricorso a strumenti economici.
In pratica il Decreto Ronchi dice che se il contadino rispetta la Legge può riciclare o riutilizzare, inoltre dice ancora chi produce i rifiuti paga lo smaltimento ma nello stesso tempo da la possibilità a tutte le autorità competenti di attuare con i soggetti economici presenti nel territorio protocolli d’intesa o accordi di programma.
In funzione di ciò, riferisce il Dott. Agr. Anselmo Montermini, si è realizzato l’accordo di programma per la Raccolta dei Rifiuti Agricoli nelle città seguenti:
il 14 ottobre 1998 a Modena;
il 3 dicembre 1998 a Reggio Emilia;
il 5 febbraio 1999 a Bologna.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini confessa che come spesso accade, la prima esperienza non è stat eccezionale dal punto di vista dell’organizzazione. Gli accordi di programma sono stati aggiornati nel 2000 poiché alla fine del 1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato le sue linee guida che hanno reso necessario appunto il primo aggiornamento.
Quindi in base a quello che stabiliva la legge di allora la Provincia poteva promuovere l’accordo di programma per la Raccolta dei Rifiuti Agricoli. La stessa è l’Ente garante per la Legge di quanto viene scritto nell’accordo di programma. La Provincia ha stipulato l’accordo con tutti i soggetti economici presenti sul territorio, quindi l’ha stipulato con le organizzazioni agricole, le centrali cooperative, ma ha tirato dentro l’accordo di programma le mutiutility cioè le Municipalizzate ovvero i gestori, l’associazione degli allevatori e il Consorzio Fitosanitario.
Dopo i primi due anni di esperienza nell’ottobre del 2000 il Consorzio fitosanitario di Reggio ha organizzato un Convegno nazionale dove è stato fatto il punto.
Al convegno hanno partecipato persone provenienti da tutta Italia per capire l’esperienza che il Consorzio Fitosanitario aveva posto in essere. Gli atti del convegno sono stati pubblicati da Terra e Vita nel 2000.
Il Consorzio Fitosanitario di Reggio ha deciso che, in quegli anni, il costo dello smaltimento dei Rifiuti agricoli fosse a totale carico del consorzio stesso. Qualcuno potrebbe obiettare che siccome la regola è che il rifiuto, lo deve smaltire a sue spese, chi lo produce; il consorzio fitosanitario di Reggio non rispettava questa regola. Ma ciò non è vero poiché il Consorzio Fitosanitario pagava con i soldi degli agricoltori, di conseguenza era perfettamente nella legge.
In sintesi l’agricoltore produce il rifiuto, paga il consorzio fitosanitario con una tassa obbligatoria e il consorzio paga le Municipalizzate (le multiutility) e in questo modo si è nel pieno del rispetto della legge.
Alla fine del 2000 il consorzio ha smaltito 510 tonnellate con un costo di 130 milioni di vecchie lire e a fronte di un bilancio del Consorzio Fitosanitario di 500 milioni di vecchie lire.
Naturalmente in quegli anni c’è stato un forte trend di crescita poiché all’inizio non c’era un servizio, poi il servizio è partito, tutti hanno cominciato a conoscerlo e man mano hanno utilizzato il servizio offerto dal consorzio.
Tutto questo è anche in finzione della caratteristica degli agricoltori che all’inizio sono molto dubbiosi e diffidenti.
Hanno fatto un rapido calcolo e prevedendo un raddoppio del conferimento e quindi dei costi si avrebbe avuta la conseguenza che il bilancio del Consorzio sarebbe saltato.
Ed ecco che hanno avuto una idea che il Dott. Agr. Anselmo Montermini definisce la più bella! Insomma si doveva far pagare gli agricoltori e a quel punto i conferimenti dei rifiuti agricoli sono passati da 500 tonnellate prima a 250 e poi a 125 tonnellate. Che cosa era successo? C’era qualcosa che non funzionava!
Questa cosa è stata un peccato perché l’accordo di programma ha l’effetto della semplificazione burocratica coniugata all’economicità del servizio.
Eppure, dice il Dott. Agr. Anselmo Montermini, l’utente all’inizio aveva risposto meravigliosamente ma poi la risposta è crollata al momento in cui doveva tirare fuori i soldi per pagarsi il servizio.
Inoltre il Dott. Agr. Anselmo Montermini avendo contrattato i costi direttamente con le Municipalizzate ha preso atto di ottenere grossi sconti rispetto a quelli di mercato, ma tutto questo non è stato sufficiente.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini ritiene che comunque questo sia un sistema vincente perché i produttori dei rifiuti sono i produttori agricoli, che devono pagare il servizio, inoltre loro stessi gestiscono il servizio perché gli agricoltori sono i soci del Consorzio Fitosanitario. Gli amministratori del Consorzio Fitosanitario sono agricoltori, chi fa il bilancio sono gli agricoltori, ma la cosa più importante è che il tutto è gestito direttamente da chi da i soldi e non da qualcun altro.
In sintesi il modello di servizio appena esposto è sicuramente vincente perché è efficace, trasparente ed economico.
Naturalmente non è obbligatorio aderire all’accordo di programma, è facoltativo. Ma chi non aderisce all’accordo di programma deve farsi il registro di carico e scarico, deve fare la dichiarazione MUD e stabilire un rapporto diretto con il gestore ed è tutto a suo carico sia dal punto di vista economico che da quello delle responsabilità.
Nel 2005 il Consorzio Fitosanitario di Reggio per favorire il conferimento di tutti i rifiuti agricoli per non vedere più nelle campagne cumuli di immondizia ha fatto una revisione dell’accordo di programma commissionando uno studio preliminare, finanziato dalla Provincia e realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna, delle caratteristiche del rifiuto agricolo ovvero delle tipologie e la stima del quantitativo prodotto.
Questo studio ha permesso al consorzio di quantificare e di qualificare il tipo di rifiuti. In questo periodo si è provveduto anche a formulare ipotesi diverse di pagamento in conseguenza del fallimento del modello di pagamento che era stato messo a punto precedentemente.
Lo studio http://www.cedra.it/portletsUtility/viewattach.jsp?idenDocumento=2265 ha analizzato 90 aziende significative per tipologia ed indirizzo produttivo si è ottenuto che la stima della produzione di rifiuti agricoli per la provincia di Reggio è di 8.800 tonnellate, ma di queste 5.000 tonnellate sono rappresentate dai pali di cemento che vendono utilizzati per i sistemi di allevamento di frutteti e vigneti che vanno sostituiti a ogni nuovo impianto.
Ma la cosa più importante è che la quantità stimata dei rifiuto agricoli di 8.800 tonnellate sono meno dell’1% del totale dei rifiuti prodotti da tutta la Provincia. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che esattamente i rifiuti agricoli rappresentano a Reggio Emilia lo 0,96 % dei rifiuti totali.
Ecco che l’affermazione del Dott. Agr. Anselmo Montermini nella relazione introduttiva che la dimensione del problema rifiuti agricoli è estremamente piccola trova la conferma nello studio dell’Università di Bologna.
Ecco che il Dott. Agr. Anselmo Montermini afferma che il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24 E’ STATO PENSATO PER UN PROBLEMA MOLTO GRANDE E PER QUESTO E’ INADEGUATA PER L’AGRICOLTURA CHE HA UNA DIMENSIONE MOLTO PICCOLA.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini sostiene che il Decreto Ronchi invece ha intelligentemente dato una via più semplice che si è rivelata vincente a Reggio e che sono gli ACCORDI DI PROGRAMMA.
Per quanto riguarda le ipotesi di pagamento si è immediatamente messo fuori dal discorso il metodo usato per l’RSU poiché le Organizzazioni Agricole non ne hanno voluto sapere, in quanto se i soldi vanno dati ai Comuni immediatamente non c’è il controllo di quello che accade.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini che il Consorzio Fitosanitario di Reggio ha messo in essere il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 recante Norme in materia ambientale
ART. 181 (recupero dei rifiuti)
Comma 4:
4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonche' l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.
Da questa legge nell’agosto del 2006 la provincia ha firmato il nuovo accordo din programma. Questo decreto prevede l’obbligo della pubblicazione dell’accordo di programma sulla gazzetta ufficiale e sul bollettino della Regione ed è stato pubblicato il 25 settembre sulla Gazzetta Ufficiale e il 27 settembre 2006 sul Bollettino della Regione. Dalle notizie in possesso del Dott. Agr. Anselmo Montermini pare che sia l’unico accordo di programma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Poi il Dott. Agr. Anselmo Montermini mostra una cartina con le stazioni ecologiche della provincia di Reggio Emilia tra cui quelle strutturate per ricevere i rifiuti agricoli e qui viene quantificato il rifiuto e rilasciato il certificato di conferimento. L’adesione all’accordo di programma è totalmente volontaria, a Reggio non c’è bisogno di sottoscriverlo da parte del contadino in altre province invece c’è questa necessità sottoscrivendo un contratto con il gestore.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini ritiene che c’è bisogno di semplificare perché arriverà anche il momento che si chiederà il certificato di conferimento che se l’adesione al consorzio supera non avrà conseguenze.
Il consorzio chiede al produttore che sia lui medesimo a trasportare i rifiuti all’isola ecologica, deve compilare un documento di trasporto dove è sufficiente mettere rifiuti agricoli insieme all’intestazione dell’azienda e la firma. Deve consegnare i rifiuti in modo differenziato altrimenti esce dall’accordo di programma e non si deve iscrivere all’albo gestori ambientali. La Regione Emilia Romagna ha chiesto di fare una sperimentazione in cui le consegne siano 4 ovvero di riconoscere che abbiamo il piccolo produttore di rifiuti che li va a consegnare saltuariamente, e che per questi motivi ci si chiede il perché deve spendere tutti quei soldi previsti dalla legge che vanno a un Ente che non si sa bene cosa faccia per il mondo agricolo.
Il certificato di conferimento del consorzio fitosanitario di Reggio rispetta i dati che la comunità chiede siano presenti in un formulario e quindi, di fatto, il certificato di conferimento è un formulario, e cosa importantissima che non compila l’agricoltore la bensì il gestore che ha le competenze per fare queste cose.
Vi è una enorme semplificazione sollevando l’agricoltore della responsabilità.
Inoltre nell’accordo di programma la Provincia impone al consorzio di verificare che la bonifica sia stata fatta realmente, cosa che il consorzio fa regolarmente.
E la spesa dello smaltimento dei rifiuti agricoli? Chi è che paga? Nell’accordo di programma proprio perchè l’adesione è volontaria I COSTI SONO PREVISTI SOTTO FORMA DI IMPRESA SINGOLA O ASSOCIATA quindi il gestore può essere un consorzio ma anche una cooperativa o un consorzio agrario o qualunque altra organizzazione associativa.
I punti forti del sistema sono che è riproducibile, l’autogestione, maggiori controlli che sono stati pretesi ed è giusto che sia così, è perfettamente in linea con la condizionalità dei pagamenti agli agricoltori, in funzione di questo accordo in provincia di Reggio ci sono più stazioni ecologiche,.
In conclusione con l’accordi di programma si è semplificata la burocrazia e ad aver ottenuto bassi costi. Naturalmente bisogna verificare se c’è una risposta positiva da parte degli agricoltori.
La risposta c’è se l’agricoltore ha la semplificazione e minori costi.
Con la legge nuova è cambiato tutto per il trasporto che ha delle regole di controllo, poi c’è la compilazione di un formulario, poi ci sono da vidimare i registri, inoltre bisogna avere le autorizzazioni per lo stoccaggio provvisorio delle isole ecologiche.
Dopo la trattazione delle cose che cambiano con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24 il Dott. Agr. Anselmo Montermini passa a illustrare cosa cambia in termini di COSTO DEL SERVIZIO:
con rapporto di trasposto tra agricoltore e stazione ecologica e unico rapporto con il gestore con unica fattura annua a Reggio Emilia adesso spendono (dati anno 2007) 72.000 EURO a regime si stima, applicando i risultati dello studio del 2005, che il costo sarebbe di 200.000 EURO + IVA. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini riferisce di un’altra provincia che ha un accordi di programma che è derivato dalla legge e con i quantitativi di Reggio ha un costo di 650.000 EURO circa. A Giugno il Dott. Agr. Anselmo Montermini ha fatto il punto della situazione e la previsioni dei costi applicando il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e con l’assessore hanno stimato che tale decreto comporta un costo di 1.500.000 EUROUN MILIONE E MEZZO DI EURO! IL Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 forte della decennale esperienza ritiene che questa richiesta di tale dimensione al mondo agricolo è ingiustificata.
In maniera polemica il Dott. Agr. Anselmo Montermini conclude affermando che c’è necessità di rivedere tutto e soprattutto si deve fare in modo che non accada quello che diceva un vecchio saggio ovvero che la legge per gli amici si interpreta e per i nemici si applica.
di Antonio Bruno
Il Dottore Agronomo Anselmo Montermini Direttore del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia http://www.fitosanitario.re.it/index.php , il 31 ottobre a Lecce per il seminario di Alta Formazione organizzato dal Dott. Agr. Gianni GEMMA nell’ambito delle attività della Organizzazione dei Produttori Olivicoli della Provincia di Lecce, ha svolto una seconda relazione sull’accordo di programma in senso stretto per lo smaltimento e riutilizzo dei Rifiuti Agricoli.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini espone la scansione della sua relazione che parte dal D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 il cosiddetto “decreto Ronchi” inventore degli accordi di programma http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/97022dl.htm da cui scaturisce l’Esperienza di Reggio Emilia del 1998. La relazione continuerà con il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 recante Norme in materia ambientale, spiegando COSA SONO I RIFIUTI AGRICOLI http://www.fitosanitario.re.it/dl.php?id=640 che fa nascere la NUOVA esperienza di Reggio Emilia. Infine il Dott. Agr. Anselmo Montermini tratterà del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/08004dl.htm e quindi esporrà qual è la situazione attuale.
Partiamo dal:
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 - Supplemento Ordinario n. 33
e si può leggere l’articolo 2:
ART. 2(Finalita')
1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
Poi all’articolo 4 si legge:
ART. 4(Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:a) il reimpiego ed il riciclaggio;b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita' di stabilire procedure semplificate ed il ricorso a strumenti economici.
In pratica il Decreto Ronchi dice che se il contadino rispetta la Legge può riciclare o riutilizzare, inoltre dice ancora chi produce i rifiuti paga lo smaltimento ma nello stesso tempo da la possibilità a tutte le autorità competenti di attuare con i soggetti economici presenti nel territorio protocolli d’intesa o accordi di programma.
In funzione di ciò, riferisce il Dott. Agr. Anselmo Montermini, si è realizzato l’accordo di programma per la Raccolta dei Rifiuti Agricoli nelle città seguenti:
il 14 ottobre 1998 a Modena;
il 3 dicembre 1998 a Reggio Emilia;
il 5 febbraio 1999 a Bologna.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini confessa che come spesso accade, la prima esperienza non è stat eccezionale dal punto di vista dell’organizzazione. Gli accordi di programma sono stati aggiornati nel 2000 poiché alla fine del 1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato le sue linee guida che hanno reso necessario appunto il primo aggiornamento.
Quindi in base a quello che stabiliva la legge di allora la Provincia poteva promuovere l’accordo di programma per la Raccolta dei Rifiuti Agricoli. La stessa è l’Ente garante per la Legge di quanto viene scritto nell’accordo di programma. La Provincia ha stipulato l’accordo con tutti i soggetti economici presenti sul territorio, quindi l’ha stipulato con le organizzazioni agricole, le centrali cooperative, ma ha tirato dentro l’accordo di programma le mutiutility cioè le Municipalizzate ovvero i gestori, l’associazione degli allevatori e il Consorzio Fitosanitario.
Dopo i primi due anni di esperienza nell’ottobre del 2000 il Consorzio fitosanitario di Reggio ha organizzato un Convegno nazionale dove è stato fatto il punto.
Al convegno hanno partecipato persone provenienti da tutta Italia per capire l’esperienza che il Consorzio Fitosanitario aveva posto in essere. Gli atti del convegno sono stati pubblicati da Terra e Vita nel 2000.
Il Consorzio Fitosanitario di Reggio ha deciso che, in quegli anni, il costo dello smaltimento dei Rifiuti agricoli fosse a totale carico del consorzio stesso. Qualcuno potrebbe obiettare che siccome la regola è che il rifiuto, lo deve smaltire a sue spese, chi lo produce; il consorzio fitosanitario di Reggio non rispettava questa regola. Ma ciò non è vero poiché il Consorzio Fitosanitario pagava con i soldi degli agricoltori, di conseguenza era perfettamente nella legge.
In sintesi l’agricoltore produce il rifiuto, paga il consorzio fitosanitario con una tassa obbligatoria e il consorzio paga le Municipalizzate (le multiutility) e in questo modo si è nel pieno del rispetto della legge.
Alla fine del 2000 il consorzio ha smaltito 510 tonnellate con un costo di 130 milioni di vecchie lire e a fronte di un bilancio del Consorzio Fitosanitario di 500 milioni di vecchie lire.
Naturalmente in quegli anni c’è stato un forte trend di crescita poiché all’inizio non c’era un servizio, poi il servizio è partito, tutti hanno cominciato a conoscerlo e man mano hanno utilizzato il servizio offerto dal consorzio.
Tutto questo è anche in finzione della caratteristica degli agricoltori che all’inizio sono molto dubbiosi e diffidenti.
Hanno fatto un rapido calcolo e prevedendo un raddoppio del conferimento e quindi dei costi si avrebbe avuta la conseguenza che il bilancio del Consorzio sarebbe saltato.
Ed ecco che hanno avuto una idea che il Dott. Agr. Anselmo Montermini definisce la più bella! Insomma si doveva far pagare gli agricoltori e a quel punto i conferimenti dei rifiuti agricoli sono passati da 500 tonnellate prima a 250 e poi a 125 tonnellate. Che cosa era successo? C’era qualcosa che non funzionava!
Questa cosa è stata un peccato perché l’accordo di programma ha l’effetto della semplificazione burocratica coniugata all’economicità del servizio.
Eppure, dice il Dott. Agr. Anselmo Montermini, l’utente all’inizio aveva risposto meravigliosamente ma poi la risposta è crollata al momento in cui doveva tirare fuori i soldi per pagarsi il servizio.
Inoltre il Dott. Agr. Anselmo Montermini avendo contrattato i costi direttamente con le Municipalizzate ha preso atto di ottenere grossi sconti rispetto a quelli di mercato, ma tutto questo non è stato sufficiente.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini ritiene che comunque questo sia un sistema vincente perché i produttori dei rifiuti sono i produttori agricoli, che devono pagare il servizio, inoltre loro stessi gestiscono il servizio perché gli agricoltori sono i soci del Consorzio Fitosanitario. Gli amministratori del Consorzio Fitosanitario sono agricoltori, chi fa il bilancio sono gli agricoltori, ma la cosa più importante è che il tutto è gestito direttamente da chi da i soldi e non da qualcun altro.
In sintesi il modello di servizio appena esposto è sicuramente vincente perché è efficace, trasparente ed economico.
Naturalmente non è obbligatorio aderire all’accordo di programma, è facoltativo. Ma chi non aderisce all’accordo di programma deve farsi il registro di carico e scarico, deve fare la dichiarazione MUD e stabilire un rapporto diretto con il gestore ed è tutto a suo carico sia dal punto di vista economico che da quello delle responsabilità.
Nel 2005 il Consorzio Fitosanitario di Reggio per favorire il conferimento di tutti i rifiuti agricoli per non vedere più nelle campagne cumuli di immondizia ha fatto una revisione dell’accordo di programma commissionando uno studio preliminare, finanziato dalla Provincia e realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna, delle caratteristiche del rifiuto agricolo ovvero delle tipologie e la stima del quantitativo prodotto.
Questo studio ha permesso al consorzio di quantificare e di qualificare il tipo di rifiuti. In questo periodo si è provveduto anche a formulare ipotesi diverse di pagamento in conseguenza del fallimento del modello di pagamento che era stato messo a punto precedentemente.
Lo studio http://www.cedra.it/portletsUtility/viewattach.jsp?idenDocumento=2265 ha analizzato 90 aziende significative per tipologia ed indirizzo produttivo si è ottenuto che la stima della produzione di rifiuti agricoli per la provincia di Reggio è di 8.800 tonnellate, ma di queste 5.000 tonnellate sono rappresentate dai pali di cemento che vendono utilizzati per i sistemi di allevamento di frutteti e vigneti che vanno sostituiti a ogni nuovo impianto.
Ma la cosa più importante è che la quantità stimata dei rifiuto agricoli di 8.800 tonnellate sono meno dell’1% del totale dei rifiuti prodotti da tutta la Provincia. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che esattamente i rifiuti agricoli rappresentano a Reggio Emilia lo 0,96 % dei rifiuti totali.
Ecco che l’affermazione del Dott. Agr. Anselmo Montermini nella relazione introduttiva che la dimensione del problema rifiuti agricoli è estremamente piccola trova la conferma nello studio dell’Università di Bologna.
Ecco che il Dott. Agr. Anselmo Montermini afferma che il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24 E’ STATO PENSATO PER UN PROBLEMA MOLTO GRANDE E PER QUESTO E’ INADEGUATA PER L’AGRICOLTURA CHE HA UNA DIMENSIONE MOLTO PICCOLA.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini sostiene che il Decreto Ronchi invece ha intelligentemente dato una via più semplice che si è rivelata vincente a Reggio e che sono gli ACCORDI DI PROGRAMMA.
Per quanto riguarda le ipotesi di pagamento si è immediatamente messo fuori dal discorso il metodo usato per l’RSU poiché le Organizzazioni Agricole non ne hanno voluto sapere, in quanto se i soldi vanno dati ai Comuni immediatamente non c’è il controllo di quello che accade.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini che il Consorzio Fitosanitario di Reggio ha messo in essere il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 recante Norme in materia ambientale
ART. 181 (recupero dei rifiuti)
Comma 4:
4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonche' l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.
Da questa legge nell’agosto del 2006 la provincia ha firmato il nuovo accordo din programma. Questo decreto prevede l’obbligo della pubblicazione dell’accordo di programma sulla gazzetta ufficiale e sul bollettino della Regione ed è stato pubblicato il 25 settembre sulla Gazzetta Ufficiale e il 27 settembre 2006 sul Bollettino della Regione. Dalle notizie in possesso del Dott. Agr. Anselmo Montermini pare che sia l’unico accordo di programma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Poi il Dott. Agr. Anselmo Montermini mostra una cartina con le stazioni ecologiche della provincia di Reggio Emilia tra cui quelle strutturate per ricevere i rifiuti agricoli e qui viene quantificato il rifiuto e rilasciato il certificato di conferimento. L’adesione all’accordo di programma è totalmente volontaria, a Reggio non c’è bisogno di sottoscriverlo da parte del contadino in altre province invece c’è questa necessità sottoscrivendo un contratto con il gestore.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini ritiene che c’è bisogno di semplificare perché arriverà anche il momento che si chiederà il certificato di conferimento che se l’adesione al consorzio supera non avrà conseguenze.
Il consorzio chiede al produttore che sia lui medesimo a trasportare i rifiuti all’isola ecologica, deve compilare un documento di trasporto dove è sufficiente mettere rifiuti agricoli insieme all’intestazione dell’azienda e la firma. Deve consegnare i rifiuti in modo differenziato altrimenti esce dall’accordo di programma e non si deve iscrivere all’albo gestori ambientali. La Regione Emilia Romagna ha chiesto di fare una sperimentazione in cui le consegne siano 4 ovvero di riconoscere che abbiamo il piccolo produttore di rifiuti che li va a consegnare saltuariamente, e che per questi motivi ci si chiede il perché deve spendere tutti quei soldi previsti dalla legge che vanno a un Ente che non si sa bene cosa faccia per il mondo agricolo.
Il certificato di conferimento del consorzio fitosanitario di Reggio rispetta i dati che la comunità chiede siano presenti in un formulario e quindi, di fatto, il certificato di conferimento è un formulario, e cosa importantissima che non compila l’agricoltore la bensì il gestore che ha le competenze per fare queste cose.
Vi è una enorme semplificazione sollevando l’agricoltore della responsabilità.
Inoltre nell’accordo di programma la Provincia impone al consorzio di verificare che la bonifica sia stata fatta realmente, cosa che il consorzio fa regolarmente.
E la spesa dello smaltimento dei rifiuti agricoli? Chi è che paga? Nell’accordo di programma proprio perchè l’adesione è volontaria I COSTI SONO PREVISTI SOTTO FORMA DI IMPRESA SINGOLA O ASSOCIATA quindi il gestore può essere un consorzio ma anche una cooperativa o un consorzio agrario o qualunque altra organizzazione associativa.
I punti forti del sistema sono che è riproducibile, l’autogestione, maggiori controlli che sono stati pretesi ed è giusto che sia così, è perfettamente in linea con la condizionalità dei pagamenti agli agricoltori, in funzione di questo accordo in provincia di Reggio ci sono più stazioni ecologiche,.
In conclusione con l’accordi di programma si è semplificata la burocrazia e ad aver ottenuto bassi costi. Naturalmente bisogna verificare se c’è una risposta positiva da parte degli agricoltori.
La risposta c’è se l’agricoltore ha la semplificazione e minori costi.
Con la legge nuova è cambiato tutto per il trasporto che ha delle regole di controllo, poi c’è la compilazione di un formulario, poi ci sono da vidimare i registri, inoltre bisogna avere le autorizzazioni per lo stoccaggio provvisorio delle isole ecologiche.
Dopo la trattazione delle cose che cambiano con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24 il Dott. Agr. Anselmo Montermini passa a illustrare cosa cambia in termini di COSTO DEL SERVIZIO:
con rapporto di trasposto tra agricoltore e stazione ecologica e unico rapporto con il gestore con unica fattura annua a Reggio Emilia adesso spendono (dati anno 2007) 72.000 EURO a regime si stima, applicando i risultati dello studio del 2005, che il costo sarebbe di 200.000 EURO + IVA. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini riferisce di un’altra provincia che ha un accordi di programma che è derivato dalla legge e con i quantitativi di Reggio ha un costo di 650.000 EURO circa. A Giugno il Dott. Agr. Anselmo Montermini ha fatto il punto della situazione e la previsioni dei costi applicando il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e con l’assessore hanno stimato che tale decreto comporta un costo di 1.500.000 EUROUN MILIONE E MEZZO DI EURO! IL Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 forte della decennale esperienza ritiene che questa richiesta di tale dimensione al mondo agricolo è ingiustificata.
In maniera polemica il Dott. Agr. Anselmo Montermini conclude affermando che c’è necessità di rivedere tutto e soprattutto si deve fare in modo che non accada quello che diceva un vecchio saggio ovvero che la legge per gli amici si interpreta e per i nemici si applica.
domenica 2 novembre 2008
L’incredibile rischio civile e penale del contadino per i rifiuti agricoli che produce!
L’incredibile rischio civile e penale del contadino per i rifiuti agricoli che produce!
L’incredibile rischio civile e penale del contadino per i rifiuti agricoli che produce!
di Antonio Bruno
Il Dottore Agronomo Anselmo Montermini Direttore del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia http://www.fitosanitario.re.it/index.php il 31 ottobre a Lecce per il seminario di Alta Formazione organizzato dal Dott. Agr. Gianni GEMMA nell’ambito delle attività della Organizzazione dei Produttori Olivicoli della Provincia di Lecce ha svolto una relazione sul tema “GESTIONE RIFIUTI E CERTIFICAZIONE DI QUALITA’”.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini esordisce affermando che il problema dei rifiuti lo risolviamo se tutti insieme ci ragioniamo sopra. Devo purtroppo registrare che ci ha cercato di scrivere delle norme riguardanti i rifiuti in agricoltura ha fatto purtroppo una grande confusione. La questione è sempre la stessa ed è quella di chi non essendo Dottore Agronomo e non avendo le necessarie competenze si avventura nella regolamentazione di un settore, come quello dei rifiuti agricoli, che deve essere regolato, gestito e verificato esclusivamente dal Professionista Dottore Agronomo (n.d.r.). Il Dott. Agr. Anselmo Montermini precisa che i rifiuti agricoli che sono una SEZIONE DEL MONDO DEI RIFIUTI PIU’ GENERALE E’ HA UNA QUANTITA’ RISPETTO AL TOTALE DEI RIFIUTI ESTREMAMENTE PICCOLA. La particolare conformazione del settore agricolo e la piccolissima quantità, secondo il Dott. Agr. Anselmo Montermini, non si può pretendere soggiacciano a delle normative che riguardano tutti i rifiuti che sono ESTREMAMENTE COMPLESSE, ANZI PER DIRLA TUTTA ESTREMAMENTE COSTOSE.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini fa riferimento a una richiesta da parte del Presidente dell’Aprol Francesco GUIDO finalizzata all’intervento pubblico che dovrebbe far si che l’agricoltore PAGHI MENO per lo smaltimento dei rifiuti. A questo proposito il Dott. Agr. Anselmo Montermini fa presente che la richiesta del Predidente Francesco Guido non può essere presa in considerazione poiché UNO DEI CARDINI DEL REGOLAMENTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA E’ QUELLO SECONDO CUI CHI PRODUCE I RIFIUTI LI DEVE SMALTIRE A SUE SPESE! E A QUESTO PRINCIPIO NESSUNO PUO’ DEROGARE!
Spera di essere bravo poiché promette che alla fine di questa trattazione tutti colori i queli avranno la pazienza di leggere fino in fondo sapranno come fare a raggiungere il risultato di smaltire i rifiuti in agricoltura a spese proprie.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini annuncia che tratterà del DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 recanteNorme in materia ambientale,spiegando COSA SONO I RIFIUTI AGRICOLI http://www.fitosanitario.re.it/dl.php?id=640 e in cosa consiste la LORO GESTIONE a chi è attribuita LA RESPONSABILITA’ QUELI SONO I COSTI ED INFINE il Dott. Agr. Anselmo Montermini illustrerà LA CONFUSIONE del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/08004dl.htm .
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini comincia la trattazione illustrando il
DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006
recante
Norme in materia ambientale
PARTE QUARTA
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di Bonifica dei siti inquinati
TITOLO I
Gestione dei Rifiuti
Articolo 183 - Definizioni
Articolo 184 – Classificazione …… 3) Rifiuti SPECIALI
a) I rifiuti agricoli e agro- industriali
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini definisce cosa sia il rifiuto ovvero qualsiasi cosa di cui noi ci vogliamo liberare, di cui ci vogliamo privare, che desideriamo distruggere e di cui non sappiamo cosa fare diventa rifiuto.
Ma se noi in questa cosa individuiamo una qualunque cosa che vogliamo e possiamo RIUTILIZZARE allora il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto il CONCETTO DI SOTTOPRODOTTI.
Tale concetto è di grande importanza poiché quando in una cosa si individua una qualunque forma di riutilizzo come sottoprodotto di quella cosa non dobbiamo più prendere in esame l’aspetto dello SMALTIMENTO ma quello del RIUTILIZZO.
Il produttore è colui il quale produce il rifiuto e sia per il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 che per Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha tutta una serie di incombenze e prescrizioni a cui deve sottostare.
Poi c’è il gestore che è la figura a cui il produttore coinvolge conferendogli il rifiuto e che ha tutti quegli obblighi in seguito alla raccolta o meno e alla gestione del rifiuto allo smaltimento e all’indirizzo secondo la legge in discarica o inceneritore o termovalorizzatore. Oppure come la legge ci invita a fare indirizzando tutto verso il recupero e il riciclaggio.
Come già ricordato il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 all’ Articolo 183 – Definizioni e classifica i Rifiuti solidi urbani ma i Rifiuti agricoli non sono rientrati in questa categoria e per questo vengono considerati RIFIUTI SPECIALI e tra questi sono stati classificati come a) I rifiuti agricoli e agro- industriali che sono come detto i rifiuti che otteniamo dall’attività agricola in tutte le sue forme.
Prima domanda provocatoria del Dott. Agr. Anselmo Montermini :Voi sapete quanti sono i rifiuti agricoli che si producono in Provincia di Lecce? E ancora: Il vostro Dirigente della Regione sa quanti sono i Rifiuti Agricoli che si producono nella Regione Puglia? Alla domanda del Dott. Agr. Anselmo Montermini è seguito un imbarazzato silenzio dei dirigenti presenti mitigato dalla rivelazione che ha fatto successivamente ovvero che il guaio più grosso è che NESSUNO SA QUANTI RIFIUTI AGRICOLI SI PRODUCONO IN ITALIA.
E’ COMPRENSIBILE CHE NON AVENDO QUESTO DATO NON SI PUO’ AFFRONTARE IL PROBLEMA POICHE’ NON SE NE CONOSCONO LE DIMENSIONI!
Ma il Dott. Agr. Anselmo Montermini chiarisce che sapendo quanti sono i rifiuti agricoli impariamo anche un’altra cosa ovvero di che tipo sono i rifiuti agricoli.
E’ del tutto evidente, aggiunge il Dott. Agr. Anselmo Montermini, che conosciuto questo dato iniziale sarà più facile trovare una soluzione, una risposta adeguata ai problemi.
C’è da aggiungere che abbiamo anche i RIFIUTI PERICOLOSI che è un mondo a se molto complesso.
Poi il Dott. Agr. Anselmo Montermini passa a chiedersi in maniera retorica cosa deve fare questo povero agricoltore una volta stabilito che è lui il responsabile UNICO dei rifiuti che produce in funzione sia del il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 che per il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ?
Attenzione ciò che deve fare lo fa sotto la sua responsabilità! Di tutto quello che farà, sottolinea ancora il Dott. Agr. Anselmo Montermini, ne è responsabile, lui il contadino, e solo lui, al 100% CIVILMENTE E PENALMENTE.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini sottolinea che questo aspetto della responsabilità CIVILE E PENALE DEL CONTADINO, sfugge ma è la parte importantissima e molto pesante di tutta la problematica sui rifiuti agricoli.
La cosa diviene ancora più seria perché è sempre il contadino che deve cercare il gestore del rifiuto e lo deve cercare assumendosi la responsabilità che il gestore sia in regola con la legge.
L’impresa deve essere autorizzata per i, trasporto lo stoccaggio, smaltimento ed eventuale recupero. Questo significa che se passa una persona che gli dice che non deve preoccuparsi, che ci pensa lui a smaltire i suoi rifiuti, NON SI DEVE FIDARE MA SI DEVE FAR MOSTRARE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI CHE PREVEDE LA LEGGE PER I GESTORI DI RIFIUTI, e deve controllare perché se il gestore non ha le autorizzazioni e il contadino non ha verificato che ce l’abbia è IL CONTADINO CHE NE RISPONDE CIVILMENTE E PENALMENTE!
Poi nel parlare delle responsabilità cita il formulario e lo fa dicendo che questo che lui chiama marchingegno lo devono compilare gli agricoltori. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini tiene a precisare che tutto ciò che sta dicendo lo sta dicendo in funzione degli agricoltori poiché lui è il Direttore di un Consorzio Obbligatori che appunto ha al centro l’interesse degli agricoltori.
Dice che nella sua zona il 57% dei contadini ha più di 65 anni e quindi sono anziani, e l’85 – 87 % delle aziende sono PICCOLE insomma una situazione non dissimile rispetto a quella della Provincia di Lecce.
Inoltre il Dott. Agr. Anselmo Montermini afferma che non bisogna dimenticare l’Universo della nostra agricoltura e dei nostri contadini a cui quando diamo in mano un formulario o sviene, o gli viene una sincope oppure reagisce violentemente a questa vera e propria violenza fatta alla sua cultura.
Poi siccome i presenti in sala all’ascolto di queste affermazioni hanno riso il Dott. Agr. Anselmo Montermini ha affermato “Voi ridete! Ma non sapete che cos’è un formulario perché se no vi mettereste a piangere!”. PER CAPIRE LA ASSOLUTA CONCRETEZZA DI QUESTA AFFERMAZIONE POTETE VEDERE CHE COSA E’ UN FORMULARIO LEGGENDONE LA DESCIRIZIONE ALLA FINE DEL MIO ARTICOLO (n.d.r.)
Attenzione però! Il contadino ha la responsabilità CIVILE E PENALE DI TUTTO QUERLLO CHE PRODUCE COME RIFIUTO E SOLO QUANDO AVRA’ IN MANO LA QUARTA COPIA DEL FORMULARIO NON AVRA’ PIU’ NESSUNA RESPONSABILITA’. Per chi volesse approfondire per sapere cos’è e come si compila un formulario dopo l’articolo viene riportata la spiegazione e mentre si legge si tenga presente che a compilare tutto quanto riportato dovrebbe essere un contadino che ha più di 65 anni di età e una PICCOLISSIMA AZIENDA NELL’87% DEI CASI!
Comunque ritornando alla trattazione del Dott. Agr. Anselmo Montermini considerato che la responsabilità del contadino si esaurisce all’arrivo della quarta copia del formulario se dopo i 90 giorni (novanta giorni) la quarta copia non arriva al contadino cosa deve fare?
La risposta del Dott. Agr. Anselmo Montermini è inquietante e riassumibile nella parola PREOCCUPATI! Perché non sei tranquillo fino a quando non hai la quarta copia in mano!
Tutti leggiamo i giornali e tutti abbiamo la consapevolezza che il MONDO DEI RIFIUTI è un mondo pericolosissimo. E se il contadino non trova nessuno che gli faccia il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti agricoli? Che cosa succede?
Anche questa risposta è assolutamente inquietante perché, AFFERMA IL Dott. Agr. Anselmo Montermini, la LEGGE DICE CHE TI DEVI ARRANGIARE!
Caro contadino il problema è solo tuo! Io legislatore non ti posso risolvere questo problema.
Altro aspetto della legge è il trasporto e la stessa è molto aperta da questo punto di vista perché permette all’agricoltore di organizzarsi come ritiene più opportuno, ognuno può trasportare in proprio i rifiuti agricoli oppure da terzi ma in base al Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 vi sono tutta una serie di prescrizioni fatte in modo da complicare un po’ la vita.
Il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 diceva che il contadino si deve iscrivere a un certo albo se svolge un’attività ordinaria e regolare e se non la svolge non paga il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che a Reggio sono stati così bravi perché sono riusciti a dimostrare che non è un’attività ordinaria e regolare ma loro hanno cambiato quella legge due anni dopo e per il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 hanno detto che l’attività deve essere integrata e accessoria a quello che tu fai. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che a Reggio hanno un grande difetto infatti si dice che i reggiani hanno la testa quadra, NON HANNO MOLLATO, HANNO LETTO TUTTE LE DIRETTIVE DELLA COMUNITA’ EUROPEA e hanno scoperto che il contadino PAGA QUESTA TASSA SOLO SE SVOLGE L’ATTIVITA’ DEI TRASPORTATORE DI RIFIUTI COME ATTIVITA’ PROFESSIONALE!
In pratica paga la tassa chi di mestiere fa il trasportatore. Ad esempio se tu che mi leggi ti organizzi e ti raccogli i rifiuti della tua strada facendoti dare 10 euro da ognuno devi iscriverti all’albo!
Se tu che mi leggi ti organizzi e ti raccogli i rifiuti della tua strada e lo fai gratis NON LO PUOI FARE PERCHE’ NON SI PUO’ FARE IL TRASPORTO PER CONTO TERZI!
Ma se tu che mi leggi in proprio trasporti i tuoi rifiuti NON TI DEVI ISCRIVERE A QUYESTO ALBO!
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che POI DIRA’ QUANTO COSTA L’ISCRIZIOINE ALL’ALBO!
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini ritorna sul tema della responsabilità data agli agricoltori che lui definisce “incredibile” uno potrebbe fare questo ragionamento: “Ho i miei rifiuti, potrei trasportarli io ma per non avere grane me li faccio venire a prendere da casa!”
Invece no! Il contadino ha la responsabilità di CONTROLLARE CHE IL MEZZO DI TRASPORTO USATO PER I SUOI RIFIUTI SIA IDONEO! Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che TUTTI devono immaginare il contadino che gira intorno al furgoncino venuto a casa sua per prendere i rifiuti per controllare se sia a norma, se è tutto regolare, controllare i documenti. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che dal suo punto di vista tutto questo ha dell’incredibile!
Veniamo al formulario la legge dice che deve essere compilato dal produttore in 4 copie, la prima rimane a lui e 3 controfirmate e datate le consegna al trasportatore. Il trasportatore da una copia al destinatario, una la tiene per se e la quarta copia deve tornare entro 90 giorni al contadino. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini sottolinea che finché il contadino non ha in mano la quarta copia deve stare molto preoccupato.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini passa poi in rassegna i costi. Il contadino deve provvedere all’acquisto dei formulari vari presso i rivenditori di stampati per ufficio, poi si deve iscrivere a un servizio di raccolta rifiuti che da un indagine fatta costa dai 25 ai 50 euro all’anno che devi pagare come quota fissa solo perché esisti. Solo perché mi chiedi il servizio intanto mi dai una cifra che va da 25 ai 50 euro all’anno per avere la possibilità di usufruire del servizio di raccolta rifiuti agricoli.
Quella famosa tassa del perché trasporti rifiuti costa 50 euro all’anno rinnovabile, ovvero rideterminabile così dice la legge, una di quelle parole terribili dice il Dott. Agr. Anselmo Montermini. Poi conclude che la prima iscrizione per il primo anno tra tasse, bolli ecc costa 306 euro (trecentoseieuro/00). Poi c’è tutta la tenuta dei registri carico e scarico, la denuncia annuale MUD e solo alla fine c’è IL COSTO DELLO SMALTIMENTO.
Da una ricerca fatta il Dott. Agr. Anselmo Montermini afferma che il contadino per smaltire 10 euro di rifiuti agricoli, pagano all’anno da 100 a 300 euro per costi vari come specificamente descritto precedentemente.
Il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 all’articolo 181 comma 4 così recita:
4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.
In questo modo la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA LA POSSIBILITA’ DI SEMPLIFICARE TUTTO QUANTO DESCRITTO PRIMA E INOLTRE RICORRE ANCHE A STRUMENTI ECONOMICI !
E’ una grande opportunità che ha dato il legislatore tanto che a Reggio già nel 1998 si sottoscrisse il primo accordo di programma aggiornato nel 2000, rifatto nel 2006 alla luce del DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006e poi il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice testualmente “puntini…. puntini” perché esce questo FAMIGERATO Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, CHE ALL’ARTICOLO 206 RECITA: Accordi, contratti di programma, incentivi1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorita' competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria…..(OMISSIS)
Come è evidente gli ACCORDI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E INDENTIVI POSSONO ESSERE STIPULATI SOLO DAL MINISTEROI DELL’AMBIENTE e non più dalle REGIONI e altri ENTI LOCALI!
Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, afferma il Dott. Agr. Anselmo Montermini, blinda, blocca tutto! E il Dott. Agr. Anselmo Montermini afferma che non ha paura nell’affermare che l’accordo di programma esistente oggi a Reggio E’ ILLEGALE! OVVERO QUELL’ACCORDO DI PROGRAMMA E’ FUORI LEGGE! E il Dott. Agr. Anselmo Montermini AFFERMA CHE AL MOMENTO il loro lavoro continua nell’attesa di veder come affrontare e risolvere l’incresciosa vicenda.
A questo punto il Dott. Agr. Anselmo Montermini AFFERMA che il Ministero deve farsi promotore di tutto quanto è riportato nel decreto e specificamente:
Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
Sono tutte attività, DICE il Dott. Agr. Anselmo Montermini, che devono rispettare i PILASTRI IMPOSTI DALLA COMUNITA’ EUROPEA CHE SONO SINTETIZZABILI IN TU PRODUCI IL RIFIUTO E TU PAGHI LO SMALTIMENTO E INOLTRE DEVI RIUSARE E RECUPERARE IL PIU’ POSSIBILE!
E ANCORA SI LEGGE NEL Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
A questo punto il Dott. Agr. Anselmo Montermini si rivolge al Dott. Agr. Giuseppe Ferro Direttore Generale dell’Assessorato alle Politiche Agricole della Regione Puglia, che sta coordinando il tavolo stato regioni di fare presente questo grosso problema, bisogna che il Governo ovvero lo Stato solleciti il Ministero dell’Ambiente in concerto possibilmente con il Ministro delle Politiche Agricole, per dare la possibilità agli Enti locali che sono a stretto contatto del territorio, perché è la Provincia di Lecce che conosce le esigenze del Territorio provinciale e ha il polso della situazione ed è logico che tale gestione degli accordi di programma venga fatto a livello territoriale. Lo Stato deve dare le linee guida che poi vengono prese in mano dalle Regioni che danno altre linee guida, ma l’attuazione deve essere date alle Province e la Provincia di Lecce sicuramente dovrà attuare tale direttiva poiché ha già la delega da parte della Regione Puglia in materia ambientale!
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini forte dei suoi 10 anni di esperienza, poiché il primo accordo di programma a Reggio è del 1998, afferma che la strada da intraprendere sia quella appena esposta.
MA UNA COSA DEVE ESSERE CHIARA, DICE il Dott. Agr. Anselmo Montermini, GLI ACCORDI DI PROGRAMMA NON POSSONO VARIARE I REGOLAMENTI DELLA COMUNITA’ NE’ LA LEGGE DELLO STATO MA POSSONO SEMPLIFICARE LE PROCEDURE E TROVARE SOLUZIONI CHE SIANO PIU’ ECONOMICHE.
In definitiva si chiede il Dott. Agr. Anselmo Montermini cosa cambia con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4?????
Cambia tutto!
Poiché ha fatto saltare per aria uno strumento operativo per la gestione dei rifiuti agricoli che erano gli accordi di programma con gli enti locali che funzionava assolutamente bene!
L’UNICA COSA POSITIVA DEL Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è QUALLA FINESTRA PER LA QUALE SE DI UNA COSA MI VOGLIO DISFARE QUELLA COSA E’ UN RIUFIUTO MA SE LA POSSO UTILIZZARE ALLORA QUELLA COSA E’ UN SOTTOPRODOTTO!
Fine della Prima parte della Relazione del Dott. Agr. Anselmo Montermini nei prossimi articoli
LA RELAZIONE SULL’ACCORDO DI PROGRAMMA IN SENSO STRETTO DEL Dott. Agr. Anselmo Montermini, LA RELAZIONE DEL Direttore per l'area politiche per lo sviluppo rurale DELLA REGIONE PUGLIA Dott. Agr. Giuseppe FERRO
******Continua nel prossimo articolo la relazione SULL’ACCORDO DI PROGRAMMA IN SENSO STRETTO del Dott. Agr. Anselmo Montermini Direttore del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, la relazione del Dott. Agr. Giuseppe Ferro Direttore per l'area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia e quello del Dott. Enzo Russo Assessore alle Risorse agroalimentari - Agricoltura, Alimentazione, Acquacoltura, Foreste, Caccia e pesca della Regione Puglia
APPENNDICE
CHE COS’E’ IL FORMULARIO
L’attività di spandimento si configura come un’attività di recupero,
è quindi necessario tenere il registro di carico e scarico come
confermato dallo stesso articolo 14 del Dlgs 99/1992 e fare il MUD
per questa attività.
Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento ed
utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere
corredati da una Scheda di accompagnamento (allegato III A al
Dlgs 99/1992) compilata dal produttore o detentore e consegnata a
chi prende in carico i fanghi
L’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, aveva escluso l’applicazione delle
disposizioni relative al trasporto dei rifiuti in caso di utilizzazione
dei fanghi in agricoltura, disponendo sufficiente la scheda di
accompagnamento.
Il Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha modificato il c. 8 dell’art. 193
prevedendo che;“La scheda di accompagnamento di cui all’articolo
13 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all’utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di
identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui
all’allegato III A del d.lgs. n. 99 del 1992 non previste nel modello
del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello
spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario”.
Da ciò deriva che dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore
del Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4, durante il trasporto dei fanghi di
depurazione destinati all’utilizzazione in agricoltura è obbligatoria la
presenza del solo formulario di trasporto dei rifiuti (anche se
integrato nello spazio annotazioni con alcune informazioni richieste
dall’allegato III A del Dlgs. n. 99/1992 e non previste dal
formulario, quali ad esempio le informazioni relative al processo di
stabilizzazione adottato e lo stato fisico).
COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
Intestazione
SERIE E NUMERO
Sono indicati i prefissi alfabetici di serie e il numero progressivo
attribuito dalla tipografia autorizzata ( es. XRB 303851/07)
DATA
La data che deve essere riportata a fianco dei suddetti "serie e
numero" è la data di emissione, cioè di compilazione, del
formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro
le copie.
La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla
voce "data/…….inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario.
Quest'ultima si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.
NUMERO REGISTRO
Questo numero è quello proprio del registro del soggetto che
rimane in possesso della copia del formulario di sua competenza. Di
conseguenza, è un numero che varia sulle diverse copie del
formulario, poiché il produttore/detentore, il trasportatore e il
destinatario finale apporranno ciascuno il numero del proprio
registro, nel rispetto delle diverse cadenze di annotazione .
Il numero di registro non sarà indicato subito ma dovrà essere
riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del
trasportatore e del destinatario smaltitore o recuperatore) nel
rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare
l'annotazione delle operazioni di carico/scarico.
Le annotazioni nel registro di carico e scarico devono avvenire
secondo le cadenze temporali previste dall’art. 190, comma 1,
D.Lgs. 152/2006.
Per tutta la fase del trasporto il formulario, quindi, è sprovvisto del
numero di registro in quanto solo a seguito della predetta
annotazione sarà possibile individuare il "numero di registro".
Come indicare il numero di registro se il soggetto non è obbligato alla
tenuta ?
Qualora un soggetto non sia obbligato alla tenuta di tale registro pur essendo
tuttavia obbligato in ordine al formulario per la fase di trasporto, provvederà
ad indicare l’esonero dall’obbligo di registro nell’apposito spazio “annotazioni
del formulario, e conserverà il formulario.
Casella 1
PRODUTTORE /
DETENTORE
Dati identificativi del produttore o detentore che effettua la
spedizione dei rifiuti:
- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impianto o unità locale di partenza del
rifiuto;
- Il numero di iscrizione all’Albo gestori ambientali o
l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di
recupero/smaltimento o gli estremi della
comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi
dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.
Casella 2
IMPIANTO
DESTINATARIO
Dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o
smaltimento:
- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto;
- Il numero di iscrizione all’Albo gestori ambientali o
l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di
recupero/smaltimento o gli estremi della
comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi
dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.
Casella 3
TRASPORTATORE DEL
RIFIUTO
Dati relativi all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:
- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impresa;
Per tutti i soggetti coinvolti (produttore/detentore, destinatario,
trasportatore) nel modulo è inoltre indifferentemente prevista la
possibile indicazione del numero di autorizzazione o di iscrizione
all'Albo gestori ambientali, mentre per:
- produttore/detentore e destinatario è indicata
l'eventuale possibilità di dare una delle indicazioni o,
come un'ulteriore alternativa, di indicare gli estremi
della denuncia di inizio di attività ;
- il trasportatore deve indicare il numero di iscrizione
all'Albo Gestori Ambientali, che equivale alla data di
prima iscrizione o di nuova iscrizione. Qualsiasi
integrazione dell’iscrizione all’albo integra l’iscrizione
originaria senza modificarne la data .
Qualora si tratti di trasporto conto proprio che numero di protocollo e
data va inserito nei formulari ?
Sul formulario il trasportatore in conto proprio, fino al momento in cui verrà
emesso il relativo provvedimento di iscrizione, deve essere indicato il numero
di protocollo e la data della ricevuta rilasciata dalla Sezione regionale
dell’Albo e attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di iscrizione.
Successivamente al rilascio del provvedimento il trasportatore deve indicare
il numero di iscrizione all’Albo e la relativa data, come per tutte le altre
tipologie di iscrizione all’Albo gestori ambientali.
Annotazioni
In questa sezione devono essere riportate eventuali annotazioni
quali si propongono alcuni esempi non esaustivi :
esenzione dalla tenuta del registro ;
nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare
destinatario, ad esempio perché quello previsto è
impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il
nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione;
nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti
tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso
trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli
estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo,
c.fisc., n.aut./albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa
automezzo), il nominativo del conducente e la firma di
assunzione di responsabilità;
in caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia,
gomma/nave), la tratta ferroviaria o marittima interessata (al
formulario devono essere altresì allegati i documenti previsti
dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o
marittimo);
in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso
effettuato per motivi eccezionali con la conseguente
emissione di un nuovo formulario relativo al quantitativo di
rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto, in questo
nuovo formulario (in cui il trasportatore deve figurare come
detentore), il motivo del trasbordo, il codice del primo
formulario e il nominativo del produttore di origine; mentre
sul primo formulario di identificazione, il codice alfanumerico
del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del
trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore
iniziale dovrà comunque essere restituita la quarta copia del
primo e del secondo formulario emesso.
Casella 4 - Caratteristiche del rifiuto
DESCRIZIONE DEL
CODICE RIFIUTO
Descrizione codificata indicata nell’Elenco europeo dei rifiuti e, se
necessario qualunque altro elemento utile che consenta di
identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, in
particolare nel caso di codici generici (quelli con 99 alle ultime due
cifre).
CODICE EUROPEO
(CER):
Va riportato il codice CER completo (sei cifre) e il relativo nome
codificato.
STATO FISICO
Va riportato il codice o la descrizione dello stato fisico del rifiuto::
- Solido polverulento;
- Solido non polverulento;
- Fangoso palabile;
- Liquido.
CARATTERISTICHE DI
PERICOLO
Solo per i rifiuti pericolosi devono essere riportate le caratteristiche
codificate di pericolo (codici H da 1 a 14 indicati nell’allegato D al
D.M. 145/98). Vedi i capitoli specifici sull’argomento 13 e 14.
N. COLLI /
CONTENITORI
Può essere indicato il numero delle unità trasportate.
Nel caso di trasportatori che prendono da più soggetti durante il
tragitto le medesime tipologie di rifiuti (es conferimento di rifiuti
ospedalieri), al fine di poter identificare ciascuna parte del carico
con relativo formulario, sarebbe opportuno che i vari colli o fusti
fossero contraddistinti da etichetta che riporti anche il numero del
formulario
Casella 5
DESTINAZIONE DEL
RIFIUTO
In questa casella va inserita l'indicazione se il rifiuto è destinato ad
operazioni di recupero o di smaltimento. Dovrebbe altresì essere
riportato il codice di una delle operazioni elencate negli allegati C e
B del D.Lgs. 152/2006.
CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE
Solo nel caso di smaltimento in discarica (operazioni D1, D5 e D12)
devono essere specificate le caratteristiche necessarie per
dimostrare l’ammissibilità del rifiuto in relazione al tipo di discarica
e la compatibilità del rifiuto stesso con le prescrizioni
dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e del
D.M. 13 marzo 2003.
In ogni caso le caratteristiche chimico fisiche possono essere
indicate allegando un certificato di analisi.
Casella 6
QUANTITÀ, PESO A
DESTINO
Va indicata la quantità dei rifiuti trasportati espresse in Kg o in litri.
La quantità dei rifiuti trasportati indicata dal produttore/detentore
sul formulario può essere, per la natura del rifiuto o per
l'indisponibilità di un sistema di pesatura, approssimativa e solo
stimata.
In questo caso però deve essere contrassegnata la casella "(.)"
relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino". La quantità
ricevuta sarà precisata pertanto dal destinatario nella quarta copia
del formulario.
Pertanto, nel caso si sia nell’impossibilità di indicare con precisione
il peso del rifiuto oggetto del trasporto è opportuno indicare la
quantità (volume) sul formulario in litri barrando la casella per la
verifica del peso a destino. Sul registro in modo analogo si
indicherà la quantità e, sulla base della verifica del peso effettivo
risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà in seguito
a completare i dati annotando, con data e firma, la quantità
effettiva nella casella “Annotazioni”.
Gestione della quarta copia
Ai sensi dell'art. 193 D.lgs 152/2006il formulario deve essere redatto in
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere
presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che
provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono
essere conservate per 5 anni, assieme al registro di carico e scarico su cui
sono annotate le operazioni dei trasporti relativi ai formulari in oggetto.
Inoltre, condizione necessaria e sufficiente all'esclusione di responsabilità del
detentore dei rifiuti relativamente al loro successivo recupero o smaltimento
(D.Lgs. 152/2006, articolo 188, comma 3). Nel senso che la responsabilità
del detentore sul corretto smaltimento/recupero dei rifiuti cessa in caso di:
- conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di
smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del
formulario di identificazione controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
entro 3 mesi (6 per le spedizioni transfrontaliere) dalla data di conferimento
dei rifiuti al trasportatore.
- comunicazione alla Provincia (alla Regione per le spedizioni
transfrontaliere) della mancata ricezione del formulario non avendo ricevuto
la quarta copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario alla scadenza
dei 3 mesi .
Nel caso in cui non si riceva la quarta copia del formulario,è possibile
richiedere (poco prima dello scadere del terzo mese) al trasportatore se ha
spedito la quarta copia e ulteriori spiegazioni; ma sicuramente allo scadere
del terzo mese, qualora non si reperisse la quarta copia, va effettuata la
comunicazione alla Provincia.
Casella 7
PERCORSO
Il percorso, ossia l'istradamento, deve essere indicato solo se
diverso dal più breve.
Casella 8
NORMATIVA ADR O
RID
Se, per le specifiche caratteristiche del rifiuto, il trasporto è
sottoposto alle norme:
- ADR (trasporto su strada di merci pericolose)
- RID (trasporto per ferrovia di merci pericolose)
deve essere contrassegnata la casella (SI). In caso contrario la
casella (NO).
Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione
prevista da dette norme.
Come è disciplinato il trasporto di rifiuti oltre frontiera?
Ai sensi dell’articolo 193, comma 7, Dlgs 152/2006 il formulario è
validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai
documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui al regolamento (Ce)
259/1993, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale
Anche se non espressamente previsto , in applicazione dei principi
generali in materia , si ritiene che la sostituzione del formulario con i
documenti per il trasporto internazionale opera esclusivamente nel caso in
cui il tragitto dal sito di partenza fino alla frontiera e viceversa, non sia
interrotto da uno stoccaggio.
L’articolo 188, comma 3, lettera b), Dlgs 152/2006 stabilisce inoltre che in
materia di esclusione della responsabilità del produttore per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti, il termine per il produttore per ricevere la quarta
copia del formulario(documenti per il trasporto internazionale) è elevato da
tre a sei mesi e che, in caso di mancato ricevimento, costui deve effettuar la
comunicazione alla Regione. Ma in nessun articolo era previsto l'obbligo di
controfirma a destino e restituzione entro tre (sei) mesi al produttore.
Si ricorda che la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione
all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di
smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non
rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l),
alle seguenti condizioni:
- siano dettate da esigenze di trasporto
- non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla
circolazione.
Casella 9 - Firme del produttore/detentore e del
trasportatore
FIRME PRODUTTORE E
TRASPORTATORE
Nella casella vanno riportate le firme del produttore / detentore e
del trasportatore.
Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte
della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa
responsabilità.
La firma comporta l'assunzione della responsabilità delle
informazioni riportate nel formulario.
Casella 10
COGNOME E NOME
DEL CONDUCENTE
Devono essere indicati in modo leggibile il cognome e il nome del
conducente del mezzo.
TARGA AUTOMEZZO
Deve essere sempre indicato in modo leggibile l'identificativo del
mezzo di trasporto. Si ricorda che il mezzo deve essere iscritto
all'Albo Nazionale Gestori al trasporto dello specifico rifiuto20.
TARGA RIMORCHIO
Deve essere indicata la targa del mezzo che effettua il trasporto.
DATA/ORA INIZIO
TRASPORTO
Deve essere sempre indicata la data e l'ora di partenza.
Casella 11
ESITO DEL
TRASPORTO
Nello spazio riservato il destinatario dichiara che il carico è stato:
accettato per intero;
accettato per la seguente quantità;
respinto per le seguenti motivazioni;
Data, ora e firma del destinatario.
Nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare
destinatario, ad esempio perché quello previsto e' impossibilitato a
ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i
motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio
del formulario riservato alle annotazioni.
Il carico può essere accettato parzialmente o respinto per
motivazioni che attengono, per esempio, alla non corretta
classificazione del rifiuto o alla non conformità con il certificato
analitico che lo accompagnano.
-->
L’incredibile rischio civile e penale del contadino per i rifiuti agricoli che produce!
di Antonio Bruno
Il Dottore Agronomo Anselmo Montermini Direttore del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia http://www.fitosanitario.re.it/index.php il 31 ottobre a Lecce per il seminario di Alta Formazione organizzato dal Dott. Agr. Gianni GEMMA nell’ambito delle attività della Organizzazione dei Produttori Olivicoli della Provincia di Lecce ha svolto una relazione sul tema “GESTIONE RIFIUTI E CERTIFICAZIONE DI QUALITA’”.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini esordisce affermando che il problema dei rifiuti lo risolviamo se tutti insieme ci ragioniamo sopra. Devo purtroppo registrare che ci ha cercato di scrivere delle norme riguardanti i rifiuti in agricoltura ha fatto purtroppo una grande confusione. La questione è sempre la stessa ed è quella di chi non essendo Dottore Agronomo e non avendo le necessarie competenze si avventura nella regolamentazione di un settore, come quello dei rifiuti agricoli, che deve essere regolato, gestito e verificato esclusivamente dal Professionista Dottore Agronomo (n.d.r.). Il Dott. Agr. Anselmo Montermini precisa che i rifiuti agricoli che sono una SEZIONE DEL MONDO DEI RIFIUTI PIU’ GENERALE E’ HA UNA QUANTITA’ RISPETTO AL TOTALE DEI RIFIUTI ESTREMAMENTE PICCOLA. La particolare conformazione del settore agricolo e la piccolissima quantità, secondo il Dott. Agr. Anselmo Montermini, non si può pretendere soggiacciano a delle normative che riguardano tutti i rifiuti che sono ESTREMAMENTE COMPLESSE, ANZI PER DIRLA TUTTA ESTREMAMENTE COSTOSE.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini fa riferimento a una richiesta da parte del Presidente dell’Aprol Francesco GUIDO finalizzata all’intervento pubblico che dovrebbe far si che l’agricoltore PAGHI MENO per lo smaltimento dei rifiuti. A questo proposito il Dott. Agr. Anselmo Montermini fa presente che la richiesta del Predidente Francesco Guido non può essere presa in considerazione poiché UNO DEI CARDINI DEL REGOLAMENTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA E’ QUELLO SECONDO CUI CHI PRODUCE I RIFIUTI LI DEVE SMALTIRE A SUE SPESE! E A QUESTO PRINCIPIO NESSUNO PUO’ DEROGARE!
Spera di essere bravo poiché promette che alla fine di questa trattazione tutti colori i queli avranno la pazienza di leggere fino in fondo sapranno come fare a raggiungere il risultato di smaltire i rifiuti in agricoltura a spese proprie.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini annuncia che tratterà del DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 recanteNorme in materia ambientale,spiegando COSA SONO I RIFIUTI AGRICOLI http://www.fitosanitario.re.it/dl.php?id=640 e in cosa consiste la LORO GESTIONE a chi è attribuita LA RESPONSABILITA’ QUELI SONO I COSTI ED INFINE il Dott. Agr. Anselmo Montermini illustrerà LA CONFUSIONE del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/08004dl.htm .
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini comincia la trattazione illustrando il
DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006
recante
Norme in materia ambientale
PARTE QUARTA
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di Bonifica dei siti inquinati
TITOLO I
Gestione dei Rifiuti
Articolo 183 - Definizioni
Articolo 184 – Classificazione …… 3) Rifiuti SPECIALI
a) I rifiuti agricoli e agro- industriali
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini definisce cosa sia il rifiuto ovvero qualsiasi cosa di cui noi ci vogliamo liberare, di cui ci vogliamo privare, che desideriamo distruggere e di cui non sappiamo cosa fare diventa rifiuto.
Ma se noi in questa cosa individuiamo una qualunque cosa che vogliamo e possiamo RIUTILIZZARE allora il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto il CONCETTO DI SOTTOPRODOTTI.
Tale concetto è di grande importanza poiché quando in una cosa si individua una qualunque forma di riutilizzo come sottoprodotto di quella cosa non dobbiamo più prendere in esame l’aspetto dello SMALTIMENTO ma quello del RIUTILIZZO.
Il produttore è colui il quale produce il rifiuto e sia per il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 che per Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha tutta una serie di incombenze e prescrizioni a cui deve sottostare.
Poi c’è il gestore che è la figura a cui il produttore coinvolge conferendogli il rifiuto e che ha tutti quegli obblighi in seguito alla raccolta o meno e alla gestione del rifiuto allo smaltimento e all’indirizzo secondo la legge in discarica o inceneritore o termovalorizzatore. Oppure come la legge ci invita a fare indirizzando tutto verso il recupero e il riciclaggio.
Come già ricordato il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 all’ Articolo 183 – Definizioni e classifica i Rifiuti solidi urbani ma i Rifiuti agricoli non sono rientrati in questa categoria e per questo vengono considerati RIFIUTI SPECIALI e tra questi sono stati classificati come a) I rifiuti agricoli e agro- industriali che sono come detto i rifiuti che otteniamo dall’attività agricola in tutte le sue forme.
Prima domanda provocatoria del Dott. Agr. Anselmo Montermini :Voi sapete quanti sono i rifiuti agricoli che si producono in Provincia di Lecce? E ancora: Il vostro Dirigente della Regione sa quanti sono i Rifiuti Agricoli che si producono nella Regione Puglia? Alla domanda del Dott. Agr. Anselmo Montermini è seguito un imbarazzato silenzio dei dirigenti presenti mitigato dalla rivelazione che ha fatto successivamente ovvero che il guaio più grosso è che NESSUNO SA QUANTI RIFIUTI AGRICOLI SI PRODUCONO IN ITALIA.
E’ COMPRENSIBILE CHE NON AVENDO QUESTO DATO NON SI PUO’ AFFRONTARE IL PROBLEMA POICHE’ NON SE NE CONOSCONO LE DIMENSIONI!
Ma il Dott. Agr. Anselmo Montermini chiarisce che sapendo quanti sono i rifiuti agricoli impariamo anche un’altra cosa ovvero di che tipo sono i rifiuti agricoli.
E’ del tutto evidente, aggiunge il Dott. Agr. Anselmo Montermini, che conosciuto questo dato iniziale sarà più facile trovare una soluzione, una risposta adeguata ai problemi.
C’è da aggiungere che abbiamo anche i RIFIUTI PERICOLOSI che è un mondo a se molto complesso.
Poi il Dott. Agr. Anselmo Montermini passa a chiedersi in maniera retorica cosa deve fare questo povero agricoltore una volta stabilito che è lui il responsabile UNICO dei rifiuti che produce in funzione sia del il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 che per il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ?
Attenzione ciò che deve fare lo fa sotto la sua responsabilità! Di tutto quello che farà, sottolinea ancora il Dott. Agr. Anselmo Montermini, ne è responsabile, lui il contadino, e solo lui, al 100% CIVILMENTE E PENALMENTE.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini sottolinea che questo aspetto della responsabilità CIVILE E PENALE DEL CONTADINO, sfugge ma è la parte importantissima e molto pesante di tutta la problematica sui rifiuti agricoli.
La cosa diviene ancora più seria perché è sempre il contadino che deve cercare il gestore del rifiuto e lo deve cercare assumendosi la responsabilità che il gestore sia in regola con la legge.
L’impresa deve essere autorizzata per i, trasporto lo stoccaggio, smaltimento ed eventuale recupero. Questo significa che se passa una persona che gli dice che non deve preoccuparsi, che ci pensa lui a smaltire i suoi rifiuti, NON SI DEVE FIDARE MA SI DEVE FAR MOSTRARE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI CHE PREVEDE LA LEGGE PER I GESTORI DI RIFIUTI, e deve controllare perché se il gestore non ha le autorizzazioni e il contadino non ha verificato che ce l’abbia è IL CONTADINO CHE NE RISPONDE CIVILMENTE E PENALMENTE!
Poi nel parlare delle responsabilità cita il formulario e lo fa dicendo che questo che lui chiama marchingegno lo devono compilare gli agricoltori. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini tiene a precisare che tutto ciò che sta dicendo lo sta dicendo in funzione degli agricoltori poiché lui è il Direttore di un Consorzio Obbligatori che appunto ha al centro l’interesse degli agricoltori.
Dice che nella sua zona il 57% dei contadini ha più di 65 anni e quindi sono anziani, e l’85 – 87 % delle aziende sono PICCOLE insomma una situazione non dissimile rispetto a quella della Provincia di Lecce.
Inoltre il Dott. Agr. Anselmo Montermini afferma che non bisogna dimenticare l’Universo della nostra agricoltura e dei nostri contadini a cui quando diamo in mano un formulario o sviene, o gli viene una sincope oppure reagisce violentemente a questa vera e propria violenza fatta alla sua cultura.
Poi siccome i presenti in sala all’ascolto di queste affermazioni hanno riso il Dott. Agr. Anselmo Montermini ha affermato “Voi ridete! Ma non sapete che cos’è un formulario perché se no vi mettereste a piangere!”. PER CAPIRE LA ASSOLUTA CONCRETEZZA DI QUESTA AFFERMAZIONE POTETE VEDERE CHE COSA E’ UN FORMULARIO LEGGENDONE LA DESCIRIZIONE ALLA FINE DEL MIO ARTICOLO (n.d.r.)
Attenzione però! Il contadino ha la responsabilità CIVILE E PENALE DI TUTTO QUERLLO CHE PRODUCE COME RIFIUTO E SOLO QUANDO AVRA’ IN MANO LA QUARTA COPIA DEL FORMULARIO NON AVRA’ PIU’ NESSUNA RESPONSABILITA’. Per chi volesse approfondire per sapere cos’è e come si compila un formulario dopo l’articolo viene riportata la spiegazione e mentre si legge si tenga presente che a compilare tutto quanto riportato dovrebbe essere un contadino che ha più di 65 anni di età e una PICCOLISSIMA AZIENDA NELL’87% DEI CASI!
Comunque ritornando alla trattazione del Dott. Agr. Anselmo Montermini considerato che la responsabilità del contadino si esaurisce all’arrivo della quarta copia del formulario se dopo i 90 giorni (novanta giorni) la quarta copia non arriva al contadino cosa deve fare?
La risposta del Dott. Agr. Anselmo Montermini è inquietante e riassumibile nella parola PREOCCUPATI! Perché non sei tranquillo fino a quando non hai la quarta copia in mano!
Tutti leggiamo i giornali e tutti abbiamo la consapevolezza che il MONDO DEI RIFIUTI è un mondo pericolosissimo. E se il contadino non trova nessuno che gli faccia il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti agricoli? Che cosa succede?
Anche questa risposta è assolutamente inquietante perché, AFFERMA IL Dott. Agr. Anselmo Montermini, la LEGGE DICE CHE TI DEVI ARRANGIARE!
Caro contadino il problema è solo tuo! Io legislatore non ti posso risolvere questo problema.
Altro aspetto della legge è il trasporto e la stessa è molto aperta da questo punto di vista perché permette all’agricoltore di organizzarsi come ritiene più opportuno, ognuno può trasportare in proprio i rifiuti agricoli oppure da terzi ma in base al Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 vi sono tutta una serie di prescrizioni fatte in modo da complicare un po’ la vita.
Il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 diceva che il contadino si deve iscrivere a un certo albo se svolge un’attività ordinaria e regolare e se non la svolge non paga il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che a Reggio sono stati così bravi perché sono riusciti a dimostrare che non è un’attività ordinaria e regolare ma loro hanno cambiato quella legge due anni dopo e per il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 hanno detto che l’attività deve essere integrata e accessoria a quello che tu fai. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che a Reggio hanno un grande difetto infatti si dice che i reggiani hanno la testa quadra, NON HANNO MOLLATO, HANNO LETTO TUTTE LE DIRETTIVE DELLA COMUNITA’ EUROPEA e hanno scoperto che il contadino PAGA QUESTA TASSA SOLO SE SVOLGE L’ATTIVITA’ DEI TRASPORTATORE DI RIFIUTI COME ATTIVITA’ PROFESSIONALE!
In pratica paga la tassa chi di mestiere fa il trasportatore. Ad esempio se tu che mi leggi ti organizzi e ti raccogli i rifiuti della tua strada facendoti dare 10 euro da ognuno devi iscriverti all’albo!
Se tu che mi leggi ti organizzi e ti raccogli i rifiuti della tua strada e lo fai gratis NON LO PUOI FARE PERCHE’ NON SI PUO’ FARE IL TRASPORTO PER CONTO TERZI!
Ma se tu che mi leggi in proprio trasporti i tuoi rifiuti NON TI DEVI ISCRIVERE A QUYESTO ALBO!
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che POI DIRA’ QUANTO COSTA L’ISCRIZIOINE ALL’ALBO!
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini ritorna sul tema della responsabilità data agli agricoltori che lui definisce “incredibile” uno potrebbe fare questo ragionamento: “Ho i miei rifiuti, potrei trasportarli io ma per non avere grane me li faccio venire a prendere da casa!”
Invece no! Il contadino ha la responsabilità di CONTROLLARE CHE IL MEZZO DI TRASPORTO USATO PER I SUOI RIFIUTI SIA IDONEO! Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che TUTTI devono immaginare il contadino che gira intorno al furgoncino venuto a casa sua per prendere i rifiuti per controllare se sia a norma, se è tutto regolare, controllare i documenti. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice che dal suo punto di vista tutto questo ha dell’incredibile!
Veniamo al formulario la legge dice che deve essere compilato dal produttore in 4 copie, la prima rimane a lui e 3 controfirmate e datate le consegna al trasportatore. Il trasportatore da una copia al destinatario, una la tiene per se e la quarta copia deve tornare entro 90 giorni al contadino. Il Dott. Agr. Anselmo Montermini sottolinea che finché il contadino non ha in mano la quarta copia deve stare molto preoccupato.
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini passa poi in rassegna i costi. Il contadino deve provvedere all’acquisto dei formulari vari presso i rivenditori di stampati per ufficio, poi si deve iscrivere a un servizio di raccolta rifiuti che da un indagine fatta costa dai 25 ai 50 euro all’anno che devi pagare come quota fissa solo perché esisti. Solo perché mi chiedi il servizio intanto mi dai una cifra che va da 25 ai 50 euro all’anno per avere la possibilità di usufruire del servizio di raccolta rifiuti agricoli.
Quella famosa tassa del perché trasporti rifiuti costa 50 euro all’anno rinnovabile, ovvero rideterminabile così dice la legge, una di quelle parole terribili dice il Dott. Agr. Anselmo Montermini. Poi conclude che la prima iscrizione per il primo anno tra tasse, bolli ecc costa 306 euro (trecentoseieuro/00). Poi c’è tutta la tenuta dei registri carico e scarico, la denuncia annuale MUD e solo alla fine c’è IL COSTO DELLO SMALTIMENTO.
Da una ricerca fatta il Dott. Agr. Anselmo Montermini afferma che il contadino per smaltire 10 euro di rifiuti agricoli, pagano all’anno da 100 a 300 euro per costi vari come specificamente descritto precedentemente.
Il DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 all’articolo 181 comma 4 così recita:
4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.
In questo modo la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA LA POSSIBILITA’ DI SEMPLIFICARE TUTTO QUANTO DESCRITTO PRIMA E INOLTRE RICORRE ANCHE A STRUMENTI ECONOMICI !
E’ una grande opportunità che ha dato il legislatore tanto che a Reggio già nel 1998 si sottoscrisse il primo accordo di programma aggiornato nel 2000, rifatto nel 2006 alla luce del DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006e poi il Dott. Agr. Anselmo Montermini dice testualmente “puntini…. puntini” perché esce questo FAMIGERATO Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, CHE ALL’ARTICOLO 206 RECITA: Accordi, contratti di programma, incentivi1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorita' competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria…..(OMISSIS)
Come è evidente gli ACCORDI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E INDENTIVI POSSONO ESSERE STIPULATI SOLO DAL MINISTEROI DELL’AMBIENTE e non più dalle REGIONI e altri ENTI LOCALI!
Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, afferma il Dott. Agr. Anselmo Montermini, blinda, blocca tutto! E il Dott. Agr. Anselmo Montermini afferma che non ha paura nell’affermare che l’accordo di programma esistente oggi a Reggio E’ ILLEGALE! OVVERO QUELL’ACCORDO DI PROGRAMMA E’ FUORI LEGGE! E il Dott. Agr. Anselmo Montermini AFFERMA CHE AL MOMENTO il loro lavoro continua nell’attesa di veder come affrontare e risolvere l’incresciosa vicenda.
A questo punto il Dott. Agr. Anselmo Montermini AFFERMA che il Ministero deve farsi promotore di tutto quanto è riportato nel decreto e specificamente:
Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
Sono tutte attività, DICE il Dott. Agr. Anselmo Montermini, che devono rispettare i PILASTRI IMPOSTI DALLA COMUNITA’ EUROPEA CHE SONO SINTETIZZABILI IN TU PRODUCI IL RIFIUTO E TU PAGHI LO SMALTIMENTO E INOLTRE DEVI RIUSARE E RECUPERARE IL PIU’ POSSIBILE!
E ANCORA SI LEGGE NEL Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
A questo punto il Dott. Agr. Anselmo Montermini si rivolge al Dott. Agr. Giuseppe Ferro Direttore Generale dell’Assessorato alle Politiche Agricole della Regione Puglia, che sta coordinando il tavolo stato regioni di fare presente questo grosso problema, bisogna che il Governo ovvero lo Stato solleciti il Ministero dell’Ambiente in concerto possibilmente con il Ministro delle Politiche Agricole, per dare la possibilità agli Enti locali che sono a stretto contatto del territorio, perché è la Provincia di Lecce che conosce le esigenze del Territorio provinciale e ha il polso della situazione ed è logico che tale gestione degli accordi di programma venga fatto a livello territoriale. Lo Stato deve dare le linee guida che poi vengono prese in mano dalle Regioni che danno altre linee guida, ma l’attuazione deve essere date alle Province e la Provincia di Lecce sicuramente dovrà attuare tale direttiva poiché ha già la delega da parte della Regione Puglia in materia ambientale!
Il Dott. Agr. Anselmo Montermini forte dei suoi 10 anni di esperienza, poiché il primo accordo di programma a Reggio è del 1998, afferma che la strada da intraprendere sia quella appena esposta.
MA UNA COSA DEVE ESSERE CHIARA, DICE il Dott. Agr. Anselmo Montermini, GLI ACCORDI DI PROGRAMMA NON POSSONO VARIARE I REGOLAMENTI DELLA COMUNITA’ NE’ LA LEGGE DELLO STATO MA POSSONO SEMPLIFICARE LE PROCEDURE E TROVARE SOLUZIONI CHE SIANO PIU’ ECONOMICHE.
In definitiva si chiede il Dott. Agr. Anselmo Montermini cosa cambia con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4?????
Cambia tutto!
Poiché ha fatto saltare per aria uno strumento operativo per la gestione dei rifiuti agricoli che erano gli accordi di programma con gli enti locali che funzionava assolutamente bene!
L’UNICA COSA POSITIVA DEL Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è QUALLA FINESTRA PER LA QUALE SE DI UNA COSA MI VOGLIO DISFARE QUELLA COSA E’ UN RIUFIUTO MA SE LA POSSO UTILIZZARE ALLORA QUELLA COSA E’ UN SOTTOPRODOTTO!
Fine della Prima parte della Relazione del Dott. Agr. Anselmo Montermini nei prossimi articoli
LA RELAZIONE SULL’ACCORDO DI PROGRAMMA IN SENSO STRETTO DEL Dott. Agr. Anselmo Montermini, LA RELAZIONE DEL Direttore per l'area politiche per lo sviluppo rurale DELLA REGIONE PUGLIA Dott. Agr. Giuseppe FERRO
******Continua nel prossimo articolo la relazione SULL’ACCORDO DI PROGRAMMA IN SENSO STRETTO del Dott. Agr. Anselmo Montermini Direttore del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, la relazione del Dott. Agr. Giuseppe Ferro Direttore per l'area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia e quello del Dott. Enzo Russo Assessore alle Risorse agroalimentari - Agricoltura, Alimentazione, Acquacoltura, Foreste, Caccia e pesca della Regione Puglia
APPENNDICE
CHE COS’E’ IL FORMULARIO
L’attività di spandimento si configura come un’attività di recupero,
è quindi necessario tenere il registro di carico e scarico come
confermato dallo stesso articolo 14 del Dlgs 99/1992 e fare il MUD
per questa attività.
Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento ed
utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere
corredati da una Scheda di accompagnamento (allegato III A al
Dlgs 99/1992) compilata dal produttore o detentore e consegnata a
chi prende in carico i fanghi
L’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, aveva escluso l’applicazione delle
disposizioni relative al trasporto dei rifiuti in caso di utilizzazione
dei fanghi in agricoltura, disponendo sufficiente la scheda di
accompagnamento.
Il Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha modificato il c. 8 dell’art. 193
prevedendo che;“La scheda di accompagnamento di cui all’articolo
13 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all’utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di
identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui
all’allegato III A del d.lgs. n. 99 del 1992 non previste nel modello
del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello
spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario”.
Da ciò deriva che dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore
del Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4, durante il trasporto dei fanghi di
depurazione destinati all’utilizzazione in agricoltura è obbligatoria la
presenza del solo formulario di trasporto dei rifiuti (anche se
integrato nello spazio annotazioni con alcune informazioni richieste
dall’allegato III A del Dlgs. n. 99/1992 e non previste dal
formulario, quali ad esempio le informazioni relative al processo di
stabilizzazione adottato e lo stato fisico).
COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
Intestazione
SERIE E NUMERO
Sono indicati i prefissi alfabetici di serie e il numero progressivo
attribuito dalla tipografia autorizzata ( es. XRB 303851/07)
DATA
La data che deve essere riportata a fianco dei suddetti "serie e
numero" è la data di emissione, cioè di compilazione, del
formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro
le copie.
La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla
voce "data/…….inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario.
Quest'ultima si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.
NUMERO REGISTRO
Questo numero è quello proprio del registro del soggetto che
rimane in possesso della copia del formulario di sua competenza. Di
conseguenza, è un numero che varia sulle diverse copie del
formulario, poiché il produttore/detentore, il trasportatore e il
destinatario finale apporranno ciascuno il numero del proprio
registro, nel rispetto delle diverse cadenze di annotazione .
Il numero di registro non sarà indicato subito ma dovrà essere
riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del
trasportatore e del destinatario smaltitore o recuperatore) nel
rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare
l'annotazione delle operazioni di carico/scarico.
Le annotazioni nel registro di carico e scarico devono avvenire
secondo le cadenze temporali previste dall’art. 190, comma 1,
D.Lgs. 152/2006.
Per tutta la fase del trasporto il formulario, quindi, è sprovvisto del
numero di registro in quanto solo a seguito della predetta
annotazione sarà possibile individuare il "numero di registro".
Come indicare il numero di registro se il soggetto non è obbligato alla
tenuta ?
Qualora un soggetto non sia obbligato alla tenuta di tale registro pur essendo
tuttavia obbligato in ordine al formulario per la fase di trasporto, provvederà
ad indicare l’esonero dall’obbligo di registro nell’apposito spazio “annotazioni
del formulario, e conserverà il formulario.
Casella 1
PRODUTTORE /
DETENTORE
Dati identificativi del produttore o detentore che effettua la
spedizione dei rifiuti:
- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impianto o unità locale di partenza del
rifiuto;
- Il numero di iscrizione all’Albo gestori ambientali o
l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di
recupero/smaltimento o gli estremi della
comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi
dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.
Casella 2
IMPIANTO
DESTINATARIO
Dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o
smaltimento:
- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto;
- Il numero di iscrizione all’Albo gestori ambientali o
l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di
recupero/smaltimento o gli estremi della
comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi
dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.
Casella 3
TRASPORTATORE DEL
RIFIUTO
Dati relativi all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:
- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impresa;
Per tutti i soggetti coinvolti (produttore/detentore, destinatario,
trasportatore) nel modulo è inoltre indifferentemente prevista la
possibile indicazione del numero di autorizzazione o di iscrizione
all'Albo gestori ambientali, mentre per:
- produttore/detentore e destinatario è indicata
l'eventuale possibilità di dare una delle indicazioni o,
come un'ulteriore alternativa, di indicare gli estremi
della denuncia di inizio di attività ;
- il trasportatore deve indicare il numero di iscrizione
all'Albo Gestori Ambientali, che equivale alla data di
prima iscrizione o di nuova iscrizione. Qualsiasi
integrazione dell’iscrizione all’albo integra l’iscrizione
originaria senza modificarne la data .
Qualora si tratti di trasporto conto proprio che numero di protocollo e
data va inserito nei formulari ?
Sul formulario il trasportatore in conto proprio, fino al momento in cui verrà
emesso il relativo provvedimento di iscrizione, deve essere indicato il numero
di protocollo e la data della ricevuta rilasciata dalla Sezione regionale
dell’Albo e attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di iscrizione.
Successivamente al rilascio del provvedimento il trasportatore deve indicare
il numero di iscrizione all’Albo e la relativa data, come per tutte le altre
tipologie di iscrizione all’Albo gestori ambientali.
Annotazioni
In questa sezione devono essere riportate eventuali annotazioni
quali si propongono alcuni esempi non esaustivi :
esenzione dalla tenuta del registro ;
nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare
destinatario, ad esempio perché quello previsto è
impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il
nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione;
nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti
tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso
trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli
estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo,
c.fisc., n.aut./albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa
automezzo), il nominativo del conducente e la firma di
assunzione di responsabilità;
in caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia,
gomma/nave), la tratta ferroviaria o marittima interessata (al
formulario devono essere altresì allegati i documenti previsti
dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o
marittimo);
in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso
effettuato per motivi eccezionali con la conseguente
emissione di un nuovo formulario relativo al quantitativo di
rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto, in questo
nuovo formulario (in cui il trasportatore deve figurare come
detentore), il motivo del trasbordo, il codice del primo
formulario e il nominativo del produttore di origine; mentre
sul primo formulario di identificazione, il codice alfanumerico
del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del
trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore
iniziale dovrà comunque essere restituita la quarta copia del
primo e del secondo formulario emesso.
Casella 4 - Caratteristiche del rifiuto
DESCRIZIONE DEL
CODICE RIFIUTO
Descrizione codificata indicata nell’Elenco europeo dei rifiuti e, se
necessario qualunque altro elemento utile che consenta di
identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, in
particolare nel caso di codici generici (quelli con 99 alle ultime due
cifre).
CODICE EUROPEO
(CER):
Va riportato il codice CER completo (sei cifre) e il relativo nome
codificato.
STATO FISICO
Va riportato il codice o la descrizione dello stato fisico del rifiuto::
- Solido polverulento;
- Solido non polverulento;
- Fangoso palabile;
- Liquido.
CARATTERISTICHE DI
PERICOLO
Solo per i rifiuti pericolosi devono essere riportate le caratteristiche
codificate di pericolo (codici H da 1 a 14 indicati nell’allegato D al
D.M. 145/98). Vedi i capitoli specifici sull’argomento 13 e 14.
N. COLLI /
CONTENITORI
Può essere indicato il numero delle unità trasportate.
Nel caso di trasportatori che prendono da più soggetti durante il
tragitto le medesime tipologie di rifiuti (es conferimento di rifiuti
ospedalieri), al fine di poter identificare ciascuna parte del carico
con relativo formulario, sarebbe opportuno che i vari colli o fusti
fossero contraddistinti da etichetta che riporti anche il numero del
formulario
Casella 5
DESTINAZIONE DEL
RIFIUTO
In questa casella va inserita l'indicazione se il rifiuto è destinato ad
operazioni di recupero o di smaltimento. Dovrebbe altresì essere
riportato il codice di una delle operazioni elencate negli allegati C e
B del D.Lgs. 152/2006.
CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE
Solo nel caso di smaltimento in discarica (operazioni D1, D5 e D12)
devono essere specificate le caratteristiche necessarie per
dimostrare l’ammissibilità del rifiuto in relazione al tipo di discarica
e la compatibilità del rifiuto stesso con le prescrizioni
dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e del
D.M. 13 marzo 2003.
In ogni caso le caratteristiche chimico fisiche possono essere
indicate allegando un certificato di analisi.
Casella 6
QUANTITÀ, PESO A
DESTINO
Va indicata la quantità dei rifiuti trasportati espresse in Kg o in litri.
La quantità dei rifiuti trasportati indicata dal produttore/detentore
sul formulario può essere, per la natura del rifiuto o per
l'indisponibilità di un sistema di pesatura, approssimativa e solo
stimata.
In questo caso però deve essere contrassegnata la casella "(.)"
relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino". La quantità
ricevuta sarà precisata pertanto dal destinatario nella quarta copia
del formulario.
Pertanto, nel caso si sia nell’impossibilità di indicare con precisione
il peso del rifiuto oggetto del trasporto è opportuno indicare la
quantità (volume) sul formulario in litri barrando la casella per la
verifica del peso a destino. Sul registro in modo analogo si
indicherà la quantità e, sulla base della verifica del peso effettivo
risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà in seguito
a completare i dati annotando, con data e firma, la quantità
effettiva nella casella “Annotazioni”.
Gestione della quarta copia
Ai sensi dell'art. 193 D.lgs 152/2006il formulario deve essere redatto in
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere
presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che
provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono
essere conservate per 5 anni, assieme al registro di carico e scarico su cui
sono annotate le operazioni dei trasporti relativi ai formulari in oggetto.
Inoltre, condizione necessaria e sufficiente all'esclusione di responsabilità del
detentore dei rifiuti relativamente al loro successivo recupero o smaltimento
(D.Lgs. 152/2006, articolo 188, comma 3). Nel senso che la responsabilità
del detentore sul corretto smaltimento/recupero dei rifiuti cessa in caso di:
- conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di
smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del
formulario di identificazione controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
entro 3 mesi (6 per le spedizioni transfrontaliere) dalla data di conferimento
dei rifiuti al trasportatore.
- comunicazione alla Provincia (alla Regione per le spedizioni
transfrontaliere) della mancata ricezione del formulario non avendo ricevuto
la quarta copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario alla scadenza
dei 3 mesi .
Nel caso in cui non si riceva la quarta copia del formulario,è possibile
richiedere (poco prima dello scadere del terzo mese) al trasportatore se ha
spedito la quarta copia e ulteriori spiegazioni; ma sicuramente allo scadere
del terzo mese, qualora non si reperisse la quarta copia, va effettuata la
comunicazione alla Provincia.
Casella 7
PERCORSO
Il percorso, ossia l'istradamento, deve essere indicato solo se
diverso dal più breve.
Casella 8
NORMATIVA ADR O
RID
Se, per le specifiche caratteristiche del rifiuto, il trasporto è
sottoposto alle norme:
- ADR (trasporto su strada di merci pericolose)
- RID (trasporto per ferrovia di merci pericolose)
deve essere contrassegnata la casella (SI). In caso contrario la
casella (NO).
Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione
prevista da dette norme.
Come è disciplinato il trasporto di rifiuti oltre frontiera?
Ai sensi dell’articolo 193, comma 7, Dlgs 152/2006 il formulario è
validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai
documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui al regolamento (Ce)
259/1993, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale
Anche se non espressamente previsto , in applicazione dei principi
generali in materia , si ritiene che la sostituzione del formulario con i
documenti per il trasporto internazionale opera esclusivamente nel caso in
cui il tragitto dal sito di partenza fino alla frontiera e viceversa, non sia
interrotto da uno stoccaggio.
L’articolo 188, comma 3, lettera b), Dlgs 152/2006 stabilisce inoltre che in
materia di esclusione della responsabilità del produttore per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti, il termine per il produttore per ricevere la quarta
copia del formulario(documenti per il trasporto internazionale) è elevato da
tre a sei mesi e che, in caso di mancato ricevimento, costui deve effettuar la
comunicazione alla Regione. Ma in nessun articolo era previsto l'obbligo di
controfirma a destino e restituzione entro tre (sei) mesi al produttore.
Si ricorda che la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione
all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di
smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non
rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l),
alle seguenti condizioni:
- siano dettate da esigenze di trasporto
- non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla
circolazione.
Casella 9 - Firme del produttore/detentore e del
trasportatore
FIRME PRODUTTORE E
TRASPORTATORE
Nella casella vanno riportate le firme del produttore / detentore e
del trasportatore.
Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte
della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa
responsabilità.
La firma comporta l'assunzione della responsabilità delle
informazioni riportate nel formulario.
Casella 10
COGNOME E NOME
DEL CONDUCENTE
Devono essere indicati in modo leggibile il cognome e il nome del
conducente del mezzo.
TARGA AUTOMEZZO
Deve essere sempre indicato in modo leggibile l'identificativo del
mezzo di trasporto. Si ricorda che il mezzo deve essere iscritto
all'Albo Nazionale Gestori al trasporto dello specifico rifiuto20.
TARGA RIMORCHIO
Deve essere indicata la targa del mezzo che effettua il trasporto.
DATA/ORA INIZIO
TRASPORTO
Deve essere sempre indicata la data e l'ora di partenza.
Casella 11
ESITO DEL
TRASPORTO
Nello spazio riservato il destinatario dichiara che il carico è stato:
accettato per intero;
accettato per la seguente quantità;
respinto per le seguenti motivazioni;
Data, ora e firma del destinatario.
Nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare
destinatario, ad esempio perché quello previsto e' impossibilitato a
ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i
motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio
del formulario riservato alle annotazioni.
Il carico può essere accettato parzialmente o respinto per
motivazioni che attengono, per esempio, alla non corretta
classificazione del rifiuto o alla non conformità con il certificato
analitico che lo accompagnano.
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